Poiché l’occupazione del terreno dei ricorrenti non è supportata da alcun titolo giuridico, vanno accolte le loro domande di accertamento dell’illecito e di condanna dei soggetti responsabili al risarcimento del danno

Lazzini Sonia 04/11/10
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Poiché l’occupazione del terreno dei ricorrenti non è supportata da alcun titolo giuridico, vanno accolte le loro domande di accertamento dell’illecito e di condanna dei soggetti responsabili al risarcimento del danno.

qualora il Comune non adotti un atto formale volto all’acquisizione del bene dei ricorrenti ed al correlativo risarcimento ex art. 43, comma 1 cit., i ricorrenti potranno chiedere l’esecuzione della presente decisione, per l’adozione delle misure consequenziali, rientrando nei poteri di questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per la valutazione dei fatti, che dovessero condurre a tale ulteriore fase del giudizio.

Quanto all’accertamento dell’elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 22 settembre 2008 , n. 1182 e giurisprudenza ivi richiamata: Consiglio di Stato, V, 2 settembre 2005 n. 4461 e 6 agosto 2001 n. 4239; TAR Sicilia Palermo, II, 22 maggio 2008, n. 651), secondo il quale il soggetto danneggiato può limitarsi ad indicare gli elementi costituenti indici presuntivi della colpa della pubblica amministrazione, sulla quale incombe l’onere di provare il contrario, ovvero la sussistenza di un errore scusabile.

Nella specie, è stata accertata da questo Tribunale, con la sentenza n.1083/93, la conduzione negligente del procedimento espropriativo, non essendo stato rispettato l’iter di formazione della deliberazione di localizzazione, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale.

Nessuna dimostrazione circa la sussistenza di un eventuale errore scusabile è stata fornita dal Comune, cosicché deve ritenersi sussistente anche l’elemento soggettivo dell’illecito procedimento ablativo.

poiché, nella materia di che trattasi, il Giudice amministrativo è investito di giurisdizione esclusiva cui consegue la possibilità di condannare la P.A. anche ad un “facere” (cfr. T.A.R. Palermo n.1182/2008 cit.), il Collegio ritiene di fissare i principi di seguito indicati, anche ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.L.vo n. 80/1998 come sostituito dall’art. 7 della L. n. 205/2000:

A) il Comune di Gravina di Catania deve essere condannato ad emanare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza, un provvedimento di acquisizione ex art. 43 T.U. espropriazioni, contenente la indicazione del risarcimento dovuto ai ricorrenti per la perdita della proprietà del fondo;

B) la quantificazione del risarcimento deve avvenire secondo le disposizioni di cui al più volte citato art. 43, comma 6, lett. a), del citato D.P.R. n. 327/2001, integrato dai criteri ricavabili dalla stima fatta dal consulente tecnico d’ufficio nominato dalla Sezione, la cui relazione appare al collegio immune da rilievi. Infatti, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 8-6-2001 n. 327 (prima modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e poi sostituito dal comma 89 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244) “1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. 2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997”. Il risarcimento dovuto ai ricorrenti è pertanto quello previsto da tale ultima disposizione, applicabile “ratione temporis” alla fattispecie caratterizzata da procedura espropriativa travolta a seguito dell’annullamento degli atti di localizzazione e degli atti consequenziali.

Ai fini della liquidazione di cui sopra, il valore dell’immobile da prendere in considerazione sarà quello corrispondente alla data dell’acquisizione della proprietà , in armonia con l’orientamento, in tema di quantificazione del danno, espresso di recente da Cons. Stato, IV, con decisione N. 1542/2010 del 16/03/2010, secondo la quale “nel caso di emanazione dell’atto di acquisizione ex art. 43, l’amministrazione darà applicazione alle disposizioni vigenti alla data della medesima quantificazione”.

A detta somma vanno aggiunti gli interessi legali.

