Qualora si configuri un ritardo (circa di 12 mesi) non giustificato nello svolgimento da parte della stazione appaltante degli adempimenti procedurali preliminari alla stipula del contratto con l’ aggiudicataria, ci possono essere gli elementi per determ

Lazzini Sonia 07/02/08
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Qualora la mancata stipulazione del contratto vada imputata alla stazione appaltnte, va riconosciuto alla ricorrente il diritto al ristoro del pregiudizio patito consistente nel c.d. interesse negativo rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di contratti parimenti vantaggiosi, restando, invece, escluso il risarcimento per il mancato guadagno dell’utile di impresa che (nella categoria del lucro cessante) rientra nel c.d. interesse positivo corrispondente al pregiudizio cagionato da illecito contrattuale, nonchè le spese generali che, in quanto tali, non risultano strettamente attinenti alla conclusione del contratto: . devono, altresì, essere rimborsati gli oneri derivanti dalla necessità di rinnovare (sono già state restituite le polizze di cauzione provvisoria e definitiva e quella CAR)  la polizza definitiva e quella CAR per intervenuta scadenza (addebitabili alla stazione appaltante a titolo di responsabilità precontrattuale), nonchè gli oneri per la redazione del piano operativo di sicurezza
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 4386 del 29 novembre 2007 emessa dal Tar Toscana, Firenze  per alcuni importanti passaggi in essa contenuti:
 
< In primo luogo va precisato che la formula usata dall’art. 109 del D.P.R. n. 554/1999 (in caso di recesso l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali) non preclude la riconoscibilità in capo all’aggiudicatario recedente del diritto ad indennizzi ad altro titolo (ulteriori rispetto al mero rimborso delle spese contrattuali), ma svolge soltanto una funzione regolatrice dell’assetto di interessi patrimoniali coinvolti nell’esercizio del diritto di recesso dal contratto o di scioglimento dall’obbligo di stipularlo.
 
Pertanto, una volta esercitata la facoltà di recesso, l’aggiudicatario, ove ne sussistono i presupposti, ha titolo per ottenere, altresì, il ristoro del pregiudizio economico derivatogli dall’aver inutilmente confidato nella regolare conclusione del contratto con la stazione appaltante e, quindi, addebitabile alla medesima a titolo di responsabilità precontrattuale.>
 
Nella particolare fattispecie sottoposta al giudice toscano inoltre:
 
< Premesso che ai sensi del D.P.R. n. 554/1999, art. 109, la stipulazione del contratto di appalto deve avvenire (nel caso di pubblico incanto) entro 60 giorni dall’aggiudicazione, nel caso di specie (a differenza di quanto ritenuto ed argomentato sia nel provvedimento impugnato sia negli scritti difensivi dall’amministrazione resistente) la mancata stipulazione del contratto dal giugno 2004 al 1 febbraio 2006 non solo costituisce un’evidente ipotesi di ritardo ma soprattutto risulta addebitabile alla stazione appaltante>
 
in merito alla quantificazione del danno:
 
< Pertanto, in sede di quantificazione del pregiudizio ristorabile da parte della stazione appaltante, con riguardo, al rimborso delle spese contrattuali va dato atto che la somma di € 4.600,00 è stata già rimborsata alla ricorrente con bonifico bancario disposto nel marzo 2006, così come sono state, altresì, restituite le polizze di cauzione provvisoria e definitiva e quella CAR, mentre devono, altresì, essere rimborsati gli oneri derivanti dalla necessità di rinnovare la polizza definitiva e quella CAR per intervenuta scadenza (addebitabili alla stazione appaltante a titolo di responsabilità precontrattuale) per importi pari ad € 800,00 ed € 2.941,94, nonchè gli oneri per la redazione del piano operativo di sicurezza – P.O.S. pari ad € 1.224,00.
 
Va, infine, risarcito per equivalente alla ricorrente il pregiudizio derivante dalla perdita di ulteriori occasioni di stipulare altri contratti di analogo contenuto; si tratta della c.d. perdita di chance per la cui risarcibilità, peraltro, secondo la più recente giurisprudenza cui questo collegio aderisce, “è necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno e provi, conseguentemente, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”.>
 
Come calcolare questa ultima voce di danno?
 
