sentenza del 5.20.06 del Giudice di pace di Gragnano dr. Raffaele Ranieri in tema di assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell’art.180 VIII comma C.d.s.

sentenza 16/11/06
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REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice di Pace dell’Ufficio di Gragnano, dr. ****************, ha pronunciato la seguente
 
S E N T E N Z A
 
nella causa civile iscritta al n. 1072/2006 R.G.A.C., vertente
 
T R A
 
XXXXXX, rapp.ta e difesa dall’avv. XXXXXX per mandato a margine del ricorso, e nel suo studio elett.te domiciliata in XXXXX
                                                                                                                      RICORRENTE
 
 
C O N T R O
 
COMUNE DI XXXXX- Corpo Polizia Municipale
RESISTENTE
 
OGGETTO: opposizione contro il verbale di contestazione n XXXXXXXX elevato dalla Polizia Municipale di XXXXXXXX notificata il XXXXXXXX
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il XXXXXXXXX la ricorrente esponeva che in data XXXXXXXX le veniva notificato il verbale di infrazione n. XXXXXXXX, con il quale la P.M. di XXXXXXXX le contestava la violazione dell’art. 180 CDS, comma 1 e 8 per non aver ottemperato all’invito contenuto nel verbale n. XXXXXX notificato il XXXXXXXX, di esibire la patente di guida, nei termini di legge e comminata la sanzione amministrativa di euro 362,60.
Eccepiva la ricorrente di non aver commesso l’infrazione e di non avewr potuto individuare l’autore della violazione, e con lettera assunta a protocollo n. XXX del XXX, aveva comunicato ciò alla Polizia Municipale e quindi dichiarava di aver assolto all’obbligo imposto dall’art. 1801 CDS, così come stabilito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/05; contestava inoltre la data e il luogo della violazione e la regolarità formale del verbale e chiedeva, previa sospensione dell’esecuzione, accogliersi il ricorso, annullarsi l’impugnato verbale e condannarsi il Comune resistente al pagamento delle spese processuali.
Con decreto del 29.03.06 il Giudice fissava l’udienza di discussione della causa, sospendendo l’esecuzione.
Il Comune di XXXXXX depositava documentazione e all’udienza odierna la ricorrente si riportava al ricorso chiedendone l’accoglimento.
Il Giudice decideva e dava lettura del dispositivo, riservandosi i motivi al deposito della sentenza.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso è ammissibile per il rispetto del termine di proposizione. Nel merito è fondato e va accolto.
Risulta provato per tabulas che con verbale n. XXXXXXX, notificato il XXXXXXX, la P.M. di XXXXXXXX contestava all’odierna ricorrente la violazione dell’art. 92 CDS, e la invitava a comunicare i dati del conducente in quanto la violazione de qua comportava la decurtazione dei punti della patente.
Sempre dagli atti risulta provato che con lettera del XXXXX, prot. n. XXXXXXXX, la ricorrente ottemperando a quanto sopra comunicava alla P.M. di XXXXXX di non aver personalmente commesso l’infrazione e di non essere in grado di risalire al responsabile in quanto la moto tg.XXXX, pur essendo di sua proprietà, veniva usata da diverse persone.
E’ chiaro che se la ricorrente avesse omesse il motivo di comunicazione non poteva pretendere l’accoglimento del ricorso, ma avendo fatto la comunicazione, anche se negativa, impone al Giudicante di verificare se la stessa debba ritenersi puntuale ed esatto adempimento dell’obbligo imposto al proprietario dall’art. 180 CDS.
Orbene, sul punto è stata investita la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 27/2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza dell’art. 126 bis, comma 2, del CDS nella parte in cui assoggettava il proprietario alla decurtazione dei punti dalla patente quando abbia omesso di comunicare all’Autorità procedente le generalità del responsabile dell’infrazione ed ha inoltre stabilito, sempre in caso di omessa comunicazione, che va in ogni caso, comminata al proprietario la sanzione pecuniara prevista dall’art. 180 CDS.
Posto quindi che la ratio della norma è quella di sanzionare il comportamento negativo od omissivo per proprietario, resta da accertare se, on concreto, il proprietario possa sempre positivamente assolvere al proprio onere. Nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui l’oggetto di una obbligazione deve risultare sempre possibile, e nelle obbligazioni in cui parte dell’adempimento è possibile e parte impossibile, il debitore è liberato dopo aver eseguito la prestazione possibile. Nel caso di specie, l’obbligo che incombe al proprietario di comunicare all’autorità i dati del conducente non può a priori dirsi che sia sempre possibile eseguire, ben potendo, questi, non ricordare chi avesse in dotazione il proprio veicolo al momento dell’infrazione. Ne consegue che, nel merito, l’art. 180 CDS, ha per oggetto un obbligo che non risulta sempre possibile eseguire, e poiché ad impossibilia nemo tenetur, la comunicazione della ricorrente, ancorché negativa, in assenza di motivi validi, per dubitare della veridicità di quanto dichiarato, costituisce, a giudizio di questo Giudice, esatto adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 180 CDS, con la conseguenza che non può comminarsi la sanzione in quanto l’obbligo deve ritenersi assoluto a tutti gli effetti.
Ciò comporta che il ricorso va accolto ed il verbale va annullato perché la violazione in esso contestata non si è concretizzata.
Per la novità della materia ritiene il Giudicante giusto ed opportuno compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
 
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gragnano, dr.****************i, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronunciandosi sull’opposizione in atti, così decide:
  1. accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale n. XXXX elevato dalla P.M. di XXX il XXX, e notificato il XXX;
  2. compensa le spese del giudizio.
  3. dichiara la presente sentenza esecutiva.
 
Così deciso in Gragnano, nella pubblica udienza del 5.10.06
 
IL GIUDICE DI PACE
 
Dr ****************
 
 
 

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