C) il Comune dovrà inoltre offrire gli interessi, previsti dall’art. 43, comma 6, lett. b), del D.P.R. n. 327/2001 (da qualificarsi come compensativi, per il mancato godimento del bene, in analogia alla previsione dell’art. 1499 c.c., e da computarsi in base al saggio legale; CGA, 18 febbraio 2009, n. 40);

D) qualora il Comune non adotti un atto formale volto all’acquisizione del bene dei ricorrenti ed al correlativo risarcimento ex art. 43, comma 1 cit., i ricorrenti potranno chiedere l’esecuzione della presente decisione, per l’adozione delle misure consequenziali, rientrando nei poteri di questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per la valutazione dei fatti, che dovessero condurre a tale ulteriore fase del giudizio.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 3837 del 27 settembre 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

 

N. 03837/2010 REG.SEN.

N. 04354/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4354 del 2003, proposto da:
S. Santo, M. Grazia e S. Domenico, rappresentati e difesi dagli avv. ******************** e **************** La Via, con domicilio eletto presso l’********************* La Via in Catania, viale XX Settembre,19;

contro

Comune di Gravina di Catania, rappresentato e difeso dall’avv. **********, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Firenze, 20;

per l’accertamento

della illegittima ed irreversibile occupazione di immobile, anche in dipendenza dell’annullamento degli atti di occupazione provvisoria ed immissione in possesso, e per la conseguente condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi previa consulenza tecnica.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gravina di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2010 il dott. ********************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 22 ottobre 2003 e depositato in data 19 novembre 2003, i ****************, ********* e *********** esponevano di essere comproprietari di un appezzamento di terreno edificabile sito in Gravina di Catania, contrada Valle Allegra, descritto in catasto al foglio 1, particelle 1430, 1431, 1432 e 147.

Il Comune di Gravina di Catania, con decreto n. 06/89 del 7.6.1989 notificato il 16.6.1989, disponeva l’occupazione temporanea e d’urgenza di parte di detto terreno per la realizzazione di alloggi sociali della Cooperativa edilizia il **************** e per strada.

In data 8.7.1989 veniva eseguita l’occupazione delle aree in oggetto che venivano irreversibilmente trasformate.

I Sigg.ri S. e M. impugnavano innanzi al T.A.R. i decreti di occupazione d’urgenza di cui sopra e ne chiedevano in via cautelare la sospensione.

Il T.A.R. dapprima rigettava la domanda di sospensione cautelare ma successivamente, con sentenza n. 1083/93 del 29 dicembre 1993, annullava i provvedimenti impugnati.

Il Comune di Gravina di Catania proponeva appello avverso la suddetta decisione che veniva rigettato con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 361/98 del 9 giugno 1998.

Poiché nel frattempo gli immobili espropriati erano stati irreversibilmente trasformati, i proprietari adivano, in data 21.4.2000, il giudice ordinario per il risarcimento dei danni subiti e, a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione, giusta sent. N. 170/03 del 4.7.2003, col ricorso introduttivo del presente giudizio si rivolgevano a questo Tribunale Amministrativo per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita di parte della loro proprietà, irreversibilmente trasformata per effetto del decreto di occupazione d’urgenza annullato da questo TAR con la citata sentenza n. 1083/93, confermata dal CGA con la decisione n. 361/98.

In data 19 giugno 2008 si costituiva in giudizio il Comune intimato contestando genericamente le domande dei ricorrenti.

Su richiesta dei ricorrenti, con decreto del Consigliere delegato n. 8/09 del 15.6.2009 veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio al fine di:

“1) esattamente individuare e descrivere gli appezzamenti di terreno edificabile di proprietà dei ricorrenti meglio descritti in ricorso, occupati e irreversibilmente trasformati in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza del Comune di Gravina di cui sopra.

2) Calcolare il valore di mercato dei terreni occupati alla data attuale trattandosi di debito di valore.”

In data 17 dicembre 2009 il CTU, Ing. ********************, depositava la relazione di CTU.

I ricorrenti producevano memorie.

Nella pubblica udienza del giorno 14 luglio 2010, sentiti i difensori delle parti, come indicato nell’apposito verbale, il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. Preliminarmente il Collegio rileva che il Legale di parte ricorrente, con memoria prodotta in vista dell’Udienza di merito, ha, tra l’altro, affermato che “in data 21.10.2009 decedeva in Catania il **************** e, con atto di riassunzione volontaria regolarmente notificato alle altre parti e depositato in data 19.5.2010, intervenivano in giudizio i *******************, nato a Catania il 4.9.1983 e M. Grazia nata ad Acireale il 6.8.1941, quali eredi del Sig. S. Domenico, anch’essi rappresentati e difesi dall’Avv. **************** La Via”.

Ma nel fascicolo d’ufficio non vi è traccia del citato atto di riassunzione, né in originale né in copia, rinvenendosi solo una cartolina di ritorno di una notifica (presumibilmente relativa alla citata riassunzione), depositata in data successiva.