< Quindi, quantificando invia equitativa la portata economica della perdita di chance patita dalla ricorrente, il collegio (visto l’elenco delle gare di lavori di importi analoghi a cui la ricorrente asserisce avrebbe avuto interesse a partecipare in località situate in province limitrofe) ritiene che la suddetta perdita (di chance) possa essere risarcita equamente nei limiti della quarta parte del 10% dell’offerta aggiudicataria (quale presunto utile d’impresa), dovendosi tenere conto: 1) del fatto che la ricorrente a differenza di quanto riferito nel ricorso non ha fornito prove circa il mancato impiego in altri affari delle maestranze e delle risorse economiche rimaste (a suo dire) vincolate per l’esecuzione del contratto poi non più concluso; 2) del fatto che (secondo ragionevoli presunzioni) a tale genere di gare per importi simili partecipano almeno 4 imprese con la conseguente quantificazione, in via aritmetica, della percentuale di probabilità di aggiudicazione della gara stessa>
 
a cura di Sonia LAzzini
 
 
riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4386 del 29 novembre 2007 emessa dal Tar Toscana, Firenze
 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 N. 4386 REG. SENT.
            ANNO 2007
 
N.      717      REG. RIC.
 
PER LA TOSCANA             ANNO 2006
 
 
 
– II^ SEZIONE –
 
ha pronunciato la seguente:
 
S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 717/06 proposto da ALFA. S.R.L. con sede a Milazzo (ME), in persona del legale rappresentante, quale capogruppo del costituito R.T.I. con la ALFA BIS Costruzioni s.r.l., mandante, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Cossu, in Firenze domiciliato nel suo studio in Via Duca D’Aosta n. 17;
 
c o n t r o
 
– il COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Macchia e Lucia Macchia della Civica Avvocatura del Comune di Livorno, in Firenze domiciliato presso la segreteria di questo T.A.R.;
 
p e r   l ‘ a n n u l l a m e n t o
 
della disposizione 2 marzo 2006 n. 737 con cui il dirigente dell’Area dipart. 6 del Comune di Livorno, responsabile del procedimento di gara, preso atto dell’avvenuto recesso dal diritto di stipulare il contratto di appalto dei lavori di costruzione per lo sbarramento definitivo sul canale dei Navicelli (esercitato ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. n. 554/1999), contestualmente ha, altresì, autorizzato la restituzione alla aggiudicataria della somma versata per le spese contrattuali e le varie polizze assicurative, respingendo, invece, la richiesta di rimborso di qualsiasi altro tipo di spese e di indennizzo avanzata dalla aggiudicataria con note 1 e 23 febbraio 2006, nonchè di tutti gli atti connessi;
 
nonchè per la condanna
 
del Comune di Livorno al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Livorno;
 
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Designato relatore il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
 
Uditi, alla pubblica udienza del 31 ottobre 2007, gli avv.ti Fabrizio Cossu e Paolo Macchia;
 
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
 
F A T T O   E   D I R I T T O
 
1. Nel giugno 2004 l’A.T.I. (costituenda) tra la soc. ALFA. S.r.l. di Milazzo (ME), capogruppo, e la soc. ALFA BIS Costruzioni s.r.l. (anch’essa di Milazzo) mandante, risultò aggiudicataria di una gara (ai sensi della legge n. 109/1994, art. 21, comma 1, lett. b) per l’affidamento (con il criterio del prezzo più basso) dell’appalto per la costruzione di uno sbarramento definitivo sul “Canale dei Navicelli” e del connesso impianto idrovoro; i lavori furono aggiudicati per l’importo di € 755.588,54 (oltre l’IVA) oltre € 21.037,70 per oneri di sicurezza.
 
Con nota 11 giugno 2004 n. 47246 il responsabile dell’Unità organizzativa contratti del Comune di Livorno comunicò alla ALFA. s.r.l. l’esito favorevole della gara, chiedendo la produzione della documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto d’appalto tra cui indicava anche il piano operativo di sicurezza – P.O.S. (obbligatorio ai sensi della legge n. 109/1994, art. 31) per ciascuna impresa.
 
