Panoramica della recente giurisprudenza formatasi su usura e tasso di mora

Redazione 11/11/19
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di Alessio Antonelli*

* Avvocato

Sommario

1. Introduzione

2. Inquadramento storico e normativo

3. La giurisprudenza formatasi sull’usura e sui tassi di mora

4. Sentenza Cassazione Civile, Sezione 3^, 28 giugno 2019, n. 17447

5. Ordinanza Cassazione Civile, Sezione 1^, 15 settembre 2017, n. 21470

6. Ordinanza Cassazione Civile, Sezione 3^, 30 ottobre 2018, n. 27442

7. Conclusioni

1. Introduzione

Un recente arresto della Suprema Corte (precisamente la sentenza 28 giugno 2019 n. 17447 resa dalla Terza Sezione Civile) offre lo spunto per esaminare lo “stato dell’arte” in materia di usura e tasso di mora.

In questo preciso contesto, l’attuale situazione in materia usuraria, e più in generale sulle clausole contrattuali da includere nella rilevazione del TEG per poi confrontarlo con il tasso soglia, è alquanto confusionario e contraddittorio, dovuto alle contrastanti pronunce espresse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, pur essendo chiara la ratio della Legge 7 marzo 1996, n. 108, della Legge 28 febbraio 2001, n. 24, dell’art. 644 c.p., nonché delle conseguenze civilistiche di cui all’art.1815, comma 2, c.c.

La stessa relazione Governativa di presentazione al Parlamento del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, poi convertito nella citata Legge 28 febbraio 2001, n. 24, chiarisce che, quando in un contratto di prestito venga convenuto un tasso di interesse, sia corrispettivo, che compensativo o moratorio, il momento a cui riferirsi per verificare l’eventuale usurarietà, sotto il profilo sia civile che penale, è quello della conclusione del contratto, a nulla rilevando l’effettivo pagamento degli interessi medesimi.

Deve, dunque, essere verificato esclusivamente lo scenario corrispondente al programma negoziale fissato nel contratto ed al TEG che esso esprime.

2. Inquadramento storico e normativo

La Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura” ha introdotto la questione inerente all’assoggettabilità degli interessi c.d. moratori alla disciplina in materia di usura.

Detta legge è entrata in vigore in un periodo di forte abbassamento dei tassi d’interesse a livello mondiale.

La transizione è stata repentina ed i tassi che correvano a due cifre nel giro di poco si sono drasticamente ridotti.

La prima pubblicazione dei tassi medi trimestrali (TEGM), secondo le disposizioni della citata legge, effettuata nel periodo ottobre – dicembre 1996[1], ha rilevato per i mutui un’applicazione media di mercato pari al 10,60% d’interesse.

Nella successiva rilevazione, effettuata nel periodo ottobre – dicembre 1998[2], il tasso medio di mercato per il mutuo è risultato essere il 5,09%.

L’Associazione Bancaria Italiana (di seguito anche solo “ABI“), il 20 marzo 1997, ha emanato una circolare che sostanzialmente raccomanda alle consociate di non adeguarsi alle nuove disposizioni sull’usura per ciò che riguarda i contratti di credito stipulati a tasso fisso o per relationem in epoca anteriore all’entrata in vigore della Legge 7 marzo 1996 n. 108.

Quest’ultima indicazione ha individuato la fattispecie della c.d. usura sopravvenuta.

Nella direzione opposta si muove, con il Decreto del 24 marzo 2000 n. 110, il Ministero del Tesoro il quale ha aperto le porte alla rinegoziazione dei mutui a tasso agevolato nei casi in cui quest’ultimo avesse superato il tasso soglia, divenendo così usuraio.

Il tasso di sostituzione, si è previsto nella disposizione, deve essere il tasso medio di mercato, comunicato trimestralmente dal Ministero del Tesoro.

