Autorizzazione paesaggistica (Cons. Stato n. 1022/2013)

Redazione 19/02/13
Scarica PDF Stampa

FATTO

1.- Il sig. ************, proprietario di un appartamento posto in un immobile sito in Palau (prov. di Sassari), località “Vecchio marinò”, veniva a conoscenza dell’ avvio di attività edilizie nell’area frontistante l’immobile di sua proprietà. Ritenendo che tali attività avrebbero alterato la veduta panoramica goduta dai locali di sua proprietà, provvedeva ad esporre le proprie perplessità sia all’Amministrazione comunale sia all’Ufficio regionale tutela del paesaggio di Sassari. L’interessato successivamente prendeva atto che:

– con provvedimento del 22 novembre 1999 prot. n. 9861, l’Ufficio tutela del paesaggio aveva rilasciato il nulla osta paesaggistico, imponendo – tra l’altro – la prescrizione della riduzione delle altezze di metri 1,50 rispetto a quanto indicato in progetto (altezze di m. 14,50 e m 15), relativamente al cosiddetto “corpo E”, quello frontistante la proprietà del ricorrente; le altezze venivano quindi fissate in m 13 e 13,50;

– in sede di realizzazione degli immobili, tale prescrizione non risultava tuttavia rispettata.

Inoltre, a seguito di acquisizione di informazioni presso il Comune di Palau e a seguito di accesso agli atti del procedimento, il sig. D. M. veniva a conoscenza del rilascio di un nuovo nulla-osta paesaggistico in data 8 febbraio 2001, di parziale modifica del primo, in forza del quale le altezze consentite venivano innalzate a m. 14 e 14.50

1.1.- Pertanto, con due distinti ricorsi al TAR Sardegna , il sig. D. M. domandava l’annullamento rispettivamente :

– del nulla osta paesistico ex articolo 151 T.U. beni culturali ed ambientali rilasciato alla controinteressata in data 8 febbraio 2001 (prot. n. 115/UTPSS) nonché degli atti al medesimo presupposti, consequenziali o connessi ed in particolare, se esistenti, degli atti di concessione in variante con i quali il Comune di Palau ha eventualmente assentito alla realizzazione di opere in difformità da quanto consentito con le precedenti autorizzazioni paesistiche (ricorso n. 1020/2001);

– del provvedimento ex articolo 151 T.U. beni culturali ed ambientali in data 4 luglio 2000 (prot. n. 6600) unitamente agli elaborati grafici, pure essi protocollati al medesimo n. 6600, nonché degli atti al medesimo presupposti, consequenziali o connessi ed in particolare degli atti di concessione in variante con i quali il Comune di Palau ha assentito alla realizzazione di opere in difformità da quanto consentito con le precedenti autorizzazioni paesistiche, con particolare riguardo alle concessioni edilizie n. 25 del 5 maggio 2000 e n. 58 del 8 settembre 2001 (ricorso n. 1495/2001);

Il ricorrente richiedeva altresì, in entrambi i ricorsi, il risarcimento del danno , ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 80 del 31 marzo 1998.

1.2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, riuniti i ricorsi, li dichiarava in parte inammissibili e nella parte restante li respingeva.

2.- Il sig. D. M. ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla stregua di motivi riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

2.1- Non si sono costituite nel giudizio le amministrazioni intimate dal ricorso in appello.

Parte appellante ha riepilogato in memoria le proprie tesi e, alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità di due nulla-osta paesaggistici, rilasciati in favore della società appellata, i quali hanno condotto rispettivamente a due concessioni edilizie con cui il Comune intimato ha assentito variazioni di altezza su edificio in zona paesaggisticamente vincolata.

2.- Il ricorso in esame muove alla sentenza impugnata, che in parte ha dichiarato inammissibili e per il resto ha respinto le impugnative proposte dall’odierno appellante, diverse censure.

2.1.- Un primo gruppo di osservazioni (ben esplicitate dai punti da 10 a 17 e punti 21 e 22 della memoria ) riguarda il passaggio della decisione in cui il TAR, con riferimento al primo nulla-osta paesaggistico rilasciato alla società controinteressata (prot. n. 9861/1999), indica la circostanza, ritenuta decisiva della compatibilità di un modesto incremento dell’altezza dei fabbricati, nella clausola che la prevede realizzabile previa successiva autorizzazione in fase di picchettamento. In particolare il giudice avrebbe errato nel ritenere che detta clausola permettesse di realizzare eventuali piccole difformità in tema di altezza senza far ricorso a nuova formale autorizzazione paesaggistica, ma solo previa apposizione del visto dell’autorità sugli elaborati progettuali. Tale interpretazione sarebbe peraltro sconfessata dall’intervento della seconda autorizzazione , sfociata in concessione che ha elevato le altezze di circa un metro. Quanto sopra costituirebbe un aggiramento della funzione del nulla osta paesaggistico in una zona dove tale controllo ha invece importanza fondamentale, tutelando un elemento come la visuale.