Pur avendo l’impresa vincitrice trasmesso i piani di sicurezza nel gennaio 2005, il Comune di Livorno – in sede di verifica dei requisiti generali – riteneva di dover acquisire le c.d. informazioni antimafia anche nei confronti del responsabile tecnico (ai sensi della legge n. 46/1990) della ALFA BIS Costruzioni; pertanto, avendo risolto alcuni dubbi, solo nel luglio 2005 circa l’applicabilità anche a tale figura della disciplina sulle cause di esclusione dettata dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e dopo la sottoscrizione da parte del nuovo responsabile del procedimento di alcuni elaborati tecnici relativi all’elenco prezzi unitari (avvenuta il 29 novembre 2005), la stazione appaltante non stipulava il contratto con la vincitrice della gara fino al febbraio 2006, quando, con nota raccomandata 1 febbraio 2006, la mandataria A.T.I. avanzava formale istanza di scioglimento da ogni impegno contrattuale nonchè di rimborso spese ed indennizzo; poco dopo confermava, con nota 23 febbraio 2006, tale propria determinazione in diretto riscontro alla nota 7 febbraio 2006 n. 11126 con cui il dirigente ufficio contratti della stazione appaltante, dopo aver ribadito che il ritardo nella stipula del contratto non era addebitabile al Comune di Livorno, chiedeva di fissare la data per la stipula allegando la bozza del contratto.
 
Con successivo provvedimento del 2 marzo 2006 n. 737 il responsabile del procedimento, dirigente dell’Area Dipartimentale 6 del Comune di Livorno, prendeva atto dell’avvenuto recesso dell’aggiudicatario dal diritto di stipulare il contratto, autorizzando altresì la restituzione della somma di € 4.600,00 versati a titolo di spese contrattuali e delle polizze assicurative, mentre respingeva la richiesta di rimborso di altri tipi di spese e di indennizzo avanzata dall’aggiudicataria con le note 1 e 23 febbraio 2006 (protoc. comunale n. 10380 e n. 16451).
 
1.1. Avverso tale determinazione la mandataria ALFA. s.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
 
1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione della legge n. 109/1994, art. 31, comma 1 bis, e D.P.R. n. 554/1999 art. 45 (con riferimento al ritardo nella presentazione del Piano Sicur.);
 
2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà della motivazione, eccesso di istruttoria e violazione del D.P.R. n. 252/1998 artt. 10, 11 e 12, nonchè del D.P.R. n. 554/1999 art. 75, comma 1 (con riferimento ai ritardi, causati dall’acquisizione della c.d. informazione antimafia);
 
3) Difetto di motivazione (con riferimento ai ritardi causati dalla sostituzione del responsabile del procedimento);
 
4) Difetto di motivazione e responsabilità precontrattuale della stazione appaltante (con riferimento al diniego di restituzione di tutte le spese e del risarcimento del danno);
 
Inoltre la ricorrente, sulla base dell’addebitabilità alla stazione appaltante del ritardo di 20 mesi per la stipula del contratto, ha chiesto la condanna della medesima al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, quantificandolo complessivamente in € 184.670,89, di cui € 107.008,27 a titolo di danno emergente (€ 13.813,12 per spese in vista della conclusione del contratto ed € 93.195,15 per spese generali) nonchè € 77.662,62 – titolo di lucro cessante, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia.
 
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Livorno chiedendo il rigetto del ricorso e di poi, con memoria difensiva dell’ottobre 2007, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità della domanda di annullamento (poichè l’impugnata determinazione dirigenziale costituirebbe una mera presa d’atto della istanza di recesso), mentre nel merito ha insistito per il rigetto della domanda risarcitoria non soltanto perchè il ritardo sarebbe da addebitare alla società ricorrente, ma anche perchè la medesima non avrebbe dato alcuna prova dei danni afferenti al c.d. interesse negativo.
 
Con memoria difensiva dell’ottobre 2007 parte ricorrente, replicando alla avverse eccezioni e controdeduzioni, ha insistito per la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni patiti “per avere a lungo e inutilmente confidato nella conclusione del contratto”, quantificati secondo i criteri esposti nel ricorso (corredati da prove allegate) oppure in via equitativa.
 
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2007, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
 
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento ritenuta dal Comune di Livorno una “mera presa d’atto dell’istanza di recesso formulata dall’odierno ricorrente”.
 
