Commiss. Trib. Regionale, Palermo, Sez. XXIV – Sentenza n. 4489 del 28 ottobre 2015

Redazione 28/10/15
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO

VENTIQUATTRESIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

LO FRANCO ANTONINO – Presidente

MONTALTO ALFREDO – Relatore

DI ******************** – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 2687/12

depositato il 23/05/2012

– avverso la sentenza n. 282/5/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TRAPANI

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI

proposto dal ricorrente:

F. S.R.L.

N.Q.DILEGALE RAPPRESENTANTE D.A.M.

VIA G.C. 1 91019 V.T.

difeso da:

AUGUGLIARO MASSIMILIANO

VIA VESPRI 15 91100 TRAPANI TP

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRES-ALTRO 2004

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRAP 2004

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 10 marzo 2010 la società *********, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorreva avverso l’avviso di accertamento n. (…) emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani per ricavi evasi nell’anno 2004 per l’importo di E. 132.940,72, deducendo la nullità dell’avviso ex art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973 per mancanza di motivazione e carenza di prove, la nullità del medesimo avviso per violazione dell’art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973, l’erroneità della pretesa impositiva per mancanza del presupposto e di connessione soggettiva ed oggettiva e, infine, l’erroneità della ricostruzione analitico induttiva.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani si costituiva in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone, quindi, il rigetto.

Con sentenza del 14 aprile 2011 n. 282/05/11 la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani rigettava il ricorso rilevando che l’estensione delle indagini bancarie ai conti intestati a M.D. doveva ritenersi legittima, tenuto conto che il predetto, oltre ad essere legale rappresentante della società al momento della attivazione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle indagini finanziarie, era, altresì, dipendente della stessa ed esercente, quale mandatario, l’attività di amministrazione di condomini, nonché già titolare del 99% delle quote societarie cedute alla propria madre successivamente nominata amministratore unico, così che appariva giustificata, in via presuntiva, la riferibilità dei conti del M. alla società oggetto di indagine, indipendentemente dalla intestazione, trattandosi di società a ristretta base societaria.

La F. s.r.l. proponeva appello avverso la detta sentenza con tre diversi motivi di gravame.

Col primo, l’appellante, in particolare, deduceva, innanzitutto, che la medesima Commissione Tributaria di primo grado aveva precedentemente accolto identico ricorso proposto avverso l’accertamento per l’anno 200(///) che la diversa pronunzia per l’anno 2004 non era giustificata, nulla rilevando la circostanza che M. fosse dipendente e mandatario della società, trattandosi di circostanze non suffragate da riscontri riguardo la fittizia intestazione dei conti, né la nomina ad amministratore unico della madre perché avvenuta nell’anno 2008 e, quindi, successivamente all’anno di imposta in esame.

Sotto altro profilo, col medesimo motivo di gravame, l’appellante riproponeva l’eccezione di nullità dell’accertamento per violazione dell’art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 osservando che l’estensione delle indagini bancarie avrebbe dovuto trovare presupposto in una precedente verifica della interposizione fittizia, che, nella specie, non v’era stata, essendo stata disposta l’indagine nei confronti di colui che, al momento della attivazione della autorizzazione, risultava essere l’amministratore della società, ma che, però non rivestiva più tale qualità nel’anno di imposta 2004.

Col secondo motivo di gravame, invece, l’appellante deduceva l’erroneità della pretesa impositiva poiché la ricostruzione dei movimenti dei due conti correnti del M. non teneva conto che sui medesimi transitavano le quote versate da singoli condomini per ciascun condominio amministrato e, nel contempo, le spese per il pagamento dei fornitori dei medesimi condomini, così che le dette quote versate non potevano considerarsi ricavi omessi.

Col terzo ed ultimo motivo di gravame, infine, l’appellante deduceva l’erroneità della ricostruzione induttiva perché basata su elementi indiziari discordanti tra essi.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con la quale deduceva l’infondatezza dell’appello chiedendone il rigetto.

In data 22 settembre 2015 l’appellante depositava memoria a sostegno del gravame.

All’udienza del 23 settembre 2015 la causa è stata posta in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame proposto, i cui tre motivi possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione e consequenzialità giuridica, è infondato.