Le tesi dell’appellante non possono essere condivise, per le ragioni che seguono.

a)- In primo luogo, sotto l’aspetto formale, il Collegio non vede ostacoli giuridici a che l’Ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (il nulla-osta) possa prevedere sia che limitate varianti siano oggetto di successiva autorizzazione sia che questa possa essere rilasciata nella semplice forma del visto apposto sugli elaborati grafici che detta modifica propongano; il ricorso a questa seconda forma, infatti, non indica “ex se” una riduzione dell’intensità del controllo sul rispetto del vincolo ma integra semplicemente uno snellimento del procedimento in caso di modifiche che, per la loro assolutamente modesta entità, la discrezionalità amministrativa non ritiene giustifichino una nuova e complessiva valutazione di compatibilità dell’intervento. Tantomeno lo snellimento procedurale indica una sostanziale soppressione, od un aggiramento, quanto meno nella fase del procedimento che prevede l’invio del nulla osta alla Sovrintendenza (tesi che si sviluppa a punto 20 della memoria); occorre infatti tenere presente che la clausola che permette la modifica successiva al rilascio è contenuta nell’autorizzazione formale che viene inviata alla Sovrintendenza, la quale è posta in grado quindi di valutare entità e legittimità della clausola stessa.

b) –Sotto l’aspetto sostanziale, poi, l’appellante propone un’errata ricostruzione delle finalità del vincolo paesaggistico, poiché, come affermato da copiosa giurisprudenza, esso non persegue la tutela della visuale in godimento ai proprietari limitrofi alla singola costruzione “sub iudice” (profilo questo tutelato da tutte le altre disposizioni urbanistiche e civilistiche), bensì protegge il paesaggio quale interesse pubblico alla tutela della bellezza dei luoghi nel loro insieme (Cons. Stato, VI Sez., n. 106/1998) quindi rispetto la sua fruibilità visiva da parte della collettività; pertanto il suo scopo precipuo è quello di verificare se l’entità delle opere sia tale da arrecare pregiudizio al bene protetto complessivamente considerato, che non coincide quindi con il bene del singolo proprietario. Ciò premesso, risulta pienamente conforme a queste finalità il procedimento nella specie contestato nel quale l’Amministrazione , nella sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto non irrazionale autorizzare, perché non incidenti sul complessivo valore paesaggistico, le altezze edilizie in questione.

2.2. – Per le stesse ragioni non è condivisibile il secondo gruppo di rilievi formulati dall’appello (punti 18 e 19) in tema di difetto di motivazione, disconosciuto dal giudice di primo grado a carico dell’autorizzazione che ha consentito l’ incremento di altezza; la valutazione dell Ufficio, infatti, anche tacendo del principio generale di insindacabilità del merito-tecnico (cfr ancora Cons. Stato, VI Sez., n.106/1998), poggia sulla entità stessa delle modifiche autorizzate che era sua competenza valutare. Si tratta in altri termini di una motivazione correttamente formulata “in re ipsa”.

2.3.- L’appellante sostiene infine l’inconferenza del richiamo alla pronunzia di questo Consesso (Sez. VI con sent. n. 1533/2002) che ha affermato l’insussistenza dell’ “l’obbligo di dare comunicazione ai proprietari frontisti dell’avvio del procedimento diretto al rilascio della concessione edilizia, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione edilizia del territorio sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall’emanazione dell’atto potrebbero ricevere nocumento.”

Anche questa censura è infondata, poiché il TAR ha fatto pertinente riferimento alla decisione per rigettare il motivo con il quale il ricorrente (non destinatario dei procedimenti contestati) aveva sostenuto la violazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione nei suoi confronti dell’avvio del procedimento di rilascio dell’impugnato nulla osta.

Nel merito, la validità del riferimento giurisprudenziale non è poi smentita dal richiamo del ricorrente (punto 24) alla necessità (fuor di dubbio) che l’Amministrazione procedente effettui una comparazione anche degli interessi dei soggetti controinteressati eventualmente coinvolti nel procedimento o che, avendone il titolo, siano nel medesimo intervenuti; nella fattispecie in esame, infatti, i procedimenti contestati si sono conclusi prima che il sig. D. M., provvedesse ad esporre alle amministrazioni competenti le proprie perplessità sugli interventi assentiti.

3.- Conclusivamente , l’appello deve essere respinto.

Nulla si dispone per le spese della presente fase del giudizio, tra appellante ed appellato non costituitosi.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,

respinge l’appello.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2012

Redazione