Conferenza di servizi (Cons. Stato, n. 5254/2013)

Redazione 31/10/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2013, proposto da:
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. *************ì, in Roma, via Ottaviano, n. 9;

contro

M. Guglielmo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ************************ e ****************, con domicilio eletto presso il dott. ********** in Roma, via Cosseria, n. 2;
Comune di Crotone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Provincia di Crotone, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Arpacal-Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione I, n. 00998/2012, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto da ************ s.r.l. per l’annullamento del decreto del Dirigente del Dipartimento delle Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria n. 9549 del 1.8.2011, con il quale è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi, in località “Giammiglione” del Comune di Crotone.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ************ s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la propria ordinanza 20 febbraio 2013 n. 610;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2013 il Cons. **************** e uditi per le parti gli avvocati Pungì, per delega dell’Avvocato ********, Di Trani e **********;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La società ************ a r.l. ha chiesto, con istanza alla Regione Calabria del 30.7.2009, il rilascio del Decreto di ************à Ambientale e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di realizzare, in località “Giammiglione” del Comune di Crotone, una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Al riguardo, dopo i pareri negativi della Provincia, del Comune e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione ha emanato il negativo decreto prot. n. 592 del 31.03.2010, annullato, a seguito di ricorso di detta società, con sentenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 403 del 28.3.2011, per violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto.
A seguito di rinnovazione del procedimento, in ottemperanza alla sopra indicata sentenza, detto Dirigente ha nuovamente espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul citato progetto con decreto n. 9549 del 1.8.2011, che è stato impugnato dalla M. Guglielmo s.r.l. presso il T.A.R. Calabria, Catanzaro, che, con la sentenza in epigrafe indicata, respinta la eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Calabria, ha accolto il ricorso per mancata indicazione nel provvedimento impugnato delle ragioni per le quali era stata assunta una determinazione differente rispetto ad altre situazioni almeno in apparenza similari, tenendo altresì conto che l’istanza di parte ricorrente appariva astrattamente riconducibile alle previsioni di cui al Piano Regionale Rifiuti.
Con il ricorso in appello in esame la Regione Calabria ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1.- “Illegittimità della sentenza”, difetto, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.
La sentenza impugnata è basata sull’assunto che l’impugnato provvedimento non fosse assistito da adeguata motivazione rispetto a precedenti valutazioni difformi riguardanti la medesima area ed al rilascio di A.I.A. in relazione ad un sito limitrofo.
Ma il T.A.R. non ha preso in considerazione la concreta attuale situazione dell’area in cui dovrebbe sorgere la realizzanda discarica e comunque anche la effettuata verifica comparativa è incondivisibile, avendo fatto riferimento a provvedimenti di diverse Amministrazioni risalenti nel tempo.
Inoltre l’avvenuto rilascio di parere favorevole con riguardo ad una area limitrofa non costituiva sintomo di contraddittorietà, ma dimostrava l’intento dell’Amministrazione di evitare un cumulo di impatti e la saturazione di contesti ambientali già compromessi.
Infine il contrario avviso manifestato rispetto all’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza ambientale era stato espresso in termini generici e comunque essa era inidonea a superare le precedenti e più specifiche disposizioni contenute nel Piano Energetico Ambientale Regionale.
2.- Erroneità della sentenza e infondatezza del ricorso di primo grado.
Il T.A.R. ha illustrato il principio di precauzione, ma ha errato nella applicazione pratica al caso di specie, perché il provvedimento impugnato era pienamente conforme al quadro normativo in materia ed a detto principio; inoltre è stato assunto all’esito di una approfondita istruttoria e supportato da congruo apparato motivazionale.
Le censure svolte dalla ricorrente di primo grado affrontavano questioni di carattere tecnico e sviluppavano tesi impingenti nel merito della azione amministrativa, che impongono la individuazione di profili di irragionevolezza, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti, non indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Molte delle censure contenute nel ricorso di primo grado erano inammissibili.
3.- Inammissibilità del ricorso per definitività della decisione della conferenza dei servizi del 17.12.2009.
E’ stata riproposta la eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per tardività, erroneamente respinta in primo grado.