Nell’anno 2000 la Suprema Corte di Cassazione ha emanato tre sentenze, il cui orientamento muove verso l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. nova facie: nessun interesse è dovuto in caso di superamento dei tassi soglia, anche nel caso dell’usura sopravvenuta.

Si tratta delle pronunce del 2 febbraio 2000, n. 1126, del 2 aprile 2000, n. 5286 e del 17 novembre 2000, n. 14899[3].

Il 4 dicembre 2000 il Ministro del Tesoro ha pubblicato sul sito web del Ministero una prima lettera del Governatore della Banca d’Italia[4] il quale ha invitato il Governo ad intervenire al fine di neutralizzare l’impatto della Legge 7 marzo 1996 n. 108, così come applicata dalla Cassazione con i predetti arresti, sull’economia delle banche.

Il 14 dicembre 2000 il Ministro del Tesoro ha diffuso sul sito web del Ministero una seconda lettera del Governatore della Banca d’Italia nella quale sono precisate le stime catastrofiche per il sistema bancario italiano nell’ipotesi si applicasse la Legge 7 marzo 1996, n. 108 secondo i canoni interpretativi stabiliti dalla Suprema Corte[5].

Nello stesso periodo l’ABI, in persona del suo Presidente, ha richiesto al Governo di intervenire con un provvedimento legislativo atto a neutralizzare le citate sentenze della Cassazione e annuncia che si sarebbe rivolto alla Commissione Europea per presunte violazioni delle norme comunitarie.

Il Governo, nel rispondere al sollecito dell’ABI, ha emanato il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito nella Legge 28 febbraio 2001, n. 24, avente ad oggetto l’interpretazione autentica della Legge 7 marzo 1996, n. 108.

Con l’emanazione del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 il Governo è intervenuto al dichiarato fine di risolvere l’incertezza venutasi a creare a seguito dell’entrata in vigore della predetta Legge 7 marzo 1996, n. 108, soprattutto alla luce della richiamata pronuncia della Suprema Corte n. 14899/2000.

Così si evince, infatti, non solo dalle circostanze straordinarie di necessità e d’urgenza specificamente indicate nel preambolo a giustificazione dell’adozione del Decreto Legge, ma anche dalla Relazione governativa di accompagnamento del progetto di conversione, ove si legge che l’orientamento espresso dalla suddetta pronuncia “determina un’indubbia incertezza giuridica in ordine alla legittimità delle pattuizioni di interessi nei mutui a tasso fisso“, in quanto”l’interpretazione della Corte prefigura la possibilità di una «usurarietà sopravvenuta» per quei tassi che, successivamente al momento in cui furono pattuiti, divengano superiori al tasso soglia di volta in volta rilevato. Questo può accadere sia per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, sia per quelli perfezionati successivamente. Una simile interpretazione vanifica la rilevanza del tasso liberamente concordato fra le parti, lo rende incerto nel tempo, finisce per mettere in crisi l’operatività a tasso fisso“.

Al primo comma dell’articolo 1 della Legge 28 febbraio 2001, n. 24, il Legislatore – senza peraltro apportare alcuna modifica alla corrispondente disposizione contenuta nel D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 – ha stabilito che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del Codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del Codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento“.

All’esito dell’emanazione della citata Legge 28 febbraio 2001, n. 24, sia la giurisprudenza di legittimità[6] che quella di merito adottano un’interpretazione secondo la quale la legge di interpretazione autentica abroga, di fatto, la Legge 7 marzo 1996, n. 108 per i rapporti sorti prima del 1996 o la abroga tout court.

Tanto ciò è vero che moltissimi giudici di merito[7] non ammettono più il quesito per la determinazione del TEG ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108.

Il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (e la conseguente legge di conversione) è stato sottoposto al giudizio della Consulta (Corte Costituzionale, 25 febbraio 2002 n. 29), che ne ha dichiarato la costituzionalità rispetto alle eccezioni sollevate nelle rimessioni degli atti disposte dalle corti di merito.

