Arruolamento volontario nelle Forze Armate: accertamenti attitudinali (Cons. Stato n. 1024/2013)

Redazione 19/02/13
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FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellato, *****************, è stato sottoposto al compimento del 18° anno di età, alla visita di leva ed è stato giudicato idoneo allo svolgimento del servizio militare, peraltro poi non prestato in dipendenza delle condizioni di salute della madre.

Lo stesso M. ha poi presentato in data 26 agosto 2004 domanda di arruolamento nelle Forze Armate quale volontario in ferma breve, venendo giudicato al riguardo idoneo in esito agli accertamenti sanitari ma non idoneo a seguito degli accertamenti attitudinali, avendo riportato una scarsa valutazione quanto alla “motivazione ed all’identificazione nell’organizzazione” militare.

1.2. Il M. ha quindi chiesto con ricorso proposto sub R.G. 4604 del 2005 innanzi al T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, l’annullamento del giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti in data 4 aprile 2005 dalla Commissione costituita per gli accertamenti attitudinali ai fini dell’arruolamento quale volontario in ferma breve.

Il M. ha dedotto al riguardo le seguenti censure:

1) eccesso di potere per carenza di motivazione, che nel caso di specie si risolverebbe in una formula di stile e non permetterebbe il controllo giurisdizionale sull’atto;

2) non sarebbe dato di capire le vere ragioni che hanno indotto la Commissione a formulare un giudizio negativo del tutto opposto a quello formulato da altra Commissione in occasione della visita di leva;

3) eccesso di potere sotto ulteriori profili.

Con un motivo aggiunto di ricorso il M. ha inoltre evidenziato che dalla cartella di valutazione attitudinale si ricava che egli avrebbe evitato il servizio militare in quanto la madre è ammalata cronica, e che egli avrebbe mutato idea sull’esperienza militare in quanto la considera come una sistemazione economica: circostanze, queste, che – per l’appunto – hanno indotto la Commissione ad attribuirgli il giudizio di “scarso” per quanto segnatamente attiene all’ “Area motivazionale e dei valori professionali” e, conseguentemente, ad escluderlo dall’arruolamento.

Il M. ha affermato che tale motivazione non troverebbe supporto nel contenuto del questionario da lui compilato nel corso della prova psico-attitudinale e sarebbe in contrasto con le valutazioni espresse ai punti precedenti dalla Commissione medesima, posto che quest’ultima ha ivi recepito le sue dichiarazioni di essere affascinato dalla divisa e dalla precisione della vita militare, lo ha ritenuto consapevole delle differenti caratteristiche che contesti organizzativi come quello militare richiedono per potersi ben inserire: elementi, questi, che a suo dire contrasterebbero all’evidenza con il giudizio finale espresso e da lui giudizialmente impugnato.

Il M. ha anche affermato che la propria madre è da anni completamente paralizzata: circostanza, questa, che lo ha indotto a chiedere e ottenere l’esonero dalla prestazione del servizio di leva, ma che non gli imporrebbe la rinunciare ad un’opportunità per il proprio futuro, essendo comunque incongruo ritenere un candidato inidoneo sol perché vede nelle Forze Armate anche una sistemazione economica.

In tal senso il M. ha rimarcato che le Forze Armate sono ormai composte su base professionale, essendo allo stato il servizio di leva soppressa, e che le stesse ************ pubblicizzano il reclutamento del personale affermando esplicitamente che esso costituisce anche una valida prospettiva professionale.

1.2. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.3. Con sentenza n. 15709 dd. 29 settembre 2005 resa tra le parti in forma semplificata a’ sensi dell’allora vigente art. 26, comma 5, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come aggiunto dall’art. 9, comma 1, della L. 21 luglio 2000, n. 205, la Sezione VII dell’adito T.A.R. ha accolto il ricorso reputandolo “manifestamente fondato, atteso che la motivazione appare contraddittoria, in quanto il ricorrente viene ritenuto consapevole delle differenti caratteristiche che contesti organizzativi come quello militare richiedono per potersi ben inserire, il che contrasta con il giudizio finale espresso”.

Lo stesso giudice di primo grado ha inoltre evidenziato “che le ForzeArmate sono ormai composte su base professionale, attesa l’abolizione della leva obbligatoria” (recte: sospensione della medesima, a’ sensi della L. 23 agosto 2004 n.226 con effetto dall’1 gennaio 2005; cfr., attualmente, l’art. 1929 del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66), e che le stesse ************, per procedere al reclutamento, pubblicizzano la validità della prospettiva professionale costituita dall’arruolamento;che pertanto è incongruo ritenere un candidato inidoneo sol perché vede nelle Forze Armate anche una sistemazione economica; che il non aver prestato servizio di leva a causa della malattia cronica della madre non appare di per sé sufficiente a dedurre “una scarsa valutazione quanto alla motivazione ed all’identificazione nell’organizzazione””.

