Procedura di selezione per l’individuazione di un consulente amministrativo e di assistenza per il riordino a titolo gratuito di tutte le posizioni assicurative: è legittimo che la Stazione appaltante scelga il contraente sulla base di un’ offerta che pr

Lazzini Sonia 17/01/08
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E’ del tutto illegittima la scelta compiuta dalla Commissione che si è determinata in favore dell’aggiudicatario  in modo del tutto indipendente rispetto ai requisiti di selezione richiesti dalla lettera di invito (dichiarazione di disponibilità indicando come requisiti il numero dei clienti di pubblica amministrazione, l’ammontare dei premi intermediati negli ultimi tre anni, i ricavi conseguiti negli ultimi tre anni e le risorse organizzative e di strutture che s’intendeva mettere a disposizione per l’incarico.) che pure avrebbe dovuto costituire unico ed indefettibile punto di riferimento in tal senso: la scelta si è infatti determinata in favore della prima classificata avendo questa offerto di mettere a disposizione fondi per la sponsorizzazione di attività socioculturali, elemento in alcun modo evincibile dalla legge speciale del procedimento che si fondava invece, più propriamente, su specifiche caratteristiche delle imprese e comunque del tutto inerenti il solo servizio da affidare
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 13728 del 16 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Napoli in tema di appalto per la ricerca di un consulente assicurativo
 
< Ne è conseguita così una scelta in palese contrasto con criteri minimi di trasparenza, essendo stato l’operato della Commissione del tutto difforme rispetto ai chiari criteri imposti dalla lettera di invito, nonchè di par condicio, in quanto rispetto all’esigenza immanente nei procedimenti ad evidenza pubblica di porre tutti gli aspiranti nelle medesime condizioni di partecipazione e di aggiudicazione è stata riconosciuta importanza decisiva ad un aspetto della proposta dell’aggiudicataria mai richiamato nella legge di gara.
 
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati.>
 
Si venga anche :
 
Gara da aggiudicarsi col metodo previsto dall’articolo 23, comma 1, alinea “a” del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 «e in favore del prezzo più basso»: . tra gli elementi da valutare vi può essere l’entità di un contributo da riconoscere all’Amministrazione?
 
E’ assolutamente illegittima una lettera d’invito nella quale un’Amministrazione, dopo avere in premessa precisato che nell’offerta il concorrente avrebbe dovuto indicare l’entità del contributo annuo anticipato che esso intendeva erogare in favore dell’Azienda per acquisti di attrezzature o per altre finalità, indicata che l’aggiudicazione sarebbe stata fatta a favore di chi avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, e che le prestazioni sarebbero state pagate applicando le vigenti tariffe stabilite dalla prefettura: in conclusione, secondo la normativa risultante dalla lettera d’invito e dal capitolato speciale, il corrispettivo era compreso tra il massimo e il minimo fissati dalle tariffe della prefettura, ma l’appalto sarebbe stato aggiudicato a chi avesse offerto il maggior contributo all’Azienda.
 
 
Merita di essere segnalata una particolare fattispecie sottoposta al Supremo Giudice amministrativo e conclusasi con la decisione numero 5762 del 7 novembre 2007
 
<Il Collegio non intende attardarsi su di essi, essendo evidente che l’amministrazione appaltante, la quale neppure si è costituita per difendere il proprio operato, ha posto in essere un procedimento di scelta del contraente irrazionale e contrastante tanto con la normativa uniforme europea recepita col decreto legislativo n. 157 del 1995 quanto con i princìpi generali della normativa nazionale sulle pubbliche gare, e che la tesi dell’appellante, secondo cui l’offerta di contributi alla stazione appaltante è qualificabile come sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 23 del citato decreto legislativo, non ha fondamento>
 
dello stesso parere infatti anche il giudice di primo grado:
 
< respinta ogni altra questione, ha annullato il criterio d’aggiudicazione e l’intera gara, diffondendosi a spiegare in che consista il sistema d’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, e che il sistema del contributo, adottato dall’Azienda, snatura l’appalto (prevedendo un corrispettivo a favore del committente e a carico dell’appaltatore, senza nesso con il servizio, in aggiunta al corrispettivo a favore dell’appaltatore e a carico del committente), non ha nulla a vedere con i sistemi di gara previsti dalla legge e in particolare né con l’uno né con l’altro dei due distinti criteri d’aggiudicazione promiscuamente richiamati nella lettera d’invito (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa), e infine è estraneo alla finalità del procedimento di gara, che è quella d’individuare il miglior contraente per la pubblica amministrazione. Oltretutto l’elemento spurio in base al quale sarebbe stata effettuata l’aggiudicazione, ossia il contributo, s’aggiungeva a un prezzo, del quale non aveva più importanza se fosse stato corrispondente al minimo o al massimo (derogabili) previsti nella tariffa.>
 
 
 
A cura di *************
 
                                                                                        SENT. N.13728/07
                                                                                                      R.G. N. 9280/99
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I, composto dai signori magistrati:
*************                                    Presidente
**************                                    Primo Referendario estensore
**************                                    Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 9280/99, proposto da ALFA s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’avvocato ******************* ed elettivamente domiciliato in Napoli, ******************************, Isolato C , presso lo studio dell’avvocato ************;
CONTRO
Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli **************************** e ****************** ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Tino da Camaino n. 6, presso lo studio degli Avvocati ******************* e ******************;
                                                                  nonché contro
BETA Consulenza e Gestione Assicurativa s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione
della determinazione n. 65 resa dalla Commissione del Comune di Castellammare di Stabia, Settore Economico-Finanziario in data 22 luglio 1999.
                                                      
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Primo Referendario **************;
Uditi alla pubblica udienza del 24 ottobre 2007 gli avvocati di cui al relativo verbale;
                                  
                                   F A T T O   E   M O T I V I   D E L L A   D E C I S I O N E
Con determinazione dirigenziale n. 42 del 7 maggio 1999 il Comune di Castellammare di Stabia indiceva una procedura di selezione per l’individuazione di un consulente amministrativo e di assistenza per il riordino a titolo gratuito di tutte le posizioni assicurative; con la medesima determinazione si approvava la lettera di invito alla selezione che veniva inoltrata a numerose imprese del settore assicurativo.
In particolare, la lettera di invito richiedeva che le imprese interessate dovessero far pervenire una dichiarazione di disponibilità indicando come requisiti il numero dei clienti di pubblica amministrazione, l’ammontare dei premi intermediati negli ultimi tre anni, i ricavi conseguiti negli ultimi tre anni e le risorse organizzative e di strutture che s’intendeva mettere a disposizione per l’incarico.
Pervenute le offerte di sei imprese la Giunta Comunale procedeva alla nomina della commissione che nella seduta del 19 luglio 1999, riscontrata l’idoneità di tutte le offerte, meno una per quanto riguarda i requisiti amministrativi, dichiarava aggiudicataria l’BETA – Consulenza e Gestione Amministrativa, avendo tale società offerto sponsorizzazioni per 9 milioni di lire annue per eventuali attività socio-culturali.
Con determinazione dirigenziale n. 65 del 22 luglio 1999 si approvavano le operazioni di gara e si procedeva alla stipulazione della convenzione di durata biennale del servizio.
Avverso gli atti di gara proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la ALFA s.p.a., chiedendone l’annullamento, previa sospensiva.
Lamentava la società ricorrente che il servizio era stato affidato alla controinteressata in virtù di un elemento, la sponsorizzazione di attività culturali, che non era stato in alcun modo indicato nella lettera di invito, né altrimenti avrebbe potuto esserlo mancando qualsiasi afferenza con l’incarico di consulenza da espletare, che tra l’altro non aveva in alcun modo previsto alcuna entrata per il Comune di Castellammare di Stabia.
Si costituiva in giudizio il Comune di Castellammare di Stabia che chiedeva respingersi il ricorso e la domanda cautelare.
Alla camera di consiglio del 1° dicembre 1999, con ordinanza n. 4891/99, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare.
All’udienza di discussione del 24 ottobre 2007 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.,
Invero, nel rilevare la natura di servizio dell’attività oggetto della selezione contestata, ritiene il Collegio che regole fondamentali ed ineludibili dei procedimenti di evidenza pubblica siano quelle di trasparenza e par condicio, nel caso di specie manifestamente violate.
Al riguardo, del tutto illegittima si è rivelata la scelta compiuta dalla Commissione che si è determinata in favore dell’BETA in modo del tutto indipendente rispetto ai requisiti di selezione richiesti dalla lettera di invito che pure avrebbe dovuto costituire unico ed indefettibile punto di riferimento in tal senso: la scelta si è infatti determinata in favore dell’BETA avendo questa offerto di mettere a disposizione fondi per la sponsorizzazione di attività socioculturali, elemento in alcun modo evincibile dalla legge speciale del procedimento che si fondava invece, più propriamente, su specifiche caratteristiche delle imprese e comunque del tutto inerenti il solo servizio da affidare.
Ne è conseguita così una scelta in palese contrasto con criteri minimi di trasparenza, essendo stato l’operato della Commissione del tutto difforme rispetto ai chiari criteri imposti dalla lettera di invito, nonchè di par condicio,  in quanto rispetto all’esigenza immanente nei procedimenti ad evidenza pubblica di porre tutti gli aspiranti nelle medesime condizioni di partecipazione e di aggiudicazione è stata riconosciuta importanza decisiva ad un aspetto della proposta dell’BETA mai richiamato nella legge di gara.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
                      P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Prima Sezione
          Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
          Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2007 dai Magistrati
*************                                           Presidente
**************                                           Primo Referendario, estensore
**************                                            Primo Referendario
Il Presidente                                   L’Estensore

Lazzini Sonia

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