Con atto depositato il 12.2.2013 si è costituita in giudizio la M. Guglielmo s.r.l., che ha eccepito la inammissibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata il 12.2.2013 la Regione appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
Con memoria depositata il 16.2.2013 la costituita società ha eccepito la inammissibilità dell’appello per genericità, non essendo state formulate specifiche censure avverso la sentenza impugnata, e, in parte, del primo e secondo motivo di appello, nonché la improcedibilità del terzo; ha inoltre dedotto la infondatezza di tutti i motivi di gravame ed ha riproposto i motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti con la impugnata sentenza, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 19/20 febbraio 2013, n. 610 la Sezione ha accolto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Con memoria depositata il 7.6.2013 la M. Guglielmo s.r.l. ha evidenziato che su alcuni capi della sentenza impugnata si è formato il giudicato ed ha ribadito le già formulate deduzioni e domande.
Alla pubblica udienza del 9.7.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dalla Regione Calabria, di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto del Dirigente del Dipartimento delle Politiche dell’Ambiente della Regione stessa n. 9549 del 2011, con il quale è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla M. Guglielmo s.r.l. per la realizzazione di una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi, in località “Giammiglione” del Comune di Crotone.
2.- Deve essere in primo luogo esaminata la eccezione, formulata in primo grado e riproposta in appello, di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per omessa tempestiva impugnazione del verbale della conferenza dei servizi del 17.12.2009, respinta dal T.A.R. nell’incondivisibile assunto che la relativa decisione non aveva valore provvedimentale, peraltro senza argomentare circa la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio effettuata presso l’Avvocatura regionale, oltre che presso la sede legale della Regione.
La conferenza dei servizi aveva infatti avuto esito negativo a conclusione della seduta, di cui al verbale del 17.12.2009, alla quale aveva partecipato l’Amministratore unico della società ricorrente, che da detta data era a conoscenza della decisione assunta, la quale, essendo nel particolare caso di specie immediatamente lesiva, ex comma 6 bis dell’art. 14 ter della l. n. 241/1990 (anche se di norma il provvedimento conclusivo del procedimento può configurarsi in maniera diversa rispetto agli esiti di detta conferenza), in quanto il dissenso era stato unanime, sicché il provvedimento finale non poteva che avere carattere conforme.
2.1.- Considera innanzi tutto il Collegio, con riguardo alla dedotta nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio effettuata presso l’Avvocatura regionale, oltre che presso la sede legale della Regione, che la circostanza è da considerarsi irrilevante atteso che la notifica effettuata presso la sede legale era di per sé sufficiente alla corretta instaurazione del contraddittorio, seguita dalla costituzione in giudizio della Regione stessa, sicché la ulteriore notifica effettuata presso l’Avvocatura regionale era da considerarsi ultronea ed inidonea a rendere inammissibile la proposizione del gravame.
2.2.- Con riguardo alla ulteriore eccezione di inammissibilità in esame va rilevato che è consolidato in giurisprudenza il condivisibile principio che non può essere riconosciuta l’immediata lesività delle determinazioni conclusive adottate in sede di conferenza di servizi, disciplinata dagli artt. 14 e seguenti, della l. n. 241/1990, e, prima ancora, alle posizioni in tale sede espresse dalle singole amministrazioni. Esse hanno valenza meramente endoprocedimentale e, conseguentemente, non sono autonomamente impugnabili (Consiglio di Stato, Sezione VI, 6 maggio 2013, n. 2417).
L’istituto della conferenza di servizi è infatti caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie.
L’esito della Conferenza dei servizi costituisce, infatti, il necessario atto di impulso di un’autonoma fase, volta all’emanazione di un nuovo provvedimento dell’Amministrazione che ha indetto la Conferenza dei servizi.
Solo quest’ultimo atto è direttamente ed immediatamente lesivo ed è contro di esso, pertanto, che deve dirigersi l’impugnazione, in quanto gli altri atti o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi.
Non poteva quindi comportare la irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo del giudizio la circostanza che l’Amministratore unico della società ricorrente aveva partecipato alla seduta della Conferenza dei servizi del 17.12.2009, dei cui esiti negativi sarebbe stato ciò stesso a conoscenza.
Né può ritenersi che, come dedotto dalla parte appellante, essendo gli esiti di detta Conferenza di carattere univoco e vincolante, non poteva riconoscersi al provvedimento successivo alcuna autonomia, con natura meramente confermativa del provvedimento conclusivo.
La possibilità di una contestazione anticipata all’atto conclusivo del procedimento è invero di carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura vincolata, idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva (Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 maggio 2011, n. 2961; Sezione VI, 9 novembre 2011, n. 5921).
