Quale è la differenza fra un errore di fatto e un errore di diritto e in che modo può essere revocata una sentenza?

Lazzini Sonia 08/11/07
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L’errore di fatto non è deducibile a sostegno della richiesta di revocazione ove il fatto oggetto dell’asserito errore abbia costituito un punto controverso, sul quale la sentenza impugnata per revocazione ha espressamente pronunciato; ove cada su circostanze controverse, infatti, la statuizione non può essere inficiata da vizi nell’attività di percezione e assunzione del fatto e cioè dal travisamento o ignoranza degli atti di causa, ma al più da errori di criterio nella valutazione del fatto : il giudice, allorchè decide su un fatto contestato tra le parti, espleta una attività che non è più di percezione ma di interpretazione e che può quindi essere inficiata solo da vizi logici e dunque errori di diritto, quali appunto quelli consistenti nell’erronea valutazione del materiale probatorio..
 
Il Consiglio di Stato con la decisione numero 4833 del 12 settembre 2007 ci insegna che:
 
<Secondo principi consolidati in giurisprudenza, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. – applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio disposto dall’art. 46 r.d. n. 1054 del 1924 e dall’art. 36 legge n. 1034 del 1971 – deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, deve essere decisivo, non deve cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività.
 
Dai canoni ora sinteticamente enunciati discende la pacifica l’inammissibilità del rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi.
 
