Qualificazione del rapporto di lavoro censurabile in Cassazione solo per individuazione del parametro normativo

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Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo.

Decisione: Sentenza n. 22634/2019 Cassazione Civile – Sezione L

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo.

Osservazioni

La Suprema Corte ha ribadito che in sede di legittimità è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione delle disposizioni normative (e delle norme da esse individuabili attraverso l’operazione interpretativa), rimanendo accertamento di fatto (incensurabile in Cassazione) la valutazione delle risultanze processuali.

Nel decidere il caso, il Collegio richiama una precedente decisione relativa a prestazioni in uno studio professionale: «In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, questa Corte (in una fattispecie relativa ad un consulente fiscale in uno studio legale tributarista) ha precisato che la sussistenza o meno della subordinazione dovesse essere verificata in relazione alla intensità della etero – organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione fosse limitata al coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio, oppure eccedesse le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui».

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Giurisprudenza rilevante.

  1. Cass. 17009/2017
  2. Cass. 9808/2011
  3. Cass. 3594/2011
  4. Cass. 13448/2003

Graziotto Fulvio

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