La conferenza di servizi in argomento è riconducibile alla tipologia c.d. “istruttoria”, finalizzata al preliminare esame delle domande presentate e all’acquisizione dei pareri dei soggetti pubblici coinvolti nel procedimento. Il verbale impugnato non conteneva alcuna statuizione di tipo provvedimentale ma si limitava a registrare i pareri delle amministrazioni intervenute, peraltro non pienamente vincolanti, posto che la Regione rimaneva comunque libera nell’esercizio della propria potestà discrezionale di rilasciare o meno il provvedimento di compatibilità ambientale.
Un atto endoprocedimentale può infatti assumere la natura di parere vincolante, e quindi avere la forza di imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, quando siffatta forza gli venga attribuita dalla legge; ciò non si ha nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, dal momento che non si rinviene alcuna previsione in tal senso negli artt. 14 bis, 14 ter e 14 quater della l n. 241/1990.
2.3.- Il ricorso introduttivo del giudizio non era quindi inammissibile per tardiva impugnazione del verbale della conferenza dei servizi.
3.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che la sentenza impugnata, dopo aver esaminato il principio di precauzione, descrivendone in maniera insufficiente e parziale la portata e i contenuti, è basata in primo luogo sull’assunto che l’impugnato provvedimento non avesse adeguatamente indicato le ragioni per le quali era stata espressa una valutazione difforme rispetto a quella resa in data 8.5.2001 del Ministero dell’Ambiente e rispetto ad una ordinanza del Commissario Straordinario per l’Emergenza Ambientale dell’anno 2007; in secondo luogo è fondata sulla rilevata contraddittorietà con la circostanza che, con atti dell’anno 2010, la medesima Regione Calabria aveva assentito una Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in un limitrofo Comune, quindi in un contesto ambientale non particolarmente differenziato.
Tuttavia, pur avendo il T.A.R. affermato che la pubblica amministrazione (P.A.) non può limitarsi ad una generica accettabilità del progetto separata da valutazioni inerenti all’inserimento in uno specifico contesto ambientale, ma è tenuta a considerare le caratteristiche specifiche dell’area sulla quale deve essere realizzata l’opera, non solo non avrebbe poi preso in considerazione la attuale situazione dell’area in cui dovrebbe sorgere la realizzanda discarica, ma avrebbe del tutto omesso di procedere ad una analisi autonoma e non solo comparativa degli aspetti incidenti sull’ambiente dell’impianto, al fine di poterne accertare la congruità o meno della articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (peraltro adottato tenendo conto di una precedente decisione del T.A.R.).
L’esame giurisdizionale non si sarebbe svolto attraverso lo scrutinio diretto del provvedimento impugnato in relazione alla concreta situazione, ma mediante la comparazione di esso con decisioni di altre Amministrazioni, peraltro adottate in tempi e situazioni differenti.
Comunque anche la effettuata verifica comparativa sarebbe illegittima, in primo luogo perché come termine di comparazione è stato assunto un decreto ministeriale (DEc.//VIA/6087 del 8.5.2001) relativo ad un progetto di discarica per rifiuti tossici e nocivi in Crotone adottato dieci anni prima della valutazione di cui trattasi, quando ancora i problemi di degrado ambientale della zona non erano conosciuti.
Non sarebbe stato considerato che il diretto rapporto con il territorio della Regione e le diverse attribuzioni rispetto all’Organo statale imponevano all’Amministrazione una decisione autonoma ed attenta alla tutela degli interessi ambientali del proprio territorio, proprio perché la sfavorevole valutazione ambientale è stata assunta al fine di prevenire possibili rischi per la salute e l’ambiente.
Quindi, considerato che non sussiste contraddittorietà tra determinazioni assunte da Amministrazioni diverse, la diversità dei parametri temporali e di competenza avrebbe giustificato la mancata considerazione del provvedimento ministeriale e la corretta applicazione del prevalente principio di precauzione.
In secondo luogo, con riguardo alla incongruenza rilevata in sentenza del provvedimento impugnato con i pareri favorevoli resi dal Nucleo VIA-VASIPPC della Regione Calabria, per una discarica realizzata nel Comune di Scandale, anche a prescindere dalla autonomia di tale procedimento rispetto a quello di cui trattasi, le conclusioni assunte dal primo Giudice sarebbero viziate da parzialità dell’analisi giuridica in fatto ed in diritto.