Un passaggio di detto arresto merita sicuramente di essere menzionato “Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori“, rappresentando un valido sostegno sia alla ratio della Legge 7 marzo 1996, n. 108, sia all’interpretazione costituzionale della Legge 28 febbraio 2001, n. 24.

1 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 72 del 2 aprile 1997.

2 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 74 del 29 marzo 2000.

3 Particolare rilievo assume la sentenza Cassazione Civile, Sezione 1^, del 17 novembre 2000, n. 14899, citata anche nell’epigrafe del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, laddove si legge “ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di tassi d’interesse usurari, anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale“.

4 http://www.tm1.it/adusbef/documenti/documenti_vari/ Fazio_4_dic_00.htm.

5 http://www.tm1.it/adusbef/documenti/documenti_vari/ FAZIO%2014%20DICEMBRE%2000.htm.

6 Ex multis, Cass. Civ. n. 13477/2010; Cass. Civ. n. 15621/2007; Cass. Civ. n. 15497/2005.

7 Gianni Colangelo, Un giudice a Lussemburgo, nota a Tribunale di Milano, 3 gennaio 2011, G.U. Cozzi,in questa Rivista, 2012, 314.

3. La giurisprudenza formatasi sull’usura e sui tassi di mora

Se la legislazione nazionale ha previsto e disciplinato in maniera organica il reato di usura, fornendo una chiara lettura sia del momento del perfezionamento del reato, sia delle voci rientranti nel c.d. “carico economico” ai fini della valutazione del TEG quale indice del costo effettivo del finanziamento da raffrontare al tasso soglia, ci si chiede allora il perché di una così “oscillante” interpretazione della giurisprudenza sul punto.

I contrasti emergono macroscopicamente nelle varie aree geografiche del Paese in ordine:

– alle differenti modalità di calcolo, relativamente alle voci da includere nel TEG o da escludere, così come rappresentato dalla Banca d’Italia e dagli Istituti di credito;

– al momento temporale della valutazione delle clausole negoziali, quali ad esempio la mora, l’estinzione anticipata, ai fini della determinazione dell’usura.

Se, cioè, tali voci del costo debbano essere riconosciute valide solo al momento della loro effettiva incidenza sul costo dell’operazione, o se esse debbano essere considerate a prescindere dalla loro realizzazione, come del resto le fonti normative menzionate al paragrafo che precede hanno previsto e disciplinato.

Tale seconda ipotesi, definita da una parte della giurisprudenza “Worst Case“, considera il potenziale di tali costi (anche nella peggiore ipotesi realizzabile in danno al soggetto finanziato) disciplinati da clausole negoziali convenute e promesse sin dal perfezionamento dell’atto negoziale.

Esse costituiscono elementi strutturali del contratto, tanto che in assenza di esse il finanziatore non avrebbe negoziato (rectius, finanziato ed erogato il credito al costo pattuito in sede di accordo negoziale).

Altro fattore di indubbio rilievo è il ruolo della Banca d’Italia.

Parte della giurisprudenza di merito sembra sostenere il contenuto delle Circolari e delle Direttive della Banca d’Italia, giustificando nella loro scelta l’impostazione che tali fonti secondarie siano norme tecniche di attuazione della Legge 7 marzo 1996, n. 108.

Ma così non è, essendo esse fonti secondarie e, come tali, gerarchicamente subordinate alle fonti di rango primario.

Né, del resto, esiste una norma giuridica che attribuisca alla Banca d’Italia il ruolo o la funzione di determinare quali siano le voci di costo da imputare nel calcolo del TEG.

Alla Banca d’Italia, infatti, è attribuita la sola facoltà di raccogliere i dati riguardanti i tassi effettivi globali medi applicati dalle banche e dagli istituti finanziari per le stesse tipologie di affidamenti.

