Riforma del lavoro: si estendono le tutele in costanza di rapporto di lavoro

Redazione 19/03/12
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Lilla Laperuta

Nell’ambito del disegno regolatorio proposto dal vertice del Welfare si segnala l’introduzione di una cornice giuridica per l’istituzione, presso l’Inps e sulla base di accordi collettivi, di fondi di solidarietà concepiti nell’ottica di estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria). Detti fondi saranno dunque volti a finanziare la prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

L’istituzione dei fondi deve essere obbligatoria per tutti i settori, in relazione alle imprese sopra i 15 dipendenti. Nei settori per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di tale strumento di tutela si prevede invece un fondo di solidarietà residuale con le seguenti regole:

a) prestazione di importo pari all’integrazione salariale;

b) contribuzione a carico del datore di lavoro;

c) durata non superiore a 18 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile.

Nel medesimo documento si propone la creazione di una cornice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro. Si prevede a tal fine la facoltà per le aziende di stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi per l’istituzione di fondi di solidarietà finalizzati ad incentivare l’esodo dei lavoratori “anziani”, quelli cioè che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi 4 anni. Per il funzionamento di questi fondi è richiesto in particolare che:

a) l’azienda presenti idonee garanzie (es. fidejussione bancaria);

b) l’azienda versi mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

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