Infatti l’avvenuto rilascio di parere favorevole con riguardo ad una area limitrofa non costituirebbe sintomo di contraddittorietà, ma dimostrerebbe l’intento dell’Amministrazione di evitare un cumulo di impatti e la saturazione di contesti ambientali già compromessi; in coerenza con tale orientamento la Regione ha denegato la compatibilità ambientale anche con riguardo ad altre tre istanze di autorizzazione nello stesso periodo e nella stessa zona.
In terzo luogo, con riguardo all’ulteriore aspetto di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione individuato dal primo Giudice con riferimento al contrario avviso manifestato rispetto all’ordinanza del Commissario Straordinario per l’Emergenza Ambientale n. 6294/2007, secondo la parte appellante la idoneità del sito di cui alla località “Giammiglione” sarebbe stata espressa in termini generici e sarebbe stata inidonea a superare la precedente e più specifica disposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale, che escludeva la possibilità di autorizzare sul territorio in questione ulteriori impianti come quello di cui trattasi.
3.1.- Precisa la Sezione che il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dalla società instante nel sostanziale assunto che l’impugnato provvedimento non avesse adeguatamente indicato le ragioni per le quali era stata espressa una valutazione difforme rispetto a quella resa con Dec.//VIA/6087 del 8.5.2001 del Ministero dell’Ambiente [recante parere favorevole, con prescrizioni, in ordine alla realizzazione di una discarica di rifiuti tossici e nocivi proprio nella medesima località Giammiglione del Comune di Crotone, prendendo atto: a) del Protocollo di Intesa del 12.5.1998 tra Regione Calabria, C.N.I. e Comune di Crotone per la realizzazione di una discarica di II° Cat. Tipo “B” per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in gran parte nell’area industriale di Crotone; b) del parere favorevole della competente Regione Calabria].
Ha inoltre osservato il primo Giudice che dall’impugnato provvedimento non si evincevano le ragioni per le quali era stato espresso contrario avviso rispetto all’Ordinanza del Commissario Straordinario per l’Emergenza Ambientale n. 6294/2007 (con cui, in tema di “Aggiornamento e rimodulazione del piano regionale di rifiuti”, era stato individuato un “sito utilizzabile per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali pericolosi derivanti dalla bonifica dell’area del SIN denominato Crotone-Cassano – *********”, imponendo il criterio dell’autosufficienza per ambiti territoriali ottimali).
Ulteriore motivo di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio è stato il rilievo che era sintomo di contraddittorietà la circostanza che, con atti del 23.3.2010 e del 31.3.2010 del nucleo VIA VAS-IPPIC, la Regione aveva assentito l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali nel limitrofo Comune di Scandale, quindi in un contesto ambientale non particolarmente differenziato.
3.2.- Tanto premesso, va rilevato, quanto alla censura di mancata considerazione e omessa analisi della attuale situazione dell’area in cui dovrebbe sorgere la discarica e alla autonomia dei procedimenti richiamati in sentenza rispetto a quello di cui trattasi, che il primo Giudice, come sopra accennato, ha fatto riferimento a pareri favorevoli rilasciati dalla Regione stessa in procedimenti che, anche se differenti da quello in esame e condotti da Autorità diverse dalla Regione, avevano ad oggetto la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali proprio nella stessa località “Giammiglione” in cui è situato il progetto della ************ s.r.l. e da cui si evinceva che l’area era idonea alla realizzazione della discarica.
A nulla vale che essi procedimenti fossero relativi a periodi temporali pregressi, dal momento che proprio per la situazione di degrado del rimanente territorio del Comune di Crotone, molto risalente negli anni (come può evincersi dal tenore del decreto ministeriale n. 468 del 2001, che ha assegnato all’area industriale del Comune la qualifica di sito di interesse nazionale per la bonifica), era stata prescelta detta località, che, peraltro, anche nel più recente anno 2007 era stata riconosciuta idonea alla realizzazione di una discarica con ordinanza del Commissario Straordinario per l’Emergenza Ambientale.
Sussisteva pienamente, quindi, la contraddittorietà rilevata dal T.A.R..
3.3.- Quanto alla mancata analisi autonoma degli aspetti incidenti sull’ambiente dell’impianto, al fine di poterne accertare la congruità o meno della articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, va rilevato che, stante la discrezionalità tecnica delle valutazioni in questione, non poteva il T.A.R. che limitarsi al rilievo di evidenti aspetti di illogicità o contraddittorietà, stante il pacifico principio che la discrezionalità tecnica, che attiene al merito dell’azione amministrativa, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento dei fatti o da evidente illogicità o incongruenza delle conclusioni.