L’eccezione va respinta poichè in realtà parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del responsabile del procedimento con riferimento al diniego di rimborso di alcuni tipi di spese e di pagamento dell’indennizzo richiesto con la nota 1 febbraio 2006; diniego che, comunque, giustifica un’azione impugnatoria anche se concerne diritti di credito tutelabili innanzitutto con azioni di accertamento e condanna.
 
Sempre in via preliminare il collegio ritiene opportuno precisare che la “disposizione” impugnata va ricondotta nell’ambito della competenza del dirigente dell’Area Dipartimentale 6 del Comune di Livorno (ing. Rini) organo competente ad adottare atti con rilevanza esterna, mentre il medesimo dirigente, nella specifica qualità di responsabile del procedimento di gara per l’affidamento dei lavori in questione, non avrebbe titolo ad adottare determinazioni nell’esercizio di poteri di amministrazioni attiva con rilevanza esterna.
 
2.1. Nel merito la controversia concerne la sussistenza o meno (nonchè l’eventuale ammontare) del diritto della ricorrente impresa (capogruppo di un’A.T.I. con altra impresa) al risarcimento dei danni cagionati a titolo di responsabilità precontrattuale, dal Comune di Livorno, in quanto – dal giugno 2004 al 1 febbraio 2006 – la medesima avrebbe inutilmente confidato nella regolare conclusione del contratto da parte della stazione appaltante.
 
La pretesa appare fondata nei sensi e limiti di seguito illustrati.
 
In primo luogo va precisato che la formula usata dall’art. 109 del D.P.R. n. 554/1999 (in caso di recesso l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali) non preclude la riconoscibilità in capo all’aggiudicatario recedente del diritto ad indennizzi ad altro titolo (ulteriori rispetto al mero rimborso delle spese contrattuali), ma svolge soltanto una funzione regolatrice dell’assetto di interessi patrimoniali coinvolti nell’esercizio del diritto di recesso dal contratto o di scioglimento dall’obbligo di stipularlo.
 
Pertanto, una volta esercitata la facoltà di recesso, l’aggiudicatario, ove ne sussistono i presupposti, ha titolo per ottenere, altresì, il ristoro del pregiudizio economico derivatogli dall’aver inutilmente confidato nella regolare conclusione del contratto con la stazione appaltante e, quindi, addebitabile alla medesima a titolo di responsabilità precontrattuale.
 
2.2. Premesso che ai sensi del D.P.R. n. 554/1999, art. 109, la stipulazione del contratto di appalto deve avvenire (nel caso di pubblico incanto) entro 60 giorni dall’aggiudicazione, nel caso di specie (a differenza di quanto ritenuto ed argomentato sia nel provvedimento impugnato sia negli scritti difensivi dall’amministrazione resistente) la mancata stipulazione del contratto dal giugno 2004 al 1 febbraio 2006 non solo costituisce un’evidente ipotesi di ritardo ma soprattutto risulta addebitabile alla stazione appaltante.
 
Infatti, secondo quanto emerge dagli atti, la circostanza che l’A.T.I. aggiudicataria ha trasmesso i piani operativi di sicurezza – P.O.S. nel gennaio 2005 (e cioè 6 mesi dopo aggiudicazione) risulta ampiamente neutralizzata dal tempo impiegato dal Comune di Livorno sia per acquisire le c.d. informazioni antimafia anche nei confronti del responsabile tecnico (ai sensi della legge n. 46/1990) della Soc. ALFA BIS Costruzioni s.r.l. (mandante nell’A.T.I.) sia per concludere gli ultimi adempimenti procedimentali preliminari alla redazione della bozza di contratto; come si illustrerà di seguito, infatti, le suddette fasi (procedimentali) si sono protratte, a causa di un non plausibile aggravio procedimentale e di uno scarso coordinamento nelle varie operazioni di acquisizione preliminare di dati tecnici necessari, la prima fino al 27 luglio 2005 e la seconda fino al 2 febbraio 2006.
 
