Qual è il margine di discrezionalità di un’amministrazione comunale per un provvedimento di diniego di sanatoria ex lege n. 724/94 per opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. 95/91 (violazione di disposizioni sulla sicurezza) ? l’atto d

Lazzini Sonia 20/03/08
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Il richiedente il condono edilizio ha l’onere di dimostrare che l’opera è stata completata entro la data utile e che, in mancanza, l’Amministrazione, alla quale non si può far carico di conoscere o di accertare quale fosse la situazione dell’intero suo territorio alla data di scadenza del condono, è tenuta a respingere la domanda e reprimere l’abuso: sicchè, correttamente i primi giudici hanno fatto riferimento, nella fattispecie, ad una ipotesi di attività vincolata per la quale trova applicazione l’art. 21- octies, comma 2 della L.n. 241 del 1990.  
 
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 511 del 14 febbraio 2008 , emessa dal Consiglio di Stato
 
 
<Alla luce di tali copiosi elementi, che depongono a favore della compiutezza della produzione istruttoria a disposizione del Comune, non smentiti dalla documentazione probatoria di parte, l’Amministrazione, in assenza dei presupposti temporali previsti per la presa in considerazione della domanda di condono, non poteva che denegarlo, non residuando alla stessa alcun potere discrezionale in ordine alla valutazione della situazione oggetto della domanda>
 
 
Ma non solo
 
< La reiezione del primo motivo di ricorso comporta anche quella dei motivi di illegittimità derivata relativi all’ordinanza dirigenziale n. 1964 del 31 luglio 1998 con cui l’Amministrazione comunale ha ingiunto alla società ricorrente di provvedere, fra l’altro, alla demolizione della tettoia trasformata in unità immobiliare.>
 
