Corte di Cassazione Penale sez. V 4/8/2009 n. 31905; Pres. Calabrese R.L.

Redazione 04/08/09
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RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1 – La Corte di Palermo ha confermato la condanna alla pena sospesa di m. 4 di reclusione con generiche inflitta dal Tribunale di Castelvetrano a S.M., per l’abbandono ai sensi dell’art. 591 C.P. del coniuge F.D.G., ritenuto incapace di badare a se stesso per l’età avanzata e motivi di salute, accertato il (omissis).

Il fatto era denunciato dal figlio A., mentre la S. era in casa di villeggiatura altrove. E la Polizia Giudiziaria verificava, come poi testimoniato, che l’uomo si trovava in istato di grave degrado anche igienico, in una stanza adiacente al numero civico dell’abitazione dell’imputata e di altra figlia, intensamente maleodoroante di urina, di cui erano impregnate le lenzuola ed il materasso, come il pigiama da lui indossato.

Il ricorso denuncia: violazione art. 591 c.p. e vizio di motivazione, essenzialmente perchè la sentenza non ha motivato circa il collegamento tra la situazione d’incuria in cui venne trovato il F. e l’asserito stato d’incapacità di costui, che invece ha reso dichiarazioni lucide, coerenti e logiche, dimostrando la propria capacità di determinarsi e correttamente porsi nel tempo e nello spazio. Tali dichiarazioni sono state laconicamente liquidate dalla Corte di appello con affermazioni apodittiche d’irrilevanza.

2 – Il ricorso è infondato.

Giusta lettera dell’art. 591 c.p., la vecchiaia, al pari di altre non specificate, è intesa causa d’incapacità dell’offeso di provvedere a se stesso, alternativa all’infermità fisica o mentale della persona abbandonata. Essa implica la "cura" della persona incapace, se non la sua "custodia", perchè le siano assicurate le misure necessarie per l’igiene propria e dell’ambiente in cui vive. Pertanto l’abbandono integra in tal caso l’estremo di condotta criminosa, da cui dipende l’evento di pericolo.

Questa la premessa maggiore, risulta incensurabile la premessa minore della sentenza che, preso conto della vecchiaia e di taluna infermità, a fronte delle pessime condizioni igieniche personali ed ambientali in cui è stato ritrovato l’offeso, ha ritenuto il suo abbandono in istato di incapacità di provvedere ai propri bisogni elementari.

Ed è evidente che non è affatto decisivo ai fini di tale particolare incapacità, l’argomento qui ripetuto della lucidità delle dichiarazioni dell’offeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Redazione