Il T.A.R. ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di tale primo grado di giudizio, liquidandole nella misura di € 500,00.- (cinquecento/00).

2.1.Con l’appello in epigrafe il Ministero della Difesa chiede ora la riforma di tale sentenza, ribadendo che nel procedimento di valutazione il M. è stato motivatamente giudicato inidoneo per quanto segnatamente attiene all’ “Area motivazionale e dei valori professionali”, la quale implica – secondo le norme tecniche previste per la valutazione della relativa idoneità – non solo la “disponibilità ed apertura nei confronti dell’organizzazione”, ma anche la “soddisfazione di appartenervi riconoscendo, aderendo, facendo propri in maniera consapevole i riferimenti normativi e i valori peculiari dell’organizzazione militare”.

Secondo l’Amministrazione appellante non sussisterebbe nella specie alcuna contraddittorietà nel giudizio complessivamente espresso dalla Commissione, posto che esso si articola in tre distinte macro-aree (area relazionale, area del lavoro e – per l’appunto – area motivazionale e dei valori professionali) e la circostanza per cui il candidato all’arruolamento abbia ottenuto per due di tali aree una valutazione positiva (nella specie “sufficiente”) non implica che la valutazione medesima debba anche refluire nell’area in cui la valutazione è stata quella di “scarso”, ex se ostativa all’incorporamento nelle Forze Armate.

2.2. Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il M., insistendo per la reiezione dell’appello.

2.3. Con ordinanza n. 1665 dd. 5 aprile 2006 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata, proposta a’ sensi dell’allora vigente art. 33 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 dal Ministero della Difesa, “considerato che le censure dedotte con l’atto di appello non esibiscono – per quanto è dato deliberare in questa fase – adeguati profili di fondatezza”.

3. Alla pubblica udienza del 26 giugno 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

4.2. Va opportunamente premesso che le selezioni per l’arruolamento nelle Forze Armate devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psicoattitudinale e che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa, rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore; e in dipendenza di ciò, l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione al’idoneità psicoattitudinale dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2011 n. 6627 e 27 ottobre 1998 n. 1392).

Nel caso in esame, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante Ministero, la contraddittorietà colta dal giudice di primo grado non attiene ad un contrasto tra le valutazioni positive (“sufficiente”) ottenute dal M. sia nell’Area relazionale, sia nell’Area del lavoro, e la valutazione negativa (“scarso”) viceversa ottenuta dal medesimo M. nell’Area motivazionale e dei valori professionali, ma rimane confinata all’interno di quest’ultimo ambito di valutazione.

A ragione il giudice di primo grado, rimanendo negli stretti limiti di principio che – come detto innanzi – devono contraddistinguere il sindacato giudiziale sulla “logicità” e sulla “congruenza” della valutazione psico-attitudinale espressa dalla Commissione rispetto ai dati anamnestici del candidato da essa stessa raccolti, ha rilevato che il giudizio di scarsa “motivazione e all’identificazione nell’organizzazione” militare è smentito dalla consapevolezza chiaramente dichiarata dal candidato medesimo circa le peculiari caratteristiche del contesto organizzativo proprio dell’istituzione militare: contesto da lui chiaramente inteso e accettato.

Anche l’altrettanto ben espresso fascino per la divisa e per l’ordine proprio dell’istituzione militare evidenziano non evanescenti elementi di “motivazione” e di “identificazione nell’organizzazione” da parte del M., ai quali non possono ragionevolmente opporsi la sua pregressa scelta di accettare l’esonero dal servizio di leva in dipendenza delle particolari condizioni di salute della madre e, soprattutto, la dichiarata possibilità che l’arruolamento nelle Forze Armate possa garantirgli una sicurezza economica.

Correttamente lo stesso giudice di primo grado ha infatti rimarcato al riguardo che la scelta del legislatore di trasformare la prestazione del servizio militare in senso rigorosamente professionale non deve di per sé far ritenere che la motivazione preminente di coloro che richiedono di accedere al relativo rapporto di impiego sia solo ed esclusivamente quella della sicurezza economica (che – si conviene – se considerata per se stante non evidenzia una particolare “vocazione” alla professione del militare di carriera) se a tale affermazione si accompagnano (come, per l’appunto, nel caso di specie) altri elementi di valutazione, dai quali eloquentemente emerga una “motivazione” e un’ “identificazione nell’organizzazione” convintamente individuati dall’interessato nel fascino della divisa e della precisione che scandisce l’attività propria dell’istituzione militare.

5. Sussistono, peraltro, idonei motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012

Redazione