Ed invero, premesso che, a prescindere dalla circostanza che il primo giudice ha motivato le ragioni per le quali è pervenuto nel presente giudizio a conclusione opposta rispetto a quella adottata all’esito del giudizio relativo all’anno 2003, è del tutto irrilevante, ai fini della decisione in questa sede, un eventuale contrasto di giudicati, peraltro relativi ad annualità diverse, comunque non ancora definitivi e che potranno, quindi, essere composti nelle rispettive ulteriori fasi dei giudizi medesimi, occorre muovere, in ordine logico-giuridico dal dato che l’Amministrazione Finanziaria ha in questa sede ampiamente provato, mediante presunzioni precise, univoche e concordanti, che i conti correnti oggetto delle indagini bancarie, ancorché intestati a M.D., sono riferibili all’attività della società odierna appellante. ***** in proposito, considerare che la cessione delle quote societarie da parte del M. è avvenuta in data 3 marzo 2003 in favore della madre dello stesso e che il M. medesimo, oltre che essere formalmente dipendente della società, ha continuato a gestire di fatto la società, amministrando i condomini, in virtù del mandato assembleare già precedentemente conferitogli.

D’altra parte, ove ve ne fosse ancora bisogno, la confusione tra i conti personali del M., oggetto dell’indagine bancaria, e quelli societari, è sostanzialmente ammessa dalla stessa appellante laddove riconosce che nei due conti correnti accesi “in illo tempore” dal M. a proprio nome e per uso personale, transitavano già precedentemente, ed hanno continuato a transitare pur dopo le dismissioni delle quote e delle cariche del predetto, le entrate e le uscite dei Condomini amministrati (v. pag. 10 dell’atto di appello).

A fronte, quindi, di tale prova fornita, comunque, in sede giudiziaria, deve ritenersi in ogni caso legittima, ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, l’utilizzazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria dei dati dalla stessa acquisiti al proprio Ufficio, ancorché mediante l’originaria autorizzazione all’indagine nei confronti di colui che in quel momento ricopriva la carica di amministratore, in ordine a movimenti bancari certamente riferibili alla società, seppure intestati ad un soggetto formalmente alla stessa estraneo, conseguentemente imputabili al contribuente.

Le suddette considerazioni superano le eccezioni di nullità dell’accertamento sollevate dall’appellante con riferimento agli art. 42 e 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. Ciò detto, appaiono ugualmente infondati i rilievi dell’appellante riguardo alla erroneità dell’accertamento per avere omesso l’Ufficio finanziario di considerare che sui conti correnti oggetto di indagine transitavano anche le quote versate da singoli condomini e le spese sostenute per il pagamento dei fornitori.

Invero, una volta che, in forza della prova offerta dall’Amministrazione finanziaria, sia dimostrata l’imputabilità al contribuente dei rapporti bancari e delle relative movimentazioni, costituisce onere del contribuente medesimo fornire precisa e dettagliata documentazione diretta ad escludere che i versamenti ed i prelievi non siano riferibili a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività di impresa (da ultimo, cfr. Cass. 11 marzo 2015 n. 4829).

Tale prova, che non può che essere analitica, non è stata in alcun modo fornita, essendosi limitata l’appellante a dedurre in modo generico l’utilizzo dei conti correnti per le movimentazioni dei Condomini amministrati, tanto più che l’accertamento impugnato si è fondato, altresì, sugli studi di settore che evidenziavano la non congruità dei ricavi dichiarati e sulla conseguente ricostruzione analitico induttiva dei ricavi medesimi.

Sotto tale ultimo profilo, poi, appare assolutamente generico e, quindi, inammissibile il terzo motivo di gravame con il quale si deduce, senza alcuna specificità, l’erroneità della medesima ricostruzione analitico induttiva, invece dettagliatamente operata dall’Ufficio finanziario nell’avviso di accertamento.

E’ appena il caso di osservare, infine, che la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante in relazione all’art. 53 Cost. è palesemente infondata ove si tenga conto che la presunzione, come detto, ben può essere superata dalla prova sulla non riferibilità dei versamenti e dei prelievi a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività di impresa, prova che, però, nel caso in esame, il contribuente non ha in alcun modo fornito.

L’appello, pertanto, deve essere respinto, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.

In aderenza al criterio legale della soccombenza, l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi E. 4.000,00.

 

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. 24, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l’appello proposto dalla F. s.r.l., in persona del legale rappresentante, nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n. 282/05/11 resa il 14 aprile 2011, che conferma, e condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi E. 4.000,00.

Così deciso nella Camera di Consiglio il 23 settembre 2015.

 

Redazione