La posizione del Giudice, il quale a norma dell’art. 101 della Costituzione è soggetto alla sola legge, ha pertanto un peso determinate poiché, qualora egli ritenga di aderire alle tesi della Banca d’Italia e degli istituti di credito, gli effetti saranno certamente penalizzanti per gli affidatari, vanificando lo spirito della legge anti usura, con conseguenze civilistiche e penali non apprezzabili in diritto.

A tal riguardo, gli Ermellini a più riprese si sono pronunciati osservando che, laddove le fonti secondarie (Circolari e Direttive della Banca d’Italia) siano in contrasto con norme di legge, esse (circolari, direttive, istruzioni) devono essere disattese per il principio generale della gerarchia delle fonti.

Conseguenza di tale impostazione è la disapplicazione delle stesse da parte del giudicante[8].

Da una disamina “quotidiana” della giurisprudenza emerge come la stessa sia orientata favorevolmente al rispetto della sola legge in quelle aree in cui la dimensione circondariale della Corte è meno estesa di altre di maggiori dimensioni, dove invece spesso si seguono le istruzioni della Banca d’Italia.

A riprova di ciò è sufficiente leggere i quesiti di volta in volta demandati dal giudicante al proprio ausiliario (Consulente Tecnico d’Ufficio), poiché dal tenore degli stessi già si può ipotizzare l’orientamento che verrà assunto dal Magistrato nell’emanazione della relativa sentenza.

Non è solo la giurisprudenza di merito a produrre periodicamente motivazioni del tutto differenti e contrastanti, ma anche in sede di legittimità ci si trova spesso ad affrontare la stessa problematica, a discapito della certezza del diritto, disorientando l’avvocato che nella redazione dei propri atti si troverà ad affrontare le varie tematiche sotto “diverse e contrastanti angolazioni”.

Di seguito, vengono analizzate alcune pronunce di legittimità di particolare rilevanza.

8 Sul punto, Cassazione Civile n. 8806 del 5 aprile 2017, che definisce in modo chiaro e diretto la c.d. centralità sistematica dell’art. 644 c.p., che regola il fenomeno usura anche nei confronti delle disposizioni regolamentari, direttive ed istruzioni emanate dalla banca d’Italia; Cassazione Civile, Sezione 3^, 6 marzo 2018, n. 5160; Cass. Civ. Sezione 6^, 6 marzo 2017, n. 5598.

4. Sentenza Cassazione Civile, Sezione 3^, 28 giugno 2019, n. 17447

Nella vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini, una S.p.a. ed una S.r.l. stipulavano un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS) per l’importo di Euro 3.060.000,00, da corrispondere in 180 rate mensili di Euro 18.145,38 cadauna, oltre ad Euro 612.000,00 da versare al momento della sottoscrizione del contratto e ad Euro 306.000,00 quale maxi rata finale.

Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. la S.p.a., incorporante per fusione un’altra S.p.a., chiedeva, al Tribunale di Milano, l’accertamento dell’inadempimento della S.r.l. e la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria in forza della clausola risolutiva espressa in esso contenuta, e per l’effetto la condanna della società utilizzatrice al rilascio immediato dell’immobile libero da persone e cose.

La S.r.l. eccepiva la nullità del contratto per violazione della Legge 7 marzo 1996, n. 108 sull’assunto che il contratto prevedesse la corresponsione di tassi usurari.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 23 giugno 2014, accoglieva la domanda attorea e condannava l’utilizzatrice al rilascio immediato dell’immobile ed alla rifusione delle spese processuali.

L’ordinanza veniva impugnata dalla S.r.l. dinnanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente che, con la decisione n. 1243/2017, depositata il 23 marzo 2017, confermava la decisione di prime cure, ritenendo che la domanda fosse quella dell’accertamento dell’intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto per il mancato pagamento dei canoni di leasing che non inglobavano interessi moratori ma solo corrispettivi, oltre alla domanda di restituzione dell’immobile oggetto del contratto. La questione della nullità del titolo contrattuale per usura legata alla pattuizione di interessi moratori e al loro cumulo con quelli corrispettivi non costituiva, secondo la Corte territoriale, oggetto di causa, con la conseguenza di considerare del tutto ultronea ed inconferente ogni indagine sulla violazione della normativa di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 con riferimento agli interessi di mora.

