Cid: la sottoscrizione del modulo non è prova piena (Cass. n. 15354/2013)

Redazione 19/06/13
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Ordinanza

Svolgimento del processo

È stata depositata la seguente relazione:
1. Con sentenza del 4-4-2011 Tribunale di Novara ha confermato la sentenza del giudice di pace di rigetto della domanda proposta Ce.Fa.Cr. e della domanda riconvenzionale proposta da T.B. volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati in un incidente stradale mentre si trovavano a bordo dell’autovettura di C.M.C. assicurata con la Fondiaria Sai Assicurazioni, sul rilievo della mancanza di prova su chi dei due occupasse il posto del conducente e chi quello di trasportato nella parte anteriore dell’autovettura al momento dell’incidente.
Propone ricorso T.B. con cinque motivi.
Non presentano difese gli intimati.
2. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4-7-2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dall’art. 47, comma 1 lett. a della legge 18-6-2009, n. 69. Può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis 375 c.p.c. e rigettato per manifesta infondatezza.
3. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione sul valore del modulo Cid sottoscritto dalla proprietaria dell’autovettura.
4. Con il secondo e terzo motivo si denunzia vizio di motivazione rispettivamente sulla mancanza di riscontri al modulo Cid in relazione alla testimonianza della D.P. e sulla mancanza di riscontri al modulo Od in relazione agli esiti della c.t.u dott.ssa F. . 5. Con il quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione al ritenuto mancato assolvimento dell’onus probandi.
6. Con il quinto motivo si denunzia violazione dell’art.91 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
7. I primi quattro motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico- giuridica e sono infondati. La Corte di appello ha affermato che il modulo Cid, sottoscritto dalla proprietaria del veicolo, litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova neanche nei confronti del confidente e deve essere liberamente apprezzato dal giudice, dovendo trovare applicazione l’art. 2733 c.c..
Nella specie il documento sottoscritto dalla proprietaria della vettura C. , che non era neanche presente al momento dell’incidente, non ha trovato adeguati riscontri, sul rilievo che i testi escussi non erano attendibili in quanto contrastanti sulla persona del conducente e dei trasportati.
In particolare la deposizione della D.P. appariva del tutto inattendibile e smentita dalla testimonianza di R. , anch’egli trasportato a bordo dell’autovettura.
I testi Z. , B. e Co. non hanno assistito all’incidente ed hanno riferito versioni diverse sulla posizione dei corpi estratti dalla macchina.
I consulenti medici hanno affermato che la natura delle lesioni riportate non consentivano di individuare la posizione del Ce. e della T. all’interno dell’abitacolo.
Sul rilievo che l’appellante T. non aveva raggiunto la prova delle modalità dell’accadimento del fatto, il giudice di appello ha rigettato l’impugnazione. 8.Si osserva il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Ne deriva, pertanto, che il controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (in termini, ad esempio, Cass. 1 settembre 2003, n. 12747).
9. In altri termini l’esame delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 7 agosto 2003 n. 11933; Cass. 9 novembre 2001, n. 13910).
Anche le censure di violazione di legge si risolvono in una inammissibile richiesta di riesame del merito.
9. Della linea argomentativa sviluppata dalla Corte di appello, logica, non contraddittoria e conforme al diritto, la ricorrente non segnala alcuna effettiva interruzione di consequenzialità logica, ma il ricorso si risolve in una inammissibile richiesta al giudice di legittimità di una nuova valutazione del merito.
10. Il quinto motivo sulla regolamentazione delle spese processuali è infondato in quanto la ricorrente era soccombente nei confronti della compagnia assicuratrice dell’autovettura su cui asseritamene viaggiava come trasportata e nei cui confronti ha proposto domanda di risarcimento.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. Non sono state depositate conclusioni scritte. La ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

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