Ciò posto, sebbene tra i dati relativi al ricorso ricavabili dal sito internet della Segreteria di questo TAR risulti effettivamente depositato un atto di intervento, la carenza nel fascicolo d’ufficio sia dell’originale che delle copie dell’atto non consente al Collegio di delibarne l’esistenza e la ritualità, per cui (ferma restando la possibilità per gli interessati di far valere i dati di cui sopra ai fini della ricostruzione del fascicolo e/o della eventuale richiesta di rimessione in termini per errore scusabile), preso atto della dichiarazione promanante dal Legale dei ricorrenti dell’intervenuto decesso del Sig. S. Domenico, non resta al Collegio che dichiarare l’interruzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 300 del C.P.C. e 24 della legge 6/12/1971 n. 1034, riguardo il predetto ****************.

II. Ciò posto, e passando all’esame del ricorso con riferimento agli altri due ricorrenti, in punto di fatto occorre premettere che, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti in allegato al ricorso, si evince che con sentenza di questo Tar numero 1083 del 29 dicembre 1993 vennero annullate le deliberazioni di localizzazione adottate dal Comune di Gravina di Catania impugnate dai ricorrenti, mediante le quali erano stati localizzati i programmi costruttivi di due cooperative, nonchè i decreti sindacali con i quali era stata autorizzata l’occupazione temporanea e di urgenza delle aree assegnate alle predette cooperative. In particolare, la sentenza annullava le localizzazioni ritenendo fondato il terzo motivo di ricorso, secondo il quale le assegnazioni erano illegittime perché non precedute dalla adozione dei programmi di attuazione di cui agli articoli 11 della legge n.167 del 1962 e 7 della legge regionale n.86 del 1981.

Dalla documentazione acquisita dal CTU nel presente giudizio risulta che i ricorrenti erano proprietari delle aree oggetto di causa nelle seguenti misure:

– S. Santo per la metà indivisa (50%)

– S. Domenico e M. Grazia per metà indivisa (25% ciascuno).

Il C.T.U. sulla scorta dei decreti di occupazione d’urgenza e del verbale di immissione in possesso ha accertato l’occupazione ed irreversibile trasformazione per effetto del decreto di occupazione d’urgenza n. 6/89 di:

– mq. 344 della particella 1430 (derivante dal frazionamento della originaria part. 144);

– mq. 3 della part.1431 (derivante dal frazionamento della originaria part. 144);

– mq. 413 della particella 1432 (derivante dal frazionamento della originaria part.146);

– mq.272 della part. 147

per un totale di mq. 1032.

Ciò posto, l’annullamento degli atti in sede giurisdizionale comporta l’illiceità dell’ablazione della proprietà dei ricorrenti.

Poiché l’occupazione del terreno dei ricorrenti non è supportata da alcun titolo giuridico, vanno accolte le loro domande di accertamento dell’illecito e di condanna dei soggetti responsabili al risarcimento del danno.

Quanto all’accertamento dell’elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 22 settembre 2008 , n. 1182 e giurisprudenza ivi richiamata: Consiglio di Stato, V, 2 settembre 2005 n. 4461 e 6 agosto 2001 n. 4239; TAR Sicilia Palermo, II, 22 maggio 2008, n. 651), secondo il quale il soggetto danneggiato può limitarsi ad indicare gli elementi costituenti indici presuntivi della colpa della pubblica amministrazione, sulla quale incombe l’onere di provare il contrario, ovvero la sussistenza di un errore scusabile.

Nella specie, è stata accertata da questo Tribunale, con la sentenza n.1083/93, la conduzione negligente del procedimento espropriativo, non essendo stato rispettato l’iter di formazione della deliberazione di localizzazione, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale.

Nessuna dimostrazione circa la sussistenza di un eventuale errore scusabile è stata fornita dal Comune, cosicché deve ritenersi sussistente anche l’elemento soggettivo dell’illecito procedimento ablativo.

III. Accertata la sussistenza della responsabilità extracontrattuale, occorre porsi il problema delle modalità di riparazione del danno subito dai ricorrenti, i quali hanno chiesto il risarcimento del danno per equivalente attesa l’irreversibile trasformazione del fondo.

Come già affermato con numerose pronunce (anche) di questa Sezione, nel nostro ordinamento non può più ritenersi sussistente l’istituto – di creazione giurisprudenziale – della c.d. “occupazione appropriativa”, secondo il quale, anche in assenza di un provvedimento ablatorio, l’Amministrazione acquista, a titolo originario, la proprietà dell’area altrui, in virtù della trasformazione irreversibile della stessa ed in attuazione della dichiarazione di pubblica utilità.