Infatti, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione.>
 
A cura di *************
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
            Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso proposto n. 8679/2006 da S. Alberto, rappresentato e difeso dall’avvocato ****************** col quale è elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Flaminio n. 46 presso lo studio Grez;
contro
il comune di Rimini, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato ************************ della civica Avvocatura ed elettivamente domiciliato in Roma Viale Giulio ****** n. 14 presso l’avvocato ***********************;
per la revocazione
della decisione della Sezione 30.6.2005 n. 3531;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria e l’atto di costituzione della Amministrazione comunale;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Udienza del 12 giugno 2007 il ***********************; udito l’avvocato ********* per delega dell’avvocato ******* e l’avvocato ********** per delega dell’avvocato **********;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza n. 3432 del 1988 il Sindaco del comune di Rimini ordinò la sospensione della attività edilizia in corso in località Strada Vecchia di Coriano, ritenendo che la stessa configurasse, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 47 del 1985, una lottizzazione abusiva di tipo sia negoziale che reale.
Il provvedimento fu impugnato dal sig. S., n.q. di proprietario di alcune delle aree interessate, avanti al T.A.R. Bologna il quale con la sentenza n. 3642 del 2004 ha respinto il gravame.
Questa sentenza è stata gravata dal soccombente con appello poi respinto dalla decisione della Sezione n. 3531 del 2005, in epigrafe citata.
2. Della decisione n. 3531 del 2005 il sig. S. domanda la revocazione col ricorso all’esame.
A tal fine lo stesso deduce vari errori di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in cui è incorso il giudicante.
Sotto un primo profilo il ricorrente osserva che la citata decisione ipotizza il suo coinvolgimento nella predisposizione di una lottizzazione reale, non avvedendosi che simile evenienza deve escludersi sulla base di inconfutabili risultanze emergenti dagli atti di causa.
In una diversa prospettiva, il ricorrente denuncia l’ulteriore errore di fatto in cui è incorso il decidente travisando la portata precettiva dell’art. 18 della legge n. 47 del 1985.
Infine il ricorrente lamenta l’errore fattuale derivante dall’omesso esame di due motivi d’appello sui quali quel Collegio non si è pronunciato.
Si è costituita per resistere l’Amministrazione comunale di Rimini, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
All’udienza del 12 giugno 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Il ricorso in revocazione è inammissibile.
Secondo principi consolidati in giurisprudenza, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. – applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio disposto dall’art. 46 r.d. n. 1054 del 1924 e dall’art. 36 legge n. 1034 del 1971 – deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, deve essere decisivo, non deve cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività.
Dai canoni ora sinteticamente enunciati discende la pacifica l’inammissibilità del rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi.
Infatti, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione.
In ogni caso, come si è detto, l’errore di fatto non è deducibile a sostegno della richiesta di revocazione ove il fatto oggetto dell’asserito errore abbia costituito un punto controverso, sul quale la sentenza impugnata per revocazione ha espressamente pronunciato.
Ove cada su circostanze controverse, infatti, la statuizione non può essere inficiata da vizi nell’attività di percezione e assunzione del fatto e cioè dal travisamento o ignoranza degli atti di causa, ma al più da errori di criterio nella valutazione del fatto.
In altri termini, il giudice, allorchè decide su un fatto contestato tra le parti, espleta una attività che non è più di percezione ma di interpretazione e che può quindi essere inficiata solo da vizi logici e dunque errori di diritto, quali appunto quelli consistenti nell’erronea valutazione del materiale probatorio.
Applicando il criterio ermeneutico da ultimo richiamato deve intanto osservarsi che nel caso in esame la natura ( reale o negoziale) della lottizzazione e la sua riconducibilità al ricorrente costituisce fin dal I^ grado l’immediato oggetto del giudizio, dal quale dipende in gran parte la soluzione delle questioni originariamente da questi introdotte.
In tale contesto processuale l’errore revocatorio che il sig. S. pretende di dimostrare è dunque in realtà per definizione inconfigurabile: ed in effetti lo stesso, nel momento cui allega varie circostanze e rilievi sulla base dei quali dovrebbe escludersi sia il suo autonomo coinvolgimento in quel rapporto sia la natura reale della lottizzazione, altro non fa che richiedere una del tutto impropria revisione della statuizione fondamentale cui è pervenuta la precedente decisione, in base appunto ai contrapposti rilievi offerti dalle parti nel contesto delle rispettive difese.
Tanto chiarito in linea generale, nello specifico è inammissibile il primo motivo, mediante il quale il ricorrente deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante allorchè ha ipotizzato la sussistenza di una lottizzazione reale ascrivibile al S..
Al riguardo è infatti da rilevare che la decisione revocanda perviene a tali conclusioni sulla base di una rivisitazione degli atti istruttori, dai quali desume che sussitono le contestate opere di urbanizzazione e che le stesse sono riconducibili ai contraenti e tra essi all’appellante S.: nella specie viene quindi in rilievo una attività valutativa e critica compiuta dal giudicante e non c’è quindi spazio alcuno per ipotizzare sviste o abbagli di natura percettiva.
Del tutto inammissibile è poi il secondo motivo col quale si deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante travisando il significato dell’art. 18 della legge n. 47 del 1985: l’interpretazione delle norme costituisce infatti attività di giudizio che può dar luogo solo ad errori in diritto.
Frutto di un evidente travisamento della portata della decisione è infine il motivo mediante il quale il ricorrente deduce l’errore revocatorio derivante dal mancato esame di due censure spiegate in sede d’appello.
Per quanto riguarda la prima censura – volta a contestare la natura retroattiva delle norme sanzionatorie non penali – essa infatti è stata espressamente disattesa dalla decisione impugnata.
Per quanto riguarda la irrilevanza del frazionamento dei terreni – sostenuta con la seconda censura – appare evidente che la questione della lottizzazione negoziale aveva perso ogni autonomo rilievo nell’economia finale della decisione, una volta acclarata l’esistenza della lottizzazione reale, ed è stat perciò logicamente assorbita.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la domanda di revocazione risulta quindi completamente inammissibile.
Le spese e gli onorari di questa fase del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati forfettariamente in dispositivo.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento di Euro 5.000,00 oltre IVA e accessori in favore del comune di Rimini per spese e onorari della fase.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2007 con l’intervento dei Sigg.ri:
***************                                     Presidente
***************                                            Consigliere
***************** estensore                    Consigliere
Vito POLI                                                     Consigliere
*************                                       Consigliere
L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE
*****************                                         ***************          
 
IL SEGRETARIO
Rosario *****************
 
    Depositata in Segreteria
           Il 12/09/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
           Il Dirigente
    ********************

Lazzini Sonia

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