La S.r.l. ricorre in Cassazione formulando cinque motivi avverso la sentenza n. 1243/2017 della Corte d’Appello di Milano.

Nell’articolare il proprio ragionamento, la Corte osserva che:

La mora deve essere concreta e non potenziale (“(…) se il debitore è in termini deve corrispondere gp>”);

in caso di superamento della sola mora, sempre quando essa si verifichi (c.d. mora in concreto), si andrà ad appp>(…) peraltro, secondo questa Corte – Cass. 30/10/2012 n. 27442 – la previsione di un saggio degp>”;

il tasso corrispettivo quindi non andrà disatteso, essendo fonte autonoma negoziale;

non si appp>

Di indubbio interesse risulta essere il punto d), poiché solo parte della giurisprudenza di merito si è uniformata a tale principio[9].

Appare, a tal proposito, riportare il tenore letterale della sentenza in esame, ove si legge che “(…) non è stato confutato dalla ricorrente che i canoni non corrisposti fossero stati calcolati, a differenza di quanto statuito dalla sentenza gravata, attraverso il conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi.

In tal caso, ma solo in tal caso, sarebbe stato possibile lamentare che il tasso effettivamente applicato avesse superato il tasso soglia per essere stati i singoli canoni, già comprensivi degli interessi corrispettivi, maggiorati ad ogni scadenza degli interessi moratori.

Solamente in tal caso e per espressa pattuizione, quindi si potrebbe operare, conformemente a quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, la sommatoria dei tassi.

Conseguenza sanzionatoria sarà l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c.

Tale dato, pur non espresso chiaramente in sentenza, si deduce dal contenuto della stessa, laddove nel trattare la valenza in concreto della mora in caso di travalicamento del tasso soglia, la Corte si esprime sulla sola nullità della mora, con applicazione del tasso legale in luogo dei moratori, senza disapplicare gli interessi corrispettivi in quanto autonoma clausola negoziale.

9 Sul punto, Tribunale di Prato n. 651 dell’11 giugno 2016; Tribunale di Pesaro del 5 luglio 2016; Ordinanza Collegio Tribunale di Savona del 2 settembre 2015; Ordinanza Tribunale di Siena del 17 aprile 2015; Ordinanza Tribunale di Sassari del settembre 2015; Ordinanza del Tribunale di Agrigento del 25 settembre 2014.

5. Ordinanza Cassazione Civile, Sezione 1^, 15 settembre 2017, n. 21470

Nella vicenda arrivata all’esame degli Ermellini, un istituto di credito otteneva presso il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, decreto ingiuntivo nei confronti di M.F.M., mediante il quale a quest’ultimo veniva intimato il pagamento della somma di Lire 17.992.772 quale saldo debitore, alla data del 29 giugno 2000, del conto corrente n. (OMISSIS), assistito da apertura di credito per Lire 10.000.000, somma maggiorata degli interessi nella misura convenzionale indicata in contratto, e comunque entro i limiti del c.d. tasso soglia.

L’ingiunzione di pagamento veniva pronunciata anche nei confronti di B.R.N.R., nella sua qualità di fideiussore, e fino alla concorrenza dell’importo garantito di Lire 15.000.000.

I due intimati proponevano opposizione a decreto ingiuntivo, menzionando una apertura di credito per l’importo di Lire 40.000.000 ed eccependo l’applicazione di tassi eccedenti il limite previsto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108, oltre che l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’addebito di spese ingiustificate. Lamentavano, altresì, gli opponenti l’arbitraria revoca dell’affidamento e chiedevano che il Tribunale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarasse non dovuta alcuna somma per interessi, commissioni di massimo scoperto e spese, domandando altresì la condanna della Banca alla restituzione della somma di Lire 11.847.797, percepita a titolo di interessi non dovuti.

Chiedevano, inoltre, il risarcimento dei danni morali subiti per l’applicazione di interessi in violazione della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e degli ulteriori danni subiti da M. per l’illegittima revoca del fido.

Nella resistenza dell’Istituto di credito, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava gli opponenti al pagamento del controvalore in Euro di Lire 15.686.619, oltre interessi convenzionali, nella misura del tasso soglia, dal 28 giugno 2000 fino al soddisfo, e rigettava le domande risarcitorie.

M. e B. proponevano appello, così come la Banca spiegava impugnazione incidentale. La Corte di Appello di Catania, con sentenza depositata il 13 marzo 2012, rigettava entrambi i gravami.

La pronuncia è stata impugnata per cassazione da M. e B. con un ricorso articolato in sei motivi.

Si legge nella pronuncia resa dagli Ermellini come il Giudice distrettuale avrebbe disatteso il motivo di appello basato sull’assunto per cui la sanzione della nullità doveva colpire nella sua totalità la pattuizione degli interessi.

Dalla disamina della sentenza impugnata, infatti, si evince che secondo gli odierni ricorrenti, il Tribunale, una volta constatato che il tasso degli interessi del c.d. extra fido convenuto e applicato era superiore al tasso soglia, non poteva limitarsi a ritenere non applicabile tale tasso, dovendo invece dichiarare nulla, nella sua integrità, la pattuizione relativa agli interessi.

I ricorrenti sembrano dedurre che nessun interesse poteva essere dunque preteso dalla Banca (giusta l’art. 1815 c.c., comma 2).

A tal riguardo la Suprema Corte, dopo aver rilevato come detta doglianza non fosse autosufficiente, non avendo i ricorrenti riprodotto il contenuto della clausola, o delle clausole, di interesse, precisa come il superamento del tasso soglia con riferimento all’extra fido non sia idoneo ad incidere sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collochino entro i limiti dell’accordato.

L’art. 1815 c.c., di cui hanno fatto applicazione i Giudici del merito, prevede, al secondo comma, che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

In termini generali, la clausola è un’unità precettiva dell’accordo contrattuale, unità che può articolarsi anche in più disposizioni distinte (Cass. 26 giugno 1987, n. 5675; cfr. pure Cass. 11 aprile 1979, n. 2123).

Più disposizioni in tema di interessi, in base alla loro concreta formulazione, possono confluire in un’unica clausola o dar vita a diverse clausole contrattuali.

Ciò che rileva è che l’art. 1815, comma 2, c.c. nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto.

La sanzione dell’art. 1815 c.c., comma 2, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano.

Se così non fosse, la norma non potrebbe trovare pratica applicazione tutte quelle volte in cui – per effetto della differenziazione dei tassi applicabili in ragione di diverse condizioni (come, appunto, l’entità dell’indebitamento del correntista) – nella clausola che disciplina la misura degli interessi contrattuali convivano una disposizione che fissi gli stessi al di sopra della soglia usuraria ed un’altra che la determini in una misura inferiore: in tal caso, infatti, la medesima clausola avrebbe ad oggetto la pattuizione dell’interesse usurario (che varrebbe a renderla nulla) e la pattuizione dell’interesse non usurario (che dovrebbe di contro sottrarla all’effetto invalidante).

D’altro canto, la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplina il pagamento di interessi non usurari non può derivare dall’inefficacia della previsione contrattuale concernente gli interessi usurari.

Deve osservarsi, al riguardo, che il mancato prodursi degli interessi dipende dall’effetto caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem.

Nell’ipotesi in cui le parti abbiano convenuto (per l’indebitamento che si produca entro i limiti del fido) un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione (relativa, nella specie, agli interessi sul c.d. extra fido