A cura di *************
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
N. 511/2008
Reg. Dec.
N. 9796 Reg. Ric.
Anno 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 9796 dell’anno 2006 proposto da ALFA S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti *************** e ***********************, elettivamente domiciliatain Roma, via Principessa Clotilde n. 2, presso il primo;
contro
Comune di Rescaldina, rappresentato e difeso dagli avv. ti ***************** e ****************, con quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 14/A;
Dirigente di servizio del Comune di Rescaldina, n.c.;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia- Milano, Sez. II, n. 1275 del 2006;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 novembre 2007 il Consigliere **********;
Uditi gli avvocati *********** e **********;
Ritenuto in fatto e considerato quanto segue.
FATTO
1.    Con la sentenza n. 1275 del 2006, oggetto dell’appello all’esame del Collegio, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia- sede di Milano, Sez. II, si è pronunciato su tre ricorsi riuniti in materia edilizia proposti dalla soc. ALFA e precisamente:
         sul ric. n. 1725/98, con cui era stata impugnato il diniego di sanatoria ex lege n. 724/94 per trasformazione di preesistente tettoia in unità abitativa;
         sul ricorso n. 1726/98, con cui era stato impugnato il diniego di sanatoria ex lege n. 724/94 per opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. 95/91 (violazione di disposizioni sulla sicurezza);
         sul ric. n. 3603/98, con cui era stata impugnata l’ordinanza dirigenziale n. 1964/98 con cui la P.A. aveva ingiunto il ripristino delle distanze di sicurezza dell’ascensore e la demolizione della tettoia trasformata in unità immobiliare.
Il Tribunale, previa riunione dei ricorsi, ha respinto il ricorso n. 1725/98 e la relativa domanda risarcitoria; ha accolto la domanda di annullamento proposta con il ricorso n. 1726/98, rigettando la relativa domanda risarcitoria; ha accolto parzialmente il ricorso n. 3603/98.
2.    La soc. ALFA propone appello avverso tale sentenza, affidandolo alle seguenti censure:
2.1. Riproposizione dei motivi di I grado, in specie: sul ricorso n. 1725/98 il Comune avrebbe integrato in via postuma la motivazione; i giudici di I grado avrebbero erroneamente richiamato a fondamento della propria decisione l’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990; nel ricorso n. 3603/98, vi sarebbe illegittimità derivata dell’atto per illegittimità del diniego di condono.
2.2. Mancata prova della data di realizzazione del manufatto abusivo, da cui la censura di lacunosità dell’istruttoria e di inconferenza degli argomenti addotti dalla P.A. per provare l’abuso.
2.3. Illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione, impugnata col ricorso n. 3603/98.
3.    Si è costituito in giudizio il Comune di Rescaldina con controricorso affidato alle seguenti argomentazioni:
3.1. Nel ricorso introduttivo la questione della data di ultimazione dei lavori non era stata proposta: era stata la stessa società a dichiarare nel 1994 che la trasformazione della tettoia in abitazione non era ancora avvenuta. In ogni caso, poiché l’atto di diniego era vincolato, soccorrerebbe il disposto dell’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990.
3.2. Completezza dell’istruttoria circa la data di completamento dei lavori.
3.2. Rigetto consequenziale dei motivi del ricorso n. 3603/98.
3.3. Insussistenza dei presupposti per il richiesti risarcimento dei danni.
4.    Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
5.    Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 27 novembre 2007 e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1.   L’appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo dei motivi di appello si sostiene l’erroneità della sentenza di prime cure per avere ritenuto ammissibile l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento di diniego di condono basata sulla data di realizzazione delle opere contestate (successiva al 31 dicembre 1993), che non avrebbe consentito la concessione del condono.
Il motivo non ha pregio. Costituisce, invero, principio affermato in giurisprudenza quello secondo cui il richiedente il condono edilizio ha l’onere di dimostrare che l’opera è stata completata entro la data utile e che, in mancanza, l’Amministrazione, alla quale non si può far carico di conoscere o di accertare quale fosse la situazione dell’intero suo territorio alla data di scadenza del condono, è tenuta a respingere la domanda e reprimere l’abuso (Cons. Stato, IV Sez., n. 3067/01; VI Sez. n. 100/00).
Ciò premesso, va rilevato che dalla documentazione in atti emergono plurimi elementi che depongono a favore della non tempestiva ultimazione dei lavori oggetto della richiesta di condono. Anzitutto, la dichiarazione del titolare della società ALFA in data 23/5/94, di disponibilità alla demolizione di una porzione di tettoia;
la nota dell’ALFA indirizzata al Comune di Rescaldina in data 1/6/94 con cui, a completamento di pratica di variante, presenta tre copie della planimetria generale dell’intervento con evidenziata porzione di tettoia da demolire; la concessione edilizia in variante n. 95/91 del 18/6/94 che, fra le opere da assentire, comprende la demolizione di ulteriore porzione di tettoia esistente; la nota in data 10 ottobre 1994 del Comune di Rescaldina che rammenta, ai fini della concessione del certificato di abitabilità totale, la necessità della demolizione della tettoia, secondo quanto previsto nella variante del 18/6/94; la nota in data 22 novembre 1994 del medesimo Comune che fa riferimento all’accertamento della mancata demolizione della porzione di tettoia di cui alla indicata variante; la nota della società in data 1/12/94 che fa riferimento a “demolizione della tettoia”; l’atto notarile di vendita di immobili alla società in data 22/5/92 che attesta l’esistenza della tettoia, contrastante con l’autodichiarazione resa dalla società in data 23 febbraio 1995 secondo cui la trasformazione della tettoia in unità immobiliare era avvenuta nel 1991.      
Né, a fronte di tali elementi probatori, può ritenersi sufficiente, per la loro smentita, l’autodichiarazione resa dal sig. *****************, ex dipendente ALFA, circa l’avvenuta ultimazione dei lavori di trasformazione della tettoia sin dal 1985.
Alla luce di tali copiosi elementi, che depongono a favore della compiutezza della produzione istruttoria a disposizione del Comune, non smentiti dalla documentazione probatoria di parte, l’Amministrazione, in assenza dei presupposti temporali previsti per la presa in considerazione della domanda di condono, non poteva che denegarlo, non residuando alla stessa alcun potere discrezionale in ordine alla valutazione della situazione oggetto della domanda.
Sicchè, correttamente i primi giudici hanno fatto riferimento, nella fattispecie, ad una ipotesi di attività vincolata per la quale trova applicazione l’art. 21- octies, comma 2 della L.n. 241 del 1990.  
La reiezione del primo motivo di ricorso comporta anche quella dei motivi di illegittimità derivata relativi all’ordinanza dirigenziale n. 1964 del 31 luglio 1998 con cui l’Amministrazione comunale ha ingiunto alla società ALFA di provvedere, fra l’altro, alla demolizione della tettoia trasformata in unità immobiliare.
2. Alla stregua di tali considerazioni l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, deve essere confermata l’impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’ impugnata sentenza.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità giudiziaria.
Così deciso in Roma, addì 27 novembre 2007, dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stat                     o, riunita in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati:
**********                 LODI             – Presidente f.f.
****                        *****            – Consigliere, est.
*****                                 SALTELLI       – Consigliere
*******                     MELE            – Consigliere
Sandro                      ******         – Consigliere     
 
L’ESTENSORE                                IL PRESIDENTE F.F.
**********                                      ***************                      
 
IL SEGRETARIO
Rosario *****************
 
Depositata in Segreteria
           Il 14/02/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
                 Il Dirigente
Sig.ra ******************     
 
 
 

Lazzini Sonia

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