Accesso ai documenti relativi a permesso di costruire (Cons. Stato n. 690/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 09/02/12
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FATTO e DIRITTO

Il sig. ***************, con istanza del 10 marzo 2011 chiedeva al Comune di Venosa, in qualità di condomino di un fabbricato sito in via monsignor Briscese, l’ostensione e l’estrazione di copia del permesso di costruire n.1 del 27/1/2011 rilasciato ai coniugi sigg.ri S. Luca e L. Liliana nonché il certificato di agibilità e le altre autorizzazioni con cui è stato assentito l’uso a studio professionale del piano seminterrato di proprietà dei suddetti coniugi, sito nell’immobile suindicato.

Il Comune di Venosa, dopo aver notiziato della richiesta di accesso i sigg.ri S.- L., con provvedimento del 18 marzo 2011 n.5323 comunicava al sig. ********* il rigetto dell’istanza di accesso, stante l’opposizione manifestata dai citati controinteressati.

Il ********* impugnava innanzi al Tar per la Basilicata il citato provvedimento di diniego , denunciandone la illegittimità per violazione dei principi sulla trasparenza e l’accesso ai documenti recati dalla legge sul procedimento, nonché per carenza di motivazione, con richiesta di condanna del Comune intimato ad ostendere e rilasciare copia dei documenti richiesti .

L’adito Tar con sentenza n. 474/2011, pronunciandosi sul proposto ricorso, lo dichiarava in parte improcedibile e in parte inammissibile e in altra parte ancora lo accoglieva con l’ ordine al Comune di Venosa di “ostendere il richiesto certificato di agibilità, ove rilasciato”.

I sigg.ri S.- L. hanno impugnato tale sentenza in parte qua, ritenuta errata ed ingiusta, affidando al proposto gravame, le seguenti censure:

1) Illegittimità della sentenza. Eccesso di potere per errata motivazione nonché per evidente illogicità;

2) Errata applicazione del principio di soccombenza sulle spese.

Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, l’appello all’esame rivolto a contestare le statuizioni sfavorevoli relative al chiesto accesso del certificato di agibilità si appalesa infondato.

In primo luogo osserva il Collegio come non sia rinvenibile a carico della impugnata sentenza alcun vizio di contraddittorietà in ragione dell’inciso recato al punto “2” della parte in diritto di detta decisione in cui si afferma la infondatezza del ricorso “con riferimento alla richiesta di accesso” trattandosi di un mero errore materiale agevolmente rilevabile dall’iter logico esposto in decisione e come, peraltro, ammesso dalla stessa difesa della parte appellante .

Ciò precisato, i coniugi S.- L. contestano la fondatezza della pretesa all’accesso al certificato di agibilità avanzata dall’attuale appellato sig. G. nonché la correttezza delle statuizioni rese sul punto dal primo giudice, sul rilievo che un siffatto documento in realtà non esisterebbe, tant’è che il Tar ha ordinato l’ostensione di certificato in parola, “ove rilasciato” .

Dal che si deduce, sempre secondo la tesi difensiva, che mancando l’oggetto della richiesta, la stessa si rivela in sostanza inammissibile.

Una siffatto assunto argomentativo non è condivisibile.

Com’è noto, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.22 e ss della legge n.241 del 1990 la richiesta di esercizio dell’accesso può avere ad oggetto i documenti amministrativi formati e detenuti da un soggetto della pubblica amministrazione e presuppone nel richiedente un situazione giuridicamente rilevante ad ottenere l’ostensione di detti documenti.

Secondo un più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, la situazione sottesa alla domanda di accesso si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela le quante volte la conoscenza degli atti oggetto della formulata richiesta, fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso, è strumentale all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque si rivela rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita ( ex plurimis, Cons. Stato Sez. VI 27 ottobre 2006 n.6440 ).

Sotto l’aspetto testè illustrato la richiesta di accesso del G. si rivela senz’altro ammissibile, insorgendo la legittimazione del medesimo dall’essere proprietario dell’unità immobiliare sovrastante quella in cui è stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso da garage ad ufficio, lì dove dai titoli di assentimento potrebbe derivare una lesione alle posizioni giuridiche soggettive vantate dall’originario ricorrente.