Attualmente l’art.43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico sugli espropri) consente, secondo un condiviso e consolidato orientamento giurisprudenziale, di ritenere definitivamente superato l’istituto dell’accessione invertita mediante occupazione appropriativa (in merito vedi C.G.A., sez. giur., 29 maggio 2008, n. 490).

Tale norma prevede che qualora un immobile venga utilizzato per scopi di interesse pubblico e sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, l’Amministrazione possa acquisirne la proprietà con atto formale di natura ablatoria e discrezionale, risarcendo al privato il relativo danno (cfr., altresì, C.G.A., sez. giur., 8 ottobre 2007, n. 915); cosicché , nel caso di occupazione sine titulo, vi è un illecito, l’autore del quale ha l’obbligo di restituire il suolo, oltre a risarcire il danno cagionato, sempreché non venga adottato un espresso atto di acquisizione (cfr. giurisprudenza già citata).

Deve, pertanto, ritenersi che il trasferimento della proprietà del bene non possa attualmente collegarsi alla unilaterale volontà del privato di rinunciare al proprio diritto (la quale è da ritenersi implicita nella richiesta di liquidazione del danno commisurato alla definitiva perdita della disponibilità del bene), essendo comunque necessaria l’adozione di espresso decreto di acquisizione sanante da parte della Amministrazione interessata (in tal senso TAR Puglia Bari, III, 14 luglio 2008, n. 1751; cfr. anche C.g.a. dec. 26 luglio 2006 n. 440).

Rileva in proposito il collegio che, l’esclusione dell’acquisto a titolo originario del bene per effetto della trasformazione irreversibile, mentre comporta la persistenza della titolarità della proprietà in capo al privato, non preclude a quest’ultimo di disporre, nella migliore cura del proprio diritto, optando per l’esercizio in giudizio dell’azione risarcitoria.

D ‘altra parte, l’inerzia dell’amministrazione nell’adottare l’atto formale di acquisizione non è indicativa di una mancanza di volontà di acquistare il bene, anzi, al contrario, la volontà dell’ente di acquistare l’area si è concretizzata in atti concludenti quali l’avvio della procedura espropriativa, l’occupazione dei beni e la trasformazione degli stessi operata -seppure illegittimamente- per il conseguimento di fini di pubblica utilità. Detta manifestazione di volontà che induce a ritenere venuta meno l’intenzione di restituzione del fondo ben può cogliersi nei fatti concludenti prima menzionati, consentendo al Giudice di accogliere la domanda risarcitoria del privato, facendo però contestualmente obbligo all’amministrazione di adottare l’atto formale di trasferimento ex articolo 43 testo unico espropriazioni.

Alla stregua del’orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla scorta della decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 29 aprile 2005, deve ritenersi che tale disposizione vada applicata anche alle fattispecie realizzatesi prima della sua entrata in vigore, in quanto l’art. 57 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (avente ad oggetto la delimitazione della applicazione della nuova normativa in materia di espropri ai “procedimenti in corso”), ha previsto norme transitorie unicamente con riferimento alle fasi “fisiologiche” del procedimento, non limitando, neanche per implicito, l’ambito di applicazione della norma in questione, la quale, al contrario, nel prevedere un atto di acquisizione emesso all’esterno del procedimento espropriativo, disciplina una fase “patologica” (in tal senso, per tutte, C.G.A., sez. giur., 15 giugno 2007, n. 438; Consiglio di Stato, IV, 30 novembre 2007, n. 6124, ma anche TAR Sardegna, II, 31 gennaio 2008, n. 83 e TAR Lombardia Milano, II, 23 gennaio 2008, n. 156; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 22 settembre 2008 , n. 1182).

Di recente, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con decisione N. 932/10 del 23.6.2010, ha ribadito l’applicabilità dell’art. 43 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 anche a fattispecie realizzatesi interamente sotto il vigore della normativa precedente.

Con detta pronuncia è stato anche precisato che la disposizione di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 327 del 2001 (o meglio l’art. 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che ha modificato il tenore dell’originaria disposizione), che esclude l’operatività della nuova disciplina nei confronti delle procedure nelle quali risulti intervenuta prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 327 la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, si propone di evitare che procedimenti avviati in applicazione della disciplina pregressa trovino ulteriore sviluppo e conclusione alla stregua di sopravvenuti assetti. Tale norma è però inapplicabile ove si tratti non già di stabilire qual è la normativa che disciplina una procedura espropriativa in itinere ma solo di decidere quale sorte vada riservata ad una res modificata dall’amministrazione rimasta senza titolo dopo la scadenza del periodo di occupazione per il mancato perfezionamento della procedura espropriativa.

IV. Ciò posto, poiché – come detto – nella fattispecie in esame non è stato adottato alcun provvedimento di acquisizione ai sensi del succitato art. 43 (cosicché il fondo in questione è in atto giuridicamente di proprietà dei ricorrenti, i quali, però, non ne hanno la disponibilità, essendo stato lo stesso irreversibilmente trasformato mediante la realizzazione dei programmati alloggi sociali), occorre ricercare la forma di tutela da riconoscere ai ricorrenti medesimi, cioè se accordare il semplice risarcimento del danno per equivalente, pur nella attuale titolarità del diritto dominicale in capo agli stessi, ovvero la restituzione del bene, sebbene non richiesta in giudizio (così violando il principio della domanda).

Sul punto il Collegio intende aderire all’orientamento seguito da CGA, con la richiamata recentissima decisione n.932/2010, laddove si è chiarito che “ in caso di mancato perfezionamento della procedura espropriativa e di realizzazione dell’opera pubblica, l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento per evitare la restituzione dell’area è l’emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex articolo 43, in assenza del quale l’amministrazione non può addurre l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e, quindi, come impedimento alla restituzione: la realizzazione dell’opera pubblica è un fatto, e tale resta. La perdita della proprietà da parte del privato e l’acquisto in capo all’amministrazione possono conseguire unicamente all’emanazione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto. In tal senso deve convenirsi che l’istituto dell’acquisizione sanante di cui all’art. 43, commi 1 e 2, rispetta i parametri imposti dalla Corte europea e dai principi costituzionali perché: a) l’acquisto del bene avviene in virtù di un provvedimento previsto dalla legge e con efficacia ex nunc, sicchè sono rispettate le esigenze di chiarezza dell’ordinamento e di preminenza del diritto; b) il provvedimento è sindacabile e l’esercizio della discrezionalità è circondato da particolari cautele di cui va verificato il rispetto in sede giurisdizionale; c) è in ogni caso assicurato il risarcimento del danno; d) in assenza di provvedimento, la restituzione dell’area non può essere impedita, se non per scelta autonoma del privato che rinuncia alla restituzione”.

Muovendo da tali presupposti, il CGA ha ritenuto che, ove gli interessati non abbiano chiesto la restituzione del bene ma il risarcimento del danno, e d’altra parte l’Amm.ne in giudizio non abbia mai ventilato la possibilità di restituire l’area ma si sia sempre occupata della richiesta di risarcimento, trova applicazione il comma 4 del ripetuto art. 43.

V. Pertanto, il Collegio ritiene, anche nell’esercizio dei propri poteri equitativi, e valorizzando la “ratio” sottesa all’art. 43 cit. (ossia far sì che l’espropriazione della proprietà privata per scopi di pubblica utilità non si trasformi in un danno ingiusto a carico del cittadino e che l’ablazione del bene ed i connessi effetti indennitari eo risarcitori conseguano necessariamente ad un formale provvedimento della P.A.), che la domanda risarcitoria degli odierni ricorrenti possa e debba essere accolta, differendone, tuttavia, gli effetti all’emissione da parte del Comune intimato (che ha già manifestato “per facta concludentia” la volontà di mantenere in suo potere il bene dei ricorrenti) di un formale provvedimento acquisitivo da emanarsi ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 43, cit. .

E d’altronde, poiché, nella materia di che trattasi, il Giudice amministrativo è investito di giurisdizione esclusiva cui consegue la possibilità di condannare la P.A. anche ad un “facere” (cfr. T.A.R. Palermo n.1182/2008 cit.), il Collegio ritiene di fissare i principi di seguito indicati, anche ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.L.vo n. 80/1998 come sostituito dall’art. 7 della L. n. 205/2000:

A) il Comune di Gravina di Catania deve essere condannato ad emanare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza, un provvedimento di acquisizione ex art. 43 T.U. espropriazioni, contenente la indicazione del risarcimento dovuto ai ricorrenti per la perdita della proprietà del fondo;

B) la quantificazione del risarcimento deve avvenire secondo le disposizioni di cui al più volte citato art. 43, comma 6, lett. a), del citato D.P.R. n. 327/2001, integrato dai criteri ricavabili dalla stima fatta dal consulente tecnico d’ufficio nominato dalla Sezione, la cui relazione appare al collegio immune da rilievi. Infatti, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 8-6-2001 n. 327 (prima modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e poi sostituito dal comma 89 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244) “1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. 2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997”. Il risarcimento dovuto ai ricorrenti è pertanto quello previsto da tale ultima disposizione, applicabile “ratione temporis” alla fattispecie caratterizzata da procedura espropriativa travolta a seguito dell’annullamento degli atti di localizzazione e degli atti consequenziali.

Ai fini della liquidazione di cui sopra, il valore dell’immobile da prendere in considerazione sarà quello corrispondente alla data dell’acquisizione della proprietà , in armonia con l’orientamento, in tema di quantificazione del danno, espresso di recente da Cons. Stato, IV, con decisione N. 1542/2010 del 16/03/2010, secondo la quale “nel caso di emanazione dell’atto di acquisizione ex art. 43, l’amministrazione darà applicazione alle disposizioni vigenti alla data della medesima quantificazione”.

A detta somma vanno aggiunti gli interessi legali.

C) il Comune dovrà inoltre offrire gli interessi, previsti dall’art. 43, comma 6, lett. b), del D.P.R. n. 327/2001 (da qualificarsi come compensativi, per il mancato godimento del bene, in analogia alla previsione dell’art. 1499 c.c., e da computarsi in base al saggio legale; CGA, 18 febbraio 2009, n. 40);

D) qualora il Comune non adotti un atto formale volto all’acquisizione del bene dei ricorrenti ed al correlativo risarcimento ex art. 43, comma 1 cit., i ricorrenti potranno chiedere l’esecuzione della presente decisione, per l’adozione delle misure consequenziali, rientrando nei poteri di questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per la valutazione dei fatti, che dovessero condurre a tale ulteriore fase del giudizio.

VI. Le spese di consulenza tecnica, di cui alla parcella ai sensi del DPR n.115/2002 e D.M. 30.1.2002 allegata alla CTU, vengono poste a carico del Comune resistente, e vengono liquidate come segue.

Il CTU ha chiesto l’importo di euro 51,25 per spese, 414,65 per indennità a vacazione ed euro 2.095,30 per onorario per stima, ai sensi dell’art.13 del D.M. 30.1.2002.

Quanto alla richiesta relativa alle spese, non risultando le stesse documentate con originali delle fatture, possono essere liquidate unicamente le spese chilometriche, pari ad euro 6,25.

Quanto alle altre due voci, va ricordato che l’art. 275 del citato D.P.R. n. 115/2002 prevede che la misura degli onorari in agli ausiliari del magistrato questione è disciplinata, da ultimo, dalle tabelle allegate al decreto del ministero di Grazia e giustizia del 30 maggio del 2002.

A sua volta, l’art.1 del decreto del ministero di Grazia e giustizia del 30 maggio del 2002 prevede la determinazione del compenso a percentuale in base al valore del bene o altra utilità sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti della causa, e in via residuale a vacazione.

Non possono pertanto essere liquidate somme, per le medesime attività, sia a vacazione che ai sensi dell’art.13 del D.M. 30.1.2002.

Poiché il compenso ben può essere liquidato a percentuale, in base al valore del bene risultante dalla medesima CTU (euro 330.000,00), non opera il criterio residuale della liquidazione a vacazione.

Pertanto, il Collegio ritiene di liquidare il compenso, ai sensi dell’art.13 del D.M. 30.1.2002, avuto riguardo alla complessiva attività svolta dal consulente ed ai tempi di deposito della relazione (pur risultando in atti una richiesta di proroga), nella misura di euro 1.500,00, per onorario ed euro 6,25 per spese.

VII. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sez. di Catania, *************, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

dichiara l’interruzione del giudizio, quanto a S. Domenico;

accoglie il ricorso secondo quanto specificato in motivazione, quanto a S. Santo e M. Grazia.

Condanna il Comune di Gravina di Catania al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidano in 2.500,00 (duemilacinquecento,00), oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato nonché al pagamento delle spese di ctu, liquidate nella complessiva somma di euro 1.506,25, delle quali 1.500,00 per onorario e 6,25 per spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

****************, Presidente

******************, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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