Riforma forense e polizze assicurative, i nuovi obblighi informativi a carico del professionista

Redazione 14/11/12
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Lilla Laperuta

Nuovi obblighi informativi a carico del professionista sono contemplati dall’articolo 12 della legge di riforma dell’ordinamento forense approvata alla Camera il 31 ottobre e ora all’esame del Senato.

La citata disposizione tal comma 1, in linea con quanto già previsto all’art. 5 D.P.R. 137/2012, l’obbligo per gli avvocati (associazioni o società fra professionisti), così come già accade per altri professionisti, di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione (comma 1) e prevede che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare (comma 4).

La RC professionisti è un contratto in base al quale l’impresa si impegna a risarcire l’assicurato di quanto questi sia chiamato a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti nell’esercizio professionale dell’attività descritta in polizza svolta nei termini delle leggi che la regolano. L’operatività della copertura è subordinata al fatto che l’assicurato sia munito di regolare abilitazione all’esercizio dell’attività con l’iscrizione nel relativo Albo professionale.

Si ricorda che, attualmente, gli avvocati non sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa. L’obbligatorietà dell’assicurazione prevista al D.P.R. 137/2012 è rinviata infatti, dallo stesso decreto, al 15 agosto 2013.

Ora, in base al testo di riforma stipula della polizza assicurativa potrà essere effettuata dal professionista anche autonomamente oltre che mediante apposite convenzioni sottoscritte dal CNF da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi. Viene precisato (con formulazione analoga a quella prevista sul punto dell’art. 5 D.P.R. 137/2012) che il rischio da coprire con l’assicurazione obbligatoria comprende anche quello relativo ai danni derivanti al “cliente”, per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dallo stesso. con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette. Ne deriva l’esclusione che l’obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente (si veda sul punto la relazione illustrativa al D.P.R. 137/2012).

Non solo. A tale obbligo si accompagna contestualmente (comma 2) quello di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. Anche la violazione di tale obbligo integra un illecito disciplinare.

Il testo di legge di riforma, prevede poi, che:

a) le caratteristiche della polizze, condizioni essenziali e massimali siano stabilite e aggiornate ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense CNF);

b) le polizze assicurative possano essere negoziate con le compagnie dal CNF, dagli ordini territoriali ma anche da associazioni ed enti previdenziali forensi;

c) l’obbligo informativo per l’avvocato di comunicare sempre gli estremi della polizze e di ogni successiva variazione al Consiglio dell’ordine;

d) l’obbligo informativo per l’avvocato di comunicare gli estremi della polizze al cliente.

Nella versione originaria del testo di riforma l’adempimento di quest’ultimo obbligo era invece previsto solo su richiesta del cliente.

Nell’ambiente forense, si rileva, taluni ha fortemente criticato l’introduzione dei suddetti obblighi. In particolare è stato detto ”dotarsi di una polizza rappresenta un modo ragionevole di tutelarsi addossando ad altri, onerosamente, la propria responsabilità, in ossequio, peraltro, ad una tendenza diffusa alla socializzazione del rischio, ma anche tale scelta si pone nella direzione di voler inquadrare le singole professioni nell’attività di impresa, in cui tutti i fattori della produzione, compreso il rischio di procurare un danno ad altri, vengono rappresentati da costi. Con la differenza che gli sforzi maggiori sono stati richiesti proprio ad una categoria, quella forense, che negli ultimi anni ha perso ogni rendita ed ogni privilegio…Ma non si vede perché, se proprio si vuole assimilare la professione dell’avvocato all’impresa, si continui a mantenere un sistema deontologico sanzionatorio che al contrario trova la sua giustificazione in quel decoro e professionalità che sono caratteristici requisiti dell’avvocato e non certo dell’imprenditore (Marinelli).

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