In primo luogo, per le c.d. informazioni antimafia, la Prefettura di Livorno, a seguito di espressa richiesta della stazione appaltante, aveva chiarito fin dal 6 giugno 2005 che “l’eventuale identificazione tra il direttore tecnico ed il Responsabile tecnico deve essere risolta in base all’interpretazione delle norme vigenti in materia di appalti, e non sulla base della normativa antimafia”; a ciò aggiungasi che all’Unità organizzativa Contratti non poteva sfuggire, data la specifica competenza in materia di contratti, che la stessa ALFA BIS Costruzioni s.r.l. nelle sue osservazioni del 7 aprile 2005 aveva già precisato che il signor ALFA BIS Giovanni (sottoposto a misura di prevenzione successivamente all’aggiudicazione) non solo era stato estromesso dalla società mandante, ma soprattutto rivestiva soltanto la funzione di responsabile tecnico per gli impianti elettrici ai sensi della legge n. 46/1990, art. 2, senza alcun potere nè di rappresentanza nè di direzione tecnica della società, mentre, come è noto, la disciplina del D.P.R. n. 554/1999 art. 75, circa le cause di esclusione dalle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti, contempla ipotesi tassative tra le quali si fa riferimento alla pendenza di procedimenti per misure di prevenzione nei confronti di direttori tecnici di società di capitali e di amministratori con poteri di rappresentanza, ma non nei confronti di responsabili tecnici per la sicurezza degli impianti elettrici ai sensi della legge n. 46/1990.
 
Tuttavia neanche dopo l’acquisizione del parere da parte dell’Avvocutura dello Stato di Firenze (luglio 2005) la stazione appaltante fu pronta a stipulare il contratto poichè (come si legge nella nota 26.9.2005 di risposta a specifico sollecito pervenuto da parte della ricorrente) occorreva attendere la nomina del nuovo Responsabile del procedimento che avrebbe dovuto sottoscrivere alcuni elaborati tecnici: al riguardo, invece, il collegio ritiene che tale esigenza non sia sufficiente a giustificare il protrarsi della fase procedimentale prodromica alla stipula fino al 29 novembre 2005, poichè, nella particolare situazione venutasi a creare, ordinari canoni di previdenza ed efficienza avrebbero dovuto suggerire ai competenti organi di provvedere agli adempimenti (quali la predisposizione dell’elenco dei prezzi unitari comprensivi degli oneri di sicurezza) nel corso del lungo periodo in cui la stazione appaltante era, comunque, in attesa dei chiarimenti dalla Prefettura di Livorno; analoga considerazione va fatta per l’esecuzione delle analisi chimiche (e di altro genere) necessarie per stabilire la caratterizzazione dei sedimenti del Canale Navicelli che, disposte nel dicembre 2005, furono portate a compimento (da parte dell’organismo di studio incaricato) con esito (favorevole all’inizio dei lavori), che fu comunicato al responsabile del procedimento con nota 2 febbraio 2006.
 
2.2.1. Pertanto gli elementi di fatto esposti consentono di concludere che nel caso di specie il periodo di circa 12 mesi intercorso tra il 27 gennaio 2005 (data in cui la ricorrente ha trasmesso i P.O.S.) ed il 7 febbraio 2006 (data in cui la stazione appaltante ha trasmesso alla ricorrente la bozza del contratto da stipulare) configuri un ritardo non giustificato nello svolgimento da parte della stazione appaltante degli adempimenti procedurali preliminari alla stipula del contratto con la ricorrente aggiudicataria; pertanto va configurata a carico del Comune di Livorno la responsabilità precontrattuale per violazione delle regole di correttezza nei confronti della ricorrente, che aveva confidato nel buon esito della gara da perfezionarsi con la stipulazione del contratto finale.
 
In conseguenza va riconosciuto alla ricorrente il diritto al ristoro del pregiudizio patito consistente nel c.d. interesse negativo rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di contratti parimenti vantaggiosi, restando, invece, escluso il risarcimento per il mancato guadagno dell’utile di impresa che (nella categoria del lucro cessante) rientra nel c.d. interesse positivo corrispondente al pregiudizio cagionato da illecito contrattuale, nonchè le spese generali che, in quanto tali, non risultano strettamente attinenti alla conclusione del contratto.
 
2.2.2. Pertanto, in sede di quantificazione del pregiudizio ristorabile da parte della stazione appaltante, con riguardo, al rimborso delle spese contrattuali va dato atto che la somma di € 4.600,00 è stata già rimborsata alla ricorrente con bonifico bancario disposto nel marzo 2006, così come sono state, altresì, restituite le polizze di cauzione provvisoria e definitiva e quella CAR, mentre devono, altresì, essere rimborsati gli oneri derivanti dalla necessità di rinnovare la polizza definitiva e quella CAR per intervenuta scadenza (addebitabili alla stazione appaltante a titolo di responsabilità precontrattuale) per importi pari ad € 800,00 ed € 2.941,94, nonchè gli oneri per la redazione del piano operativo di sicurezza – P.O.S. pari ad € 1.224,00.
 
