Corte di Cassazione Civile sez. II 19/8/2010 n. 18745

Redazione 19/08/10
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Svolgimento del processo

Con citazione 17.7.03 I Fondatori s.n.c. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 496/98 di pagamento somma di L. 34.100.000, emesso dal Pretore di Trento su istanza della Sannicolò snc, relativo al corrispettivo dei lavori di demolizione e rifacimento degli intonaci e pitturazione di un edificio del Condominio (omissis), come da contratto di subappalto stipulato fra le parti in data (omissis).
In via preliminare eccepiva l’invalidità e inefficacia del mandato ad litem; nel merito, contestava la pretesa di pagamento in quanto la Sannicolò si era resa inadempiente, non avendo completato i lavori, essendosi rilevati vizi e difetti nelle opere eseguite e ritardo nell’esecuzione; chiedeva, per tanto, la revoca del decreto ingiuntivo e il rimborso dei relativi costi sopportati per gli interventi sostitutivi e di riparazione, nonchè il risarcimento dei danni.
La Sannicolò, produceva in giudizio nuovo mandato ad litem del legale rappresentante sig. Z.U. e chiedeva il rigetto dell’opposizione; in via subordinata, la condanna dell’opponente al pagamento della somma quale corrispettivo dei lavori sostitutivi e, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell’opponente alla somma ritenuta di giustizia.
Il Tribunale di Trento, succeduto al Pretore in forza dell’istituzione del giudice unico, rigettava l’istanza di revoca del decreto ingiuntivo per invalidità della procura ad litem e, ritenuto la Sannicolò responsabile di numerose inadempienze e ritardi, la condannava a rifondere per spese e danni alla società opponente la somma di Euro 14.130,16, per cui, operata la compensazione tra i rispettivi crediti, condannava la ******** snc a versare la differenza di L. 3.481,02, oltre spese di lite.
La Corte di Appello di Trento con sentenza n. 431/045, depositata il 21.12.04, pronunciando sull’appello principale proposto dalla Sannicolò snc e su quello incidentale della ************ di *************** & C., già ******** snc, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e condannava la ******** al pagamento in favore della Sanicolò snc della somma di Euro 14.629, 26; compensava per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo i restanti 2/3 a carico dell’appellata.
Per la cassazione della decisione ricorre la ******** s.a.s. affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso la Sannicolò snc.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 1656, 1659 e 1670 attinenti ai rapporti tra subcommittente e subappaltatore: e si sostiene la dipendenza del contratto di subappalto da quello di appalto, nel senso che il contenuto del contratto di subappalto non può modificare o stravolgere il contenuto e l’oggetto delle prestazioni dedotte nel contratto di appalto principale, dal momento che il subappaltatore si obbliga ad eseguire le stesse opere previste nel contratto principale; corollario di tale principio è che, in ipotesi di opera eseguita dal subappaltatore, l’accettazione senza riserva dell’appaltatore resta condizionata dal fatto che il committente accetti l’opera senza riserve.
Nel caso che ne occupa, il D.L., su incarico del committente, con l’ordine di servizio n. 6 dell’11.7.97 aveva invitato ad allontanare dal cantiere l’intonaco non accettato e a provvedere alla fornitura del nuovo materiale in tempi utili affinchè i lavori non subissero interruzione, con la conseguenza che, avendo il committente provveduto, in ragione di tale riserva, ad una riduzione del corrispettivo a carico del subappaltante, la differenza di prezzo per i relativi lavori andava ad incidere sul prezzo dovuto dal subappaltante alla società subappaltatrice.
In conformità a tale impostazione del problema dei rapporti tra stazione subappaltante e quella subappaltatrice, si sostiene, con il secondo motivo di ricorso, che era onere dalla Sanicolò eccepire e dimostrare che aveva avuto disposizioni di mettere in opera un materiale di intonaci diverso da quello previsto nel contratto di appalto principale da cui derivava il contratto di subappalto, di tal che, posto che la committente aveva applicato una penale per il ritardo nel completamento delle opere, fra le quali era anche previsto l’allontanamento del materiale di risulta e trasporto a discaricaci relativo costo avrebbe dovuto incidere sul corrispettivo dovuto alla stazione subappaltatrice e non già sulla stazione subappaltante;
Stesso ragionamento viene fatto con il terzo motivo di ricorso in ordine alla penale sul ritardo nell’esecuzione dei lavori previsti nel contratto di subappalto (violazione o falsa applicazione degli artt. 1655, 1566 e 1670, nonchè artt. 1362, 1366, 1367 a 1117 c.c.):
se è vero che il contratto di subappalto è un contratto derivato da quello del contratto base di appalto, è evidente che del ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dedotte nel subappalto, deve farsi carico il subappaltatore, che ne sia responsabile in tutto o in parte.
Con il quarto motivo di ricorso di censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale.
I primi tre motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere decisi congiuntamente e vanno rigettati perchè sono infondati.
Vale, infatti, considerare che elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell’autonomia del subappaltatore nell’esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente, con la conseguenza che la responsabilità del subappaltatore nei confronti dell’originario committente può essere affermata solo ed in quanto lo stesso nell’esecuzione delle opera si sia discostato da quanto previsto nel contratto di subappalto, di tal che, in assenza di deroga pattizia di tale autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore e delle eventuali discordanze, in punto di fatto, fra quanto stabilito nel contratto di appalto e nel contratto di subappalto circa l’esecuzione dell’opera è il subappaltante che deve rispondere nei confronti del committente.
D’altro cantora società subcommittente nemmeno ha potuto provare che vi siano stati dei patti aggiunti o contrari a quanto stabilito nel contratto di subappalto.
Infine, la sentenza della Corte di merito non incontra censure sul piano logico e giuridico, basandosi su di una analisi precisa e circostanziata delle risultanze probatorie.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Redazione