Quanto poi alla questione qui specificatamente sollevata, quella relativa ad una pretesa inesistenza del certificato di agibilità, la richiesta di accesso in via amministrativa del ********* e la successiva actio ad exibendum da lui attivata si appalesano ammissibili oltrechè fondate nel merito ( come correttamente statuito dal primo giudice ).

Invero, relativamente all’oggetto della domanda di accesso, occorre far presente che lo scopo della richiesta presuppone in colui che la produce un situazione di ignoranza nel senso che è normale che il richiedente non sa se detto documento esista o meno.

D’altra parte una richiesta fatta in condizioni di ignoranza non può qualificarsi come “impossibile” dal momento che essa è ancorata comunque a dati normativi certi ed inequivocabili che a monte contemplano la presenza di un siffatto documento abilitativo.

In particolare, avuto riguardo alla fattispecie all’esame, l’istanza del G. muove dal presupposto che il documento richiesto è espressamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative recate dal Testo Unico sull’edilizia di cui al DPR. n.380 del 6 giugno 2001 ( ma anche dalla normativa previgente al t.u.) che assoggetta a tale certificazione ogni organismo edilizio destinato ad u utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo nelle strutture edilizie autorizzate, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico ( art.24 , 1 comma del citato DPR ).

Trattasi, allora, di una certificazione assolutamente necessaria ai fini dell’uso legittimo e conforme dei locali per i quali viene assentito la realizzazione e la trasformazione e della stessa è lecito e doveroso presumerne la esistenza .

Se così è non può parte appellante al fine di inficiare la fondatezza e prima ancora l’ammissibilità della richiesta avanzata dalla parte controinteressata invocare la inesistenza di tale documento, giacchè una tale evenienza ( peraltro del tutto eventuale ) è irrilevante, nel senso che la legittimità dell’esercizio del diritto di accesso va collegata ad un momento precedente alle vicende amministrative con cui soggetto pubblico ha definito o non definito il rapporto giuridico relativo all’agibilità dell’immobile per il quale sono stati rilasciati pure gli altri i titoli ad aedificandum ( anche ai soli fini di cambio di destinazione d’uso ) e fermo restando che una tale situazione può benissimo non essere conosciuta dall’interessato richiedente l’accesso

Dal canto suo il Tar ha giustamente ritenuto fondato il chiesto esercizio del diritto di accesso in ordine al certificato di agibilità, in applicazione dei principi di trasparenza e di pubblicità affermati in subjecta materia , non sussistendo motivi ostativi all’accoglimento della pretesa azionata e dovendosi qui sottolineare che non può avere alcuna rilevanza in senso contrario all’esattezza della statuizione presa del giudice di prime cure l’inciso pure adoperato nella sentenza di “ove rilasciato” .

Tale locuzione, invero, non può non essere intesa nel senso che del documento per il quale è stato chiesto l’accesso ( il certificato di agibilità ) deve essere consentita la visione e il rilascio di copia se ed in quanto tale documento è esistente, com’è ovvio che sia.

Trattasi di principi di carattere generale affermati dal giudice di primo grado e riconosciuti pienamente applicabili alla fattispecie concreta , con l’aggiunta espressione di una formula di “salvezza” del tutto normale che non vale ad inficiare le statuizioni di merito favorevoli all’originario ricorrente.

Ovviamente, nell’ipotesi che effettivamente il certificato de quo non sia stato rilasciato, l’Amministrazione comunale avrà cura di attestare in favore dell’appellato G. la circostanza relativa al mancato rilascio.

In forza delle osservazioni sopra argomentate l’impugnata sentenza nel giudicare , in accoglimento delle relative censure, fondata la richiesta di accesso formulata dall’interessato in ordine al certificato di agibilità di che trattasi, si appalesa ineccepibile e come tale va confermata.

Nondimeno, vanno corrette la statuizioni rese dal primo giudice in ordine alle spese del giudizio poste in quella sede a carico dell’originaria parte soccombente e qui appellante.

Invero, avuto riguardo all’esito complessivo del ricorso di primo grado come definito nella sentenza impugnata e tenuto conto della specificità della controversia all’esame, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto statuito dal Tar , le spese e competenze del giudizio con riferimento sia al primo che al presente grado del giudizio vadano compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione