Prescrizione: Tribunale di Pistoia, sezione civile stralcio, sentenza del 18 maggio 2005 n. 503

sentenza 22/12/05
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R E P U B B L I C A?? I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE CIVILE STRALCIO

Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile Stralcio, in composizione
monocratica, in persona del G.I. *********************** in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 695/94 del R.G.C.

Promossa da

Z.G., nato a ******* il ******, residente in ******, elettivamente
domiciliato in Pistoia, Corso Gramsci n. 46 presso e nello studio dell’Avv.
***************, rappresentato e difeso dall’Avv. *************** del Foro
di Lucca in forza di mandato in calce all’atto di citazione.

Attore

Nei confronti di

M.M.T., in qualit? di unica erede di P.G., residente in ******,
rappresentata e difesa dagli ******** ****************** e *******
*********, come da delega contenuta in calce all’atto di citazione, ed
elettivamente domiciliata in Via F. Pacini n. 45, Pistoia (Studio Penale
Associato).

e

ASSICURAZIONI G. S.P.A. (codice fiscale e partita I.V.A.: 00079760328), in
persona dei loro rappresentanti ********** e **********, con sede in
Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, elettivamente domiciliata in
Pistoia, Via della Madonna, 40 presso lo studio dell’Avvocato *******
**********, dal quale ? rappresentata e difesa come da delega a margine
della comparsa e risposta.

Convenute

Conclusioni

Per l’attore: " Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Pistoia in accoglimento
della domanda contrariis reiectis, accertata la responsabilit? di P.G.
conducente dell’autovettura Volkswagen tg. PT 74390 di propriet? di ******,
assicurata con le Assicurazioni G., nella causazione dell’incidente in
oggetto; preso atto che il concludente ha gi? percepito dalle Assicurazioni
G. la somma complessiva di ?. 23.047.450=, condannare le convenute, come
rappresentate, in solido al pagamento al concludente medesimo di quelle
residue somme che saranno ritenute di giustizia a titolo di risarcimento del
danno da invalidit? permanente e temporanea, biologico e morale, nonch?
delle spese mediche, cliniche e di perizia sopportate dal concludente,
quanto meno nella ulteriore somma rivalutata ad oggi di ?. 60.000.000= (EURO
30.984,41), con interessi dalla data della domanda al saldo; in ipotesi:
riconoscere come dovute le somme ad oggi percepite dal concludente. Sempre
con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari di causa, con IVA
e CPA come per legge e rimborso delle spese di CTU."

Per la convenuta ******: " Conclude per il rigetto delle domande attrici,
chiedendo che il danno sia quantificato nella misura gi? liquidata dal
Tribunale di Pistoia con la sentenza 19.03.1988, e gi? a suo tempo pagato
allo *************. Vittoria di spese ed onorari di questa fase del
giudizio. "

Per Assicurazioni *********: " IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare l’
improcedibilit? e/o inammissibilit? della domanda per litispendenza per i
motivi tutti sopra elencati sub I e, di conseguenza, operare a norma di
legge.-

IN VIA PRELIMINARE: dichiarare che il diritto al risarcimento del danno si ?
prescritto a danno del sig. Z.G..- NEL MERITO: ferme restando le due
precedenti eccezioni sollevate in via pregiudiziale ed in via preliminare:

1)???? IN TESI: dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle
comparenti nella presente causa in quanto le stesse hanno gi? corrisposto
somma corrispondente all’intero massimale di polizza, per cui, in nessun
caso, le comparenti potranno essere condannate a corrispondere alcuna somma
ulteriore rispetto a quelle gi? pagate.

2)???? IN IPOTESI: dichiarare che controparte ha gi? riscosso somme
ampiamente satisfattive per il risarcimento dei danni sofferti a seguito
dell’incidente di cui ? causa, per cui, anche sotto questo profilo, la
domanda dovr? essere respinta. Respingere, comunque, la domanda attrice sicc
ome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e di onorari. "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto notificato il 17.10.1983 Z.G. conveniva in giudizio P.G., C.G. e la
spa Assicurazioni G. chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento
dei danni patrimoniali, biologici e morali, subiti in un sinistro stradale
del 26.9.1979 causato per colpa esclusiva della P., conducente dell’
autovettura, assicurata dalle Assicurazioni G., e di propriet? del C.,
esponendo che gi? era stata versata la somma di L. 8.500.000, insufficiente
per tutti i danni lamentati.

Si costituiva la sola P..-

Con sentenza n. 236 del 1988 il Tribunale accoglieva, per quanto di ragione,
la domanda dell’attore e condannava i convenuti, in solido tra loro, a
pagare la somma di L. 8.601.000 oltre interessi e rimborso spese di lite.

Proponeva appello Z.G..- Si costituiva in appello la spa Assicurazioni G. e
M.M.T., quale erede della conducente P., deceduta nel frattempo. Anche C.G.
era nel frattempo deceduto. La Corte di Appello di Firenze con sentenza n.
56 del 1994, rilevata la nullit? della citazione in primo grado della
societ? assicuratrice e quindi l’incompletezza del contraddittorio,
dichiarava la nullit? della sentenza appellata e rimetteva le parti dinanzi
al Tribunale di Pistoia, compensando integralmente le spese di lite. Tale
sentenza non veniva a sua volta impugnata.

Con atto di citazione notificato l’8.3.1994 lo Z., premesso quanto sopra,
rinnovava la citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia per la
societ? Assicurazioni G. e per M.M.T., sia quale erede della P., sia quale
proprietaria dell’autovettura e, dato atto che nel frattempo, a seguito
della sentenza n. 236/1988 aveva ricevuto ulteriori somme di denaro e cos?,
complessivamente, L. 23.047.450=, chiedeva, previo rinnovo della C.T.U., la
liquidazione degli ulteriori danni, nella misura non inferiore a L.
10.000.000 oltre rivalutazione ed interessi; in ipotesi subordinata chiedeva
che fossero riconosciute come dovute le somme fino a quel momento percepite,
ivi comprese quelle pagate dall’assicuratore a seguito delle sentenza di
primo grado annullata dalla Corte di Appello.

Si costituiva in giudizio M.M.T. eccependo: la litispendenza con il giudizio
ancora pendente presso la Corte d’Appello (la sentenza era ancora soggetta a
ricorso per cassazione); la prescrizione del diritto al risarcimento nei
suoi confronti quale erede; la prescrizione del diritto al risarcimento nei
suoi confronti quale proprietaria dell’autovettura; nel merito opponeva che
tutti i danni erano stati gi? interamente risarciti.

Si costituiva in giudizio la societ? assicuratrice eccependo: la
litispendenza; la prescrizione del diritto dello Z.; nel merito opponeva che
tutti i danni erano stati gi? interamente risarciti.

Dopo una lunga fase di trattazione, nel corso della quale l’attore ha
esercitato anche un’azione cautelare, respinta dal G.I., la causa, assegnata
nel frattempo alla sezione stralcio, veniva istruita con la ammissione di
pertinenti mezzi probatori e, in particolare, con l’espletamento di C.T.U.
medico-legale e con esami testimoniali sugli esborsi dell’attore connessi al
fatto illecito.

All’udienza del 19.3.2002 il G.O.A. tratteneva la causa in decisione, ma poi
non depositava la sentenza e, infine, rassegnava le dimissioni dall’
incarico, cosicch?, assegnata al presidente della sezione stralcio, veniva
rimessa sul ruolo per nuove precisazioni delle conclusioni.

All’udienza del 1.2.2005 la causa veniva trattenuta in decisione, avendo
rinunciato le parti ai termini ex art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Premesso che ? pacifica tra le parti l’esclusiva responsabilit? della
conducente dell’autovettura P.G. (cui ? succeduta "mortis causa" ******),
escluse le preliminari questioni processuali (la litispendenza), ormai
superate, la questione tra le parti ? sostanzialmente quella dell’ammontare
dei danni e quindi della loro liquidazione e quella del riparto delle spese
di lite dell’intero processo. Infatti le conclusioni della convenuta M. sono
nel senso che il danno sia quantificato nella misura gi? liquidata con la
sentenza poi annullata e non si ripropongono le eccezioni relative alla
prescrizione del diritto al risarcimento. Tuttavia le conclusioni della
societ? Assicurazioni G., essendo ripetitive delle eccezioni proposte con la
comparsa di costituzione e risposta, fanno riferimento anche alla eccezione
della prescrizione.

Sul punto, per quanto occorrer possa, rileva il giudicante che nessuna
prescrizione del diritto si ? verificata, trattandosi della prosecuzione del
giudizio verso pi? debitori solidali ed essendo stata accertata la nullit?
della notificazione dell’originario atto introduttivo per la sola societ?
convenuta (non anche quindi per P. e, di conseguenza, per la sua erede
universale).

Occorre quindi procedere alla quantificazione dei danni.

Il C.T.U., dott. B.M., nel parere depositato il 27.6.2001 ha sostanzialmente
confermato quello a suo tempo dato dal primo C.T.U. e, quindi; inabilit?
temporanea assoluta per giorni 70, invalidit? temporanea parziale, pari al
50 %, per ulteriori giorni 60; inabilit? permanente pari al 9 %.

Su quest’ultimo profilo i C.T.P., quello dell’attore e quello dei convenuti
ritengono, rispettivamente, sottostimata e sovrastimata, ma di poco, la
valutazione del postumo invalidate.

Tuttavia la conferma di una valutazione, proprio per essere stata effettuata
dopo molti anni, le attribuisce maggiore certezza e quindi si ritiene debba
essere seguito il parere del consulente d’ufficio, formulato dopo
accertamenti diagnostici e clinici ineccepibili.

Secondo i criteri, anche legali per quanto concerne la micropermanente, che
ora vengano applicati, considerato che l’infortunato, al tempo del fatto,
aveva quindici anni, la quantificazione, con valori attuali, per danni
biologici ? la seguente: per i.t.a. ? 2.656,50 (? 37,95 x 70); per i.t.p. ?
1.138,50 (? 37,95 : 2 x 60); per la micropermanente, ? 13.128,51; per danno
morale ? 9.200,00. Danni patrimoniali non sono stati provati, salvo che per
spese mediche e riabilitative documentate e provate, pari ad ? 6.484,92.
Complessivamente l’ammontare dei danni in valori attuali ? di ? 26.123,51 +
? 6.484,92= e in valore monetario al tempo del fatto L. 10.855.418 (?
5.606,36)..

Poich? nel corso del tempo l’attore ha ricevuto varie somme di denaro: L.
6.000.000 nel novembre 1980, L. 2.500.000 nel febbraio 1982, L. 14.547.450
nel 1988, per accertare se sia ancora in credito, si devono riportare questi
valori pecuniari al valore attuale tenuto conto dei diversi tempi dei
pagamenti. Il calcolo porta ad ? 16.876 (? 8.370,00 + ? 2.607,00 + ?
5.899,00). Tale ? l’ammontare complessivo, in valori attuali, di quanto
percepito dallo Z..- La differenza ? di ? 9.247,51 quanto ai debiti di
valore. A questa si aggiungono gli esborsi di ? 6.484,92.

Nella precisazione delle conclusioni l’attore ha chiesto la condanna agli
interessi "dalla sentenza al saldo", per le somme dovute, quindi, cos? come
quantificate nella sentenza. In effetti il danno da ritardato adempimento
nelle obbligazioni di valore ? solo eventuale perch? deve essere
riconosciuto e liquidato solo quando il rendimento medio del denaro sia
stato, nel periodo medio considerato (dal fatto alla liquidazione
giudiziale), superiore alla svalutazione (Cass. sez. III, n. 12452/2003). E’
, quindi, onere del creditore provare che, se avesse riscosso a tempo
debito, le somme dovute, avrebbe potuto, o per sue concrete possibilit? di
investimento, o per la differenza (positiva) tra quanto lucrabile per
interessi e quanto ottenuto con la rivalutazione monetaria, ottenere un
risultato economicamente migliore. In mancanza di prova – e nel caso anche
perch? non richiesta – questa componente del danno non ? dovuta. Spettano,
invece, gli interessi dalla sentenza al saldo sul credito complessivo, pari,
quindi, a ? 15.732,43 (? 9.247,51 + 6.484,92)..

Quanto alle spese, quelle del primo e secondo grado del giudizio, sono state
gi? dichiarate compensate tra le parti dalla Corte d’appello con la sentenza
che ? divenuta definitiva. Le spese posteriori alla riassunzione seguono la
soccombenza e vengono liquidate a favore dell’attore come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, accoglie in parte la
domanda attorea proposta da Z.G. nei confronti di M.M.T. e spa Assicurazioni
G. e, per l’effetto, detratto quanto gi? percepito nel corso di causa,
condanna in solido i convenuti a pagare all’attore la somma di ? 15.732,43
oltre interessi dalla sentenza al pagamento.

Condanna gli stessi a rifondere le spese di lite che tassa e liquida in ?
722,00 per esborsi, in ? 2.191,48 per diritti e in ? 3.000,00 per onorari,
oltre rimborso forfettario spese generali, *** e Cpa, come per legge.

Pistoia, l? 30 aprile 2005

Il Giudice

Presidente di Sezione

Dott. *******************

Il cancelliere C2

Dott.ssa ***************

Depositata in cancelleria, oggi 18 maggio 2005

sentenza

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