Corte di Cassazione Civile sez. II 21/12/2009 n. 26929

Redazione 21/12/09
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(omissis)
Premesso in fatto
che nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., si legge quanto segue:
"viene impugnata ordinanza ex art. 23, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dichiarativa dell’inammissibilità di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada notificato a mezzo del servizio postale. Nell’ordinanza si afferma, che il ricorso in opposizione è stato depositato il 4 giugno 2007 e che la notifica del verbale era avvenuta il precedente 2 aprile, dunque oltre sessanta giorni prima, onde il ricorso era tardivo.
Il ricorso appare manifestamente fondato, conformemente a quanto già statuito da questa Corte in casi del tutto analoghi riguardanti il medesimo Comune intimato (cfr., per tutte, l’ordinanza n. 28645/2008).
Secondo, infatti, l’orientamento di questa Corte consolidato a partire da SSUU 1006/2002, in tema di opposizione all’ordinanza- ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (o, il che è lo stesso, al verbale di accertamento di infrazione al codice della strada ), la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto (e dunque dell’avviso di ricevimento della raccomandata, in caso di notifica a mezzo posta) non costituisce, di per sé, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis ai sensi dell’articolo  23, comma 1, della legge n. 689 del 1981 perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa ed inconfutabile dell’intempestività di detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività; ne consegue che soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile.
La circostanza, poi, che nell’atto di opposizione il difensore della parte avesse indicato il … come data di ricevimento del plico non è comunque determinante, atteso che, come chiarito nell’ordinanza, di questa Corte n. 28645/2008, sopra richiamata, ai fini della declaratoria di inammissibilità con ordinanza occorre che si accerti positivamente in limine litis che il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito, e tale accertamento positivo, di carattere documentale, non poteva essere sostituito da un elemento indiziario quale la dichiarazione proveniente dal difensore della parte, ma doveva essere prima ricercata la certezza documentale, facilmente acquisibile esaminando la relata di notifica (avviso di ricevimento) in possesso dell’amministrazione".

Considerato in diritto
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di … in persona di altro giudicante.
(omissis)

Redazione