Secondo orientamento ormai pacifico della giurisprudenza amministrativa, le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109 del 1994 riguardano non solo l’assenza della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,

Lazzini Sonia 13/07/06
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Il Tar Puglia. I sezione di Bari, con la sentenza numero 2064 dell’ 1 giugno 2006 ci insegna che:
 
< compete all’impresa partecipante alla gara d’appalto la diligente verifica, riconducibile al dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative contrattuali, della corrispondenza delle dichiarazioni rese in via temporaneamente sostitutiva con la effettiva posizione in ordine all’esatto adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, onde non può invocarsi una supposta buona fede tantomeno con riferimento alla notifica di atti non già di accertamento in senso proprio sebbene di riscossione quali le cartelle esattoriali>
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA – BARI  – PRIMA SEZIONE 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
 
in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205
 
 
nella Camera di Consiglio del 24 Maggio 2006 
 
 
Visto il ricorso 805/2006 proposto da:
 
*** AMEDEO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI
 
 
contro
 
 
COMUNITA’ MONTANA DEL GARGANO
per l’annullamento,
 
del provvedimento prot. n. 000925 e del provvedimento prot. n. 000929 del 10 febbraio 2006 emessi dalla Comunità Montana del ******* – Monte Sant’****** -con il quale quest’ultima comunicava alla impresa ricorrente che era stata esclusa dal procedimento di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un interporto a servizio della zona artigianale D5 nel Comune di San Nicandro Garganico (FG) a seguito della non veridicità di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare dell’impresa concorrente e la intimava a provvedere al pagamento della somma di 12.160,96 euro a titolo di cauzione provvisoria prestata con polizza fideiussoria assicurativa n. 02/50150796, emessa dalla *** -******à di Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di San Severo (FG), in data 27/08/2005, entro i 15 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione stessa.
 
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
 
COMUNITA’ MONTANA DEL GARGANO 
 
 
Udito il relatore Cons. ******************** e uditi altresì l’avv. ******* ***** per l’impresa ricorrente e l’avv. *******************, in sostituzione dell’avv. *****************, per la Comunità montana del *******;
 
 
Considerato che il ricorso può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché manifestamente irricevibile, inammissibile e infondato, per le ragioni di seguito esposte;
 
 
Considerato che risulta fondata l’eccezione pregiudiziale d’irricevibilità del ricorso, come spiegata dal difensore della Comunità montana intimata, in relazione al tardivo deposito del ricorso nella segreteria di questo Tribunale, intervenuto oltre il termine dimidiato di cui all’art. 23 bis comma 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’art. 4 della legge 20 luglio 2000, n. 205 (sulla pacifica applicabilità della dimidiazione al termine di deposito cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2005, n. 942); nel caso di specie, infatti, il ricorso è stato notificato il 7 aprile 2006, onde il termine di giorni quindici scadeva il 22 aprile successivo, mentre è stato depositato soltanto il 3 maggio, ben undici giorni dopo; 
 
 
Considerato che risulta, altresì, fondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, pure spiegata dal difensore della Comunità montana intimata, concernente sia l’omessa impugnativa espressa del verbale della commissione di gara n. 3 dell’11 gennaio 2006 -che ha disposto l’esclusione dell’impresa ricorrente con espresso richiamo all’art. 10 comma 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109- sia l’omessa impugnativa della nota n. 6046/06/Segr. del 9 febbraio 2006, richiamata e allegata alla nota gravata n. 000925 di prot. del 10 febbraio 2006, ed esibita dalla stessa impresa ricorrente, con cui il Settore affari giuridici dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha espresso l’avviso, con riguardo a specifico quesito relativo alla gara de quo e alla posizione dell’impresa odierna ricorrente, che il difetto di veridicità della dichiarazione sostitutiva comportava esclusione dalla gara, incameramento della cauzione e segnalazione;
 
 
Considerato che il ricorso, nel merito, risulta destituito di fondamento giuridico, perché, secondo orientamento ormai pacifico della giurisprudenza amministrativa, le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109 del 1994 riguardano “…non solo l’assenza della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ma anche tutti i casi in cui (il concorrente) abbia prodotto dichiarazioni non confermate dal successivo riscontro della relativa documentazione o abia effettuato false dichiarazioni” (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2933; vedi anche Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 288, in fattispecie di non veritiere dichiarazioni concernenti la correntezza contributiva, che chiarisce come “…ai fini della valida partecipazione alla selezione, l’impresa dovesse essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin dal momento della presentazione della domanda e conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento della gara, fino alla aggiudicazione” e che “Resta così irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento, rilevando un tale tardivo adempimento solo nelle reciproche relazioni di credito e di debito tra i soggetti del rapporto obbligatorio e non nei confronti dell’Amministrazione appaltante”; negli stessi sensi T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 settembre 2005, n. 6527);
 
 
Considerato che, come chiarito dall’indirizzo giurisprudenziale dianzi illustrato, compete all’impresa partecipante alla gara d’appalto la diligente verifica, riconducibile al dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative contrattuali, della corrispondenza delle dichiarazioni rese in via temporaneamente sostitutiva con la effettiva posizione in ordine all’esatto adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, onde non può invocarsi una supposta buona fede tantomeno con riferimento alla notifica di atti non già di accertamento in senso proprio sebbene di riscossione quali le cartelle esattoriali;
 
 
Considerato che in definitiva, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato, in quanto irricevibile, inammissibile e infondato;
 
 
Considerato che sussistono, infine, giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio;
 
 
P.Q.M.
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Prima, rigetta il ricorso in epigrafe n. 805 del 2006 perché irricevibile, inammissibile e infondato.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Bari nella nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2006

Lazzini Sonia

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