Concorso nella organizzazione dell’ingresso illegale di cittadini extracomunitari e nella falsificazione della documentazione al fine di ottenere l’autorizzazione all’ingresso per lavoro stagionale (Cass. pen. n. 6341/2013)

Redazione 08/02/13
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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 12.7.2012 il Tribunale del riesame di Catania, adito a norma dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa nei confronti di C. C., indagato per i reati previsti da: L. n. 286 del 1998, art. 12 (concorso nella organizzazione dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato di numerosi cittadini extracomunitari); artt. 485 e 479 c.p. (concorso nella falsificazione della documentazione al fine di ottenere l’autorizzazione all’ingresso per lavoro stagionale).

Il Tribunale del riesame, dato atto che il Giudice delle indagini preliminari con ordinanza del 29.6.2012 aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, e il gravame proposto riguardava unicamente il profilo cautelare, confermava la misura coercitiva originariamente emessa, ritenendo la sussistenza della esigenza cautelare prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c) in forza della presunzione stabilita dalla L. n. 286 del 1998, art. 12, comma 4 bis, non risultando acquisiti agli atti elementi specifici dai quali desumere l’insussistenza delle esigenze cautelari, tali non essendo gli elementi addotti dal difensore.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per cassazione per violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione, articolando i seguenti motivi: 1) inapplicabilità della presunzione prevista dalla L. n. 286 del 1998, art. 12, comma 4 bis per insussistenza nel caso in esame delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione che, dopo aver affermato la mancata allegazione di elementi positivi volti a superare il regime presuntivo anzidetto, compie un’analitica elencazione dei medesimi; 2) il Tribunale del riesame ha argomentato la pericolosità dell’indagato con esclusivo riferimento alla rilevante gravità dei fatti ascritti, non tenendo in considerazione alcuna i numerosi elementi allegati dalla difesa circa le specifiche modalità del fatto concreto e, soprattutto, circa la personalità del ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza di esigenze cautelari in applicazione del regime presuntivo previsto dalla L. n. 286 del 1992, art. 12, comma 4 bis, ritenendo la mancata acquisizione di elementi positivi dai quali dedurre l’insussistenza nel caso concreto delle esigenze cautelari presunte dalla legge.

Non sussiste la dedotta contraddizione poichè il Tribunale del riesame non ha affermato che non siano stati allegati elementi a sostegno della tesi difensiva circa l’insussistenza di esigenze cautelari, ma ha diversamente affermato che gli elementi addotti dalla difesa sono inidonei a vincere la presunzione di pericolosità stabilita dalla legge.

2. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale del riesame ha preso in considerazione gli elementi allegati dal ricorrente (quali lo stato di incensuratezza, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, il decorso del tempo dalla data di commissione del fatto, il contegno processuale) ma, con motivazione immune da vizi logici ed insindacabile nel merito, ha ritenuto che essi non siano idonei a vincere la presunzione legale di pericolosità.

A norma dell’art. 616 c.p.p. il ricorrente C.C. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione