Semplificazioni, anche il reo di frode alimentare potrà vendere alimenti e bevande alle sagre del paese

Redazione 07/02/12
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Lilla Laperuta

Nei meandri del decreto-legge  sulle semplificazioni, approvato definitivamente venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, si aggira in sordina una misura quantomeno rischiosa per la sicurezza alimentare dei cittadini. Si tratta dell’art. 41 in tema di semplificazione dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Sicurezza alimentare vuol dire possibilità di garantire in condizioni igieniche ottimali acqua ed alimenti per soddisfare il fabbisogno energetico  di cui l’organismo necessita per la sopravvivenza.

Sicurezza alimentare significa dunque anche consapevolezza della qualità igienico-sanitaria, nutrizionale e organolettica degli alimenti che si somministrano oltre che della qualità ambientale,  dei processi di produzione, trasformazione, preparazione e consumo dei cibi.

L’adozione di prassi idonee a tutela di questo valore compete ai produttori dei generi alimentari, ma anche a tutti coloro che intervengono nei successivi passaggi e/o intermediazioni che l’alimento subisce fino all’acquisto da parte del consumatore finale. L’obiettivo è chiaramente quello di salvaguardare i necessari requisiti di salubrità del prodotto.

Gli strumenti utili a raggiungere il risultato possono essere molteplici: taluni risultano obbligatori (vincoli e divieti) per legge, altri possono essere comunque opportunamente osservati anche se non imposti normativamente. Ebbene, rispetto a queste prassi il legislatore nazionale autore del “decreto semplificazioni” ha compiuto un’azzardata inversione di marcia.

Per  l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (in fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari), si legge nell’art. 41 prima citato,  non è più necessaria l’autorizzazione  del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 L. 241/1990. Di più: si consente, con incosciente consapevolezza, che l’attività potrà essere esercitata anche in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010. Il che sta a significare, stante la declinazione letterale dell’art 71 citato, che cade il divieto di esercizio di somministrazione  dì alimenti e bevande in particolare  per:
    a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
    b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
    e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.

Ancora,  potranno  esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che  hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. E l’elenco dei divieti rimossi, purtroppo,  potrebbe ancora continuare….

Sembra assurdo ma è vero!!! Da un lato la semplificazione: diventa più facile la vendita di bibite alle sagre con la segnalazione certificata; dall’altro l’aggravamento: si amplia la platea dei soggetti legittimati a farlo, includendovi anche i delinquenti abituali, per professione o per tendenza, e i rei di frode alimentari. Una semplificazione cara, dunque, per la salute della collettività.

 

 

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