Questione sui posti auto ricavati nel garage condominiale

Redazione 01/11/07
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Ove i posti auto ricavati nel garage condominiale con consentano, per la particolare conformazione dei locali, una fruizione con identiche modalità (quanto a percorrenza e facilità di manovra) da parte dei singoli partecipanti al condominio, se si possa considerare legittima la delibera, assunta a maggioranza, che attribuisca una facoltà di scelta prioritaria dei posti macchina ai condomini rappresentanti, in termini di millesimi, una maggior valore del fabbricato.
 
Al quesito, con sentenza n. 26226 del 7/12/2006 la Corte di Cassazione ha dato risposta negativa.
 
Il caso
 
Alcuni condomini, deducendo l’illegittimità della delibera in epigrafe per venir con essa realizzata una divisione del bene comune, in violazione degli artt. 1119 e 1102 c.c..
 convengono il Condominio dinanzi al Tribunale.
 A seguito di declaratoria di incompetenza dell’adito Tribunale, la causa viene riassunta dinanzi al Giudice di pace, che rigetta la domanda.
In secondo grado, il Tribunale argomentando dall’art. 1102 c.c accoglie l’appello e dichiara la nullità della delibera, sulla base del rilievo che accordandosi con essa un potere di scelta prioritario ai condomini con più millesimi, un parte del bene comune verrebbe attribuito permanentemente ad alcuni soltanto di essi in danno di altri, con conseguente violazione del principio di pari uso della cosa comune.
Ricorre per cassazione la parte soccombente dolendosi della violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 1102 c.c..
 Assumono i ricorrenti:a) la non applicabilità alla fattispecie in esame delle norme sulla comunione in generale ed in particolare dell’art. 1102 c.c., che peraltro nel disciplinare l’uso della cosa comune da parte dei comproprietari vieterebbe unicamente di alterare la destinazione della cosa comune; b) la delibera in contestazione non avrebbe comunque alterato la destinazione d’uso del bene comune, ma unicamente disciplinato in maniera differenziata il godimento di un bene comune, c) il criterio di godimento stabilito nella delibera impugnata non darebbe luogo ad una attribuzione permanente di una parte del bene comune ad alcuni di condomini in danno di altri, potendo in futuro tale regolamentazione essere rivista con diversa delibera assembleare.
Il ricorso viene rigettato dalla S.C. che ribadita, conformemente al costante orientamento dottrinale e giurisprudenziale, l’applicabilità anche in materia di condominio della disposizione di cui all’art. 1102 in forza del rinvio di cui all’art. 1139 c.c., precisa che nel “disaccordo delle parti, il criterio da seguire per l’uso della cosa comune non può non rispettare l’art. 1102 c.c., il quale impedisce che alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri; limite che invece a giudizio del S.C. sarebbe stato superato dalla delibera contestata, dovendosi legittimamente ritenere che in presenza di posti macchina, non fruibili con medesime modalità, la decisione a maggioranza di attribuire la facoltà di scelta prioritaria ai condomini con un maggior numero di millesimi si traduca in una assegnazione dei posti a tempo indeterminato.
Non è revocabile in dubbio, a giudizio della S.C,. che dovendosi escludere l’eventualità della rinuncia al posto più comodo da parte dei condomini favoriti, detto criterio di utilizzo della cosa comune  “verrebbe a perpetuare nel tempo la illegittima compressione del pari uso da parte dei condomini svantaggiati”
Sembra quindi si possa considerare un punto fermo il principio che per i beni in comunione pro indviso fra tutti i condomini, in cui il diritto di ciascuno si estende all’immobile unitariamente considerato e su ogni sua parte, la quota di proprietà di cui all’art. 1118 c.c., quale misura del diritto di ogni condomino, rileva per ciò che concerne i pesi ed i vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti, come ribadisce l’art. 1102 c.c., con il porre il limite del “pari uso”.
 
Giuseppe D’Arienzo
Avvocato in Salerno

Redazione

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