Colpito al viso da una pallonata durante una partita di calcio: nessuna responsabilità della società sportiva (Cass. n. 20982/2012)

Redazione 27/11/12
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Svolgimento del processo

Nel febbraio del 2003 i genitori del minore R.D. evocarono in giudizio, dinanzi al tribunale di Monza, la società sportiva “La Dominante”, lamentando che, nel corso di uno stage multisportivo organizzato nella città di (omissis) (e in particolare nel corso di una partitella di calcio svoltasi a fine mattinata) il figlio era stato colpito al viso da una pallonata, riportando danni ai denti incisivi.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando la convenuta al complessivo pagamento della somma di 7000 Euro, rigettandone la domanda di manleva proposta nei confronti della Vittoria Assicurazioni, chiamata in causa in corso di giudizio (giudizio che venne invece dichiarato estinto quanto al rapporto processuale tra La Dominante e le compagnie assicurative Milano e Sportass, a loro volta chiamate in causa).

La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto dalla società sportiva, lo accolse, rigettando la domanda risarcitoria avanzata dagli attori in prime cure.

La sentenza è stata impugnata da R.D. in proprio – avendo raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio – con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi di doglianza.

Resistono con controricorso l’Inail (successore ex lege della Sportass), La Dominante e la Vittoria Assicurazioni (a sua volta ricorrente incidentale).

 

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale e incidentale, sono infondati.

Son infondati, in particolare, il secondo e quarto motivo del ricorso principale (in essi risultando assorbito il primo), mentre il terzo è inammissibile.

IL RICORSO PRINCIPALE. Con il primo motivo, si denuncia, testualmente, nell’intestazione della doglianza: Art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 112 e 346 c.p.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

E’ o non è conforme a diritto gravare gi appellati che hanno chiesto il rigetto dell’appello dell’onere di censurare – i.e. di proporre appello incidentale – la sentenza di primo grado che abbia accolto la loro domanda disattendendo una diversa qualificazione della domanda stessa da loro proposta in primo espressamente riproposta in secondo grado? Con il secondo motivo, si denuncia: Art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2050 c.c. – Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: art. 2050 c.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Il gioco del calcio, insegnato presso società sportiva, rientra tra le attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 c.c.? Con il quarto motivo, si denuncia: Art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., e art. 360, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c., art. 360, n. 5.

Il motivo sì conclude con il seguente quesito di diritto:

E’ conforme a diritto considerare eccezionale e imprevedibile, e quindi riconducibile a fortuito, nel corso di una partitella tra giocatori di diversa età e potenza fisica e privi di specifica preparazione tecnica, che una violenta pallonata colpisca al volto uno dei giocatori e gli procuri lesioni? Il secondo motivo va esaminato in via preliminare.

Al suo rigetto consegue l’assorbimento della prima censura.

Il rigetto del secondo motivo consegue alla inconfigurabilità del gioco del calcio in termini di attività pericolosa, come già affermato da questa corte regolatrice con la sentenza 1197 del 2007, a mente della quale deve escludersi che all’attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicchè la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell’art. 2050 c.c..

A tale principio il collegio intende dare ulteriore continuità.

Tale principio esclude implicitamente, per altro verso, la bontà della doglianza rappresentata alla Corte con il quarto motivo del ricorso, avendo il giudice territoriale, nel analiticamente i fatti, condivisibilmente affermato che, nella specie, non poteva legittimamente discorrersi che dì un normale incidente di gioco determinato da caso fortuito, per il quale – attesa l’assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la violazione di obblighi e cautele da parte della società sportiva, ovvero il verificarsi di una azione anomala e/o in contrasto con le regole del gioco – nessuna responsabilità poteva attribuirsi (nè alla società sportiva La Dominante, nè) al danneggiante, dell’età di circa 14 anni (e non di diciotto come erroneamente affermato dal giudice di prime cure).

Con il terzo motivo, si denuncia: art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 2697 e 2043 c.c. – Omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

La doglianza – prima ancora che infondata nel merito, poichè inammissibilmente volta a censurare le risultanze di fatto emergenti dalla sentenza dì secondo grado che, con motivazione scevra da errori logico-giuridici, ha esattamente ricostruito la dinamica dei fatti, cui il ricorrente pretende dì sovrapporne una diversa e a lui più favorevole, dimentico dei precisi limiti che assistono il giudizio di legittimità risulta inammissibile in rito, poichè in essa manca del tutto la – pur indispensabile ratione temporis – sintesi espositiva del motivo (sintesi che, per costante insegnamento di questo giudice di legittimità, costituisce il pendant del quesito di diritto funzionale alla denuncia dei vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) così come imposta dal’art. 366 bis qualora si denunci alla corte – come nella specie – un decisivo difetto di motivazione.

Non può trovare, infine, accoglimento l’unico motivo cui è affidato il RICORSO INCIDENTALE proposto dalla Vittoria assicurazioni in tema di spese di giudizio poichè, contrariamente all’assunto della compagnia assicurativa, la Corte territoriale ha fornito una idonea spiegazione (l’incertezza sulla copertura assicurativa del sinistro) della sua decisione di compensare quelle spese. Entrambi i ricorsi sono pertanto rigettati.

La disciplina delle spese – che possono equitativamente essere compensate in questa sede – segue come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La corte, decidendo sui ricorsi riuniti, li rigetta entrambi, e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Redazione