3.4.- Con riferimento alla tesi che il rilascio di parere favorevole relativo ad una area limitrofa non costituiva sintomo di contraddittorietà, ma dimostrava l’intenzione dell’Amministrazione di evitare un cumulo di impatti e la saturazione di contesti ambientali già compromessi, rileva il Collegio che essa è incondivisibile, atteso che, anche se essa fosse stato effettivamente il motivo delle diverse determinazioni assunte, avrebbe dovuto essere formalmente espressa nel provvedimento impugnato; in difetto è evidente che la circostanza è sintomo di disparità di trattamento.
3.5.- Quanto alla genericità del riconoscimento della idoneità del sito di cui trattasi espresso con ordinanza del Commissario Straordinario per l’Emergenza Ambientale n. 6294/2007 e alla sua inidoneità a superare la precedente e più specifica disposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale (che escludeva la possibilità di autorizzare sul territorio in questione ulteriori impianti), rileva la Sezione che il Piano regionale rifiuti, rimodulato ed aggiornato con detta ordinanza, è volto, ex artt. 195, 196 e 199 del d. lgs. n. 152/2006, specificamente alla individuazione, tra l’altro, dei criteri di individuazione delle aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti.
Né ha indicato l’appellante le norme o le ragioni condivisibili per le quali il Piano Energetico Ambientale (peraltro, in quanto adottato nell’anno 2005, superato dall’intervenuto Piano Gestione Rifiuti dell’anno 2007) fosse prevalente su detto Piano regionale, con riguardo alla specifica procedura di rilascio di autorizzazioni alla costruzione di impianti come quello di specie, cui, in base ai citati articoli del d. lgs. n. 152/2006, è riservata la esclusiva funzione di programmazione e pianificazione in materia.
3.6.- In conclusione le censure in esame non possono essere suscettibili di consenso.
4.- Con il secondo motivo di gravame è stato dedotto che il T.A.R. ha illustrato il principio di precauzione, ma avrebbe errato nella sua applicazione pratica al caso di specie, perché, considerato che in base ad esso le Autorità competenti sono obbligate ad adottare provvedimenti appropriati per prevenire rischi anche se unicamente potenziali per la salute, la sicurezza e l’ambiente, il provvedimento impugnato sarebbe stato pienamente conforme al quadro normativo in materia ed a detto principio, tenuto conto dei pareri negativi espressi nella conferenza dei servizi dal Comune di Crotone, dalla A.S.P. di Crotone e dalla Provincia di Crotone.
Il lavoro di valutazione del progetto per la realizzazione della discarica de qua è stato condotto dal Nucleo V.I.A. della Regione Calabria sia attraverso la via della tutela del prevalente e generale interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente (prendendo in esame in applicazione del principio di precauzione la situazione di inquinamento e compromissione ambientale esistente nel territorio della Provincia di Crotone), sia attraverso la via dell’analisi specifica dell’incidenza dell’intervento sull’ambiente, attribuendo prevalenza al principio di precauzione.
La determinazione dell’Amministrazione, assunta all’esito di una approfondita istruttoria, era supportata da congruo apparato motivazionale, come risultante dal primo parere del Nucleo V.I.A. della Regione del 22.3.2010, fatto proprio dal D.G. Ambiente con provvedimento n. 5066/2010, e dal secondo del 29.6.2011, di cui al DDG n. 9549/2011.
Detto Nucleo aveva svolto un esame approfondito delle caratteristiche del sito e del progetto, riscontrando la non rispondenza ai parametri ambientali normativamente e scientificamente predeterminati, nel pieno rispetto del contradditorio procedimentale.
Sarebbero infondate le tesi della controparte secondo cui l’Organo tecnico della Regione aveva espresso una valutazione generica di natura pianificatoria, essendo l’assunto smentito dai dati esaminati e dalle articolate valutazioni del Nucleo V.I.A..
Erroneamente con il ricorso di primo grado è stato invocato il d. lgs. n. 267/2000, che non riguarda le Regioni; inoltre irrilevante sarebbe la circostanza che gli impianti di smaltimento rifiuti siano definiti di pubblica utilità, perché tale qualità è legata a valori di natura economica che recedono rispetto alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Le censure svolte dalla ricorrente di primo grado affrontavano questioni di carattere tecnico, argomentando circa la correttezza delle analisi e delle soluzioni progettuali dalla stessa adottate, sviluppando tesi impingenti nel merito della azione amministrativa, che impongono la individuazione di profili di irragionevolezza, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti, non indicati dalla originaria ricorrente, che aveva individuato aspetti di natura formale e procedimentale non rilevanti ai fini della configurazione di vizi assuntamente inficianti l’impugnato provvedimento.
Le valutazioni di compatibilità ambientale costituiscono espressione della discrezionalità della P.A., non solo tecnica, ma addirittura coinvolgenti profili di vera e propria opportunità circa la effettuazione della scelta più conveniente.
Comunque, anche con riferimento alla discrezionalità tecnica, il sindacato giurisdizionale non poteva spingersi a sovrapporre alla valutazione tecnica della Amministrazione (che è anche scelta di merito) una nuova valutazione tecnica, potendo effettuare solo verifica di ragionevolezza e coerenza tecnica.
Molte delle censure contenute nel ricorso di primo grado erano quindi inammissibili.
4.1.- Quanto alla dedotta erroneità nella applicazione pratica al caso di specie del principio di precauzione, osserva la Sezione che il T.A.R., con la impugnata sentenza, ha richiamato detto principio, evidenziando che non impone misure fondate su rischi meramente ipotetici, ma ancorate a situazioni concrete dell’area in cui è prevista la realizzazione dell’opera, al fine di evitare la realizzazione di impianti comportanti problematiche con la sicurezza ambientale; sulla base di tali premesse detto Giudice ha concluso che la valutazione di impatto ambientale perde la natura di giudizio tecnico ed assume quella di discrezionalità tecnica, che sfugge al sindacato giurisdizionale se non per i ricordati aspetti di illogicità e contraddittorietà, poi in concreto rilevati.
Tale condivisibile assunto non è stato specificamente contestato e quindi la censura in esame, volta a dimostrare che il provvedimento impugnato era conforme al quadro normativo in materia ed a detto principio, appare inammissibile, non avendo il T.A.R. negato dette circostanze.
4.2.- Con il motivo in esame sono stati prospettati anche profili critici con riguardo a censure poste a base del ricorso di primo grado ulteriori rispetto a quella assorbente (di mancata indicazione nel provvedimento impugnato delle ragioni per le quali era stata assunta una determinazione differente rispetto ad altre situazioni almeno in apparenza similari) accolta con la impugnata sentenza, nell’evidente intento di contrastare la loro eventuale tuzioristica riproposizione in appello da parte della originaria ricorrente.
Essi, che non erano stati oggetto di esame da parte del T.A.R. proprio perché assorbiti a seguito dell’accoglimento di detto motivo, sono stati effettivamente riproposti dalla parte appellata con memoria depositata il 16.2.2013 (nella ipotesi che in appello fosse riformata la pronuncia adottata con riguardo ad esso motivo).
Tuttavia, poiché l’accoglimento del citato assorbente motivo è stato confermato con la presente sentenza, le censure formulate dalla parte appellante con riguardo a detti ulteriori motivi posti a base del ricorso introduttivo del giudizio sono conseguentemente da considerare tutte inammissibili per carenza di interesse, perché volte a censurare la legittimità di un provvedimento ormai annullato.
4.3.- Anche il motivo in esame non è quindi positivamente valutabile.
5.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima sentenza.
Tale decisione esclude la necessità di esaminare i motivi di ricorso di primo grado la cui valutazione è stata omessa dal T.A.R. a seguito dell’accoglimento dell’assorbente motivo di difetto di motivazione del provvedimento impugnato e che sono stati riproposti in appello solo nell’intento di non incorrere nella rinuncia di cui all’art. 101, comma 2, del c.p.a. in caso di accoglimento da parte di questa Sezione dei motivi di appello contro detto motivo .
6.- Tanto esonera anche il Collegio dal verificare la fondatezza delle eccezioni formulate dalla M. Guglielmo s.r.l., di inammissibilità dell’appello per genericità, per non essere state formulate specifiche censure avverso la sentenza impugnata, e, in parte, del primo e secondo motivo di appello, nonché di improcedibilità del terzo.
7.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio. Nulla per le spese nei confronti degli appellati non costituiti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Nulla spese nei confronti degli appellati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013

Redazione