Concorso Guardia di Finanza: i requisiti psico-fisici dei candidati devono essere posseduti unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica (Cons. Stato n. 5311/2012)

Redazione 17/10/12
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FATTO e DIRITTO

Il sig. R. L. partecipava al concorso per il reclutamento di n.1250 allievi finanzieri della Guardia di Finanza e veniva escluso con provvedimento del 28 settembre 2011 da tale procedura selettiva per inidoneità psico-fisica rilevata a seguito di accertamenti sanitari espletati in sede di procedura concorsuale, con la motivazione che “non raggiunge il visus richiesto dal bando di concorso per la specializzazione cui concorre”.

Il L. ha impugnato tale provvedimento di non idoneità innanzi al Tar per il Lazio che, interlocutoriamente pronunziando, con ordinanza n. 2311dell’8 marzo 2012 ha disposto una verificazione a cura del Dipartimento militare di medicina legale di Roma volta ad accertare l’effettiva sussistenza della patologia rilevata carico del candidato e giudicata causa di non idoneità.

L’incombente istruttorio è stato espletato dal predetto Organismo in data 4 aprile 2012, all’esito del quale veniva emesso per il ricorrente il seguente giudizio di idoneità: “risulta possedere: virus naturale ODX10/10; visus naturale OSX 10/10”, pertanto, “possiede allo stato attuale i requisiti previsti dal bando di concorso”.

Il Tar, in relazione alle risultanze della verificazione effettuata, con sentenza n. 4398/2012 ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione dal concorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – ha impugnato tale sentenza, deducendo, a sostegno del proposto gravame, con un unico, articolato motivo, le censure di error in iudicando per acritico recepimento delle conclusioni del Collegio verificatore, non idonee a smentire gli accertamenti concorsuali da considerarsi irripetibili.

Assume, in sostanza, l’Amministrazione appellante che il giudizio di inidoneità reso a carico del candidato è da ritenersi esente da mende, in quanto supportato da un accertamenti tecnici, quelli svolti in sede di procedimento concorsuale, sicuramente irripetibili e comunque prevalenti rispetto a quelli svolti anche in altre strutture pubbliche in tempi successivi.

Alla camera di consiglio di trattazione, previo avviso alle parti, il ricorso in appello è stato introitato per essere definito con sentenza in forma semplificata.

Tanto premesso, l’appello è fondato, con riforma dell’impugnata sentenza.

Questa Sezione ha già avuto modo di affrontare la problematica giuridica sollevata dal gravame all’esame in occasione di altre vicende analoghe alla controversia de qua, pronunciandosi in senso favorevole alle tesi qui proposte dalla parte appellante (in termini, di recente, sentenza 26 marzo 2012 n.1767) e non ha motivo in questa circostanza di discostarsi dall’affermato orientamento.

Vengono perciò qui di seguito ribadite sia pure succintamente le ragioni che militano a favore della legittimità del giudizio di non inidoneità formulato a carico del sig. R. L. in sede di espletamento degli accertamenti sanitari durante la procedura selettiva.

L’attività svolta dalla Commissione medica in sede di procedura concorsuale, oltreché costituire un accertamento tecnico-discrezionale, costituisce un momento avente natura chiaramente dichiarativa e che viene consacrato in un verbale, cioè in un atto che, quanto alla valenza probatoria, ha una sua indubbia fidefacienza, suscettibile di essere inficiata solo col rimedio della querela di falso (Cons. Stato Sez. IV 3 febbraio 2006 n. 485).

Sotto il su illustrato profilo, non essendovi stata alcuna impugnativa tramite querela di falso, il profilo dichiarativo recato dai verbali descrittivi delle operazioni e degli esiti degli accertamenti medico-legali non viene inciso ed è pienamente opponibile.

Sotto altro aspetto, poi, l’acquisizione di nuovi accertamenti viene a porsi in primo luogo in contrasto con le previsioni del bando (art.12 comma 2), che dispone che l’accertamento dei requisiti deve avere luogo “in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita”, e inoltre con il generale principio di parità tra i concorrenti.

Ed invero, i requisiti psico-fisici dei candidati devono essere posseduti unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV 22 dicembre 2007 n. 6603).

In tale logico contesto, l’acquisizione di nuovi fatti (sub specie di accertamenti oculistici) si può giustificare solo in relazione ad una contestazione sulle modalità di accertamento e non con riferimento agli esiti del giudizio.

Se così è, la verificazione disposta dal Tar non poteva essere ordinata, stante il carattere irripetibile dell’accertamento tecnico di tipo sanitario svolto in precedenza in sede di procedura concorsuale.

Conseguentemente la sentenza gravata va annullata, essendo stata emessa sulla base di una prova che non poteva essere disposta ed in violazione del principio della parità dei concorrenti.

L’appello va perciò accolto, sussistendo peraltro giusti motivi, stante la peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione della spese del doppio grado del giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2012

 

Redazione