Corte di Cassazione Penale sez. I 10/3/2008 n. 10778; Pres. Gemelli T.

Redazione 10/03/08
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Rileva in fatto

1. – Con sentenza predibattimentale, deliberata il 17 gennaio 2007 e depositata il 19 gennaio 2007, il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.E., imputato della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., commessa in (OMISSIS) nei mesi di (OMISSIS) e (OMISSIS), perchè il reato è estinto per oblazione.

Il Tribunale ha dato atto che il difensore dell’imputato aveva prodotto la ricevuta del versamento della somma di Euro 258,00, a titolo di oblazione, pari alla metà (del massimo) della ammenda prevista per la contravvenzione in parola.

2. – Ricorre per Cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, mediante atto recante la data del 5 aprile 2007, depositato il 6 aprile 2007, col quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b), inosservanza della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81, 162 bis e 660 c.p., opponendo che, trattandosi di reato continuato, la somma necessaria per l’oblazione deve essere computata (al netto della spese del procedimento) in ragione della metà del triplo del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione e, pertanto, nella specie in ragione di Euro 744,00 (massimo dell’ammenda Euro 516,00 x 3 = Euro 1.548,00; quindi Euro 1.548 : 2 = Euro 774,00).

3. – Il ricorso è infondato.

Il presupposto del ricorrente – scilicet: che la condotta contravvenzionale ascritta all’imputato costituisca reato continuato – è affatto errato.

Questa Corte non ha mancato di fissare il principio di diritto secondo il quale, "la pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato di cui all’art. 660 c.p. e non può, quindi, essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato" (v. per tutte: Sez. 1, 3 febbraio 2004, n. 14512, Pelliccia, massima n. 228828).

Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Redazione