Va, infine, risarcito per equivalente alla ricorrente il pregiudizio derivante dalla perdita di ulteriori occasioni di stipulare altri contratti di analogo contenuto; si tratta della c.d. perdita di chance per la cui risarcibilità, peraltro, secondo la più recente giurisprudenza cui questo collegio aderisce (vedi C.d.S., IV, 4.10.2007 n. 5179), “è necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno e provi, conseguentemente, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”.
 
Quindi, quantificando invia equitativa la portata economica della perdita di chance patita dalla ricorrente, il collegio (visto l’elenco delle gare di lavori di importi analoghi a cui la ricorrente asserisce avrebbe avuto interesse a partecipare in località situate in province limitrofe) ritiene che la suddetta perdita (di chance) possa essere risarcita equamente nei limiti della quarta parte del 10% dell’offerta aggiudicataria (quale presunto utile d’impresa), dovendosi tenere conto: 1) del fatto che la ricorrente a differenza di quanto riferito nel ricorso non ha fornito prove circa il mancato impiego in altri affari delle maestranze e delle risorse economiche rimaste (a suo dire) vincolate per l’esecuzione del contratto poi non più concluso; 2) del fatto che (secondo ragionevoli presunzioni) a tale genere di gare per importi simili partecipano almeno 4 imprese con la conseguente quantificazione, in via aritmetica, della percentuale di probabilità di aggiudicazione della gara stessa (vedi in argomento ex multis C.d.S., VI, 3 aprile 2007 n. 1513 e 9 novembre 2006 n. 6607, nonchè C.G.A. 18.4.2006 n. 1153 e TAR Lombardia Sez. Brescia 4.7.2006 n. 859 e C.d.S. V, 24.10.2002 n. 5860).
 
Conseguentemente (premesso che nel caso di specie l’utile d’impresa poteva ammontare ad € 75.558,83) il risarcimento della chance equitativamente può liquidarsi in € 18.889,70 (somma comprensiva anche di rivalutazione monetaria), oltre gli interessi legali su tutte le somme sopraindicate dovute alla ricorrente (anche a titolo di rimborso spese e restituzione) dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
 
3. Concludendo, preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità, nel merito il ricorso va accolto nei sensi e limiti sopraesposti e, per l’effetto, la disposizione dirigenziale impugnata va annullata in parte qua limitatamente al mancato rimborso delle voci di spesa sostenute dalla ricorrente in vista della conclusione del contratto e meglio sopra indicate nonchè al diniego di corrispondere qualsiasi altro indennizzo; inoltre va accolta nei limiti sopraindicati la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale del Comune di Livorno, che viene condannato a corrispondere la somma complessiva di € 24.380,94 a titolo di risarcimento (di cui € 19.415,00 per la perdita di altre chance a stipulare nonchè € 800,00 + 2.941,94 + 1.224,00 per rimborso spese per il contratto), oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
 
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati in € 2.500,00 oltre gli oneri accessori, sono posti a carico del Comune di Livorno che li verserà alla ricorrente.
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua la determinazione impugnata nei limiti indicati e condanna il Comune di Livorno al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nei termini indicati in motivazione.
 
Pone gli oneri di lite, liquidati in € 2.500,00 oltre gli oneri accessori, a carico del Comune di Livorno.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Firenze, il 31 ottobre 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
 
Giuseppe PETRUZZELLI – Presidente
 
Lydia Ada Orsola SPIEZIA – Consigliere, rel.est.
 
Roberto PUPILELLA – Consigliere
 
F.to Giuseppe Petruzzelli
 
F.to Lydia Ada Orsola Spiezia
 
F.to Silvana Nannucci – Segretario
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 NOVEMBRE 2007
 
Firenze, lì 29 NOVEMBRE 2007
 
Il Direttore della Segreteria      
 
                                                               F.to Silvia Lazzarini
 
Ric. n. 717/2006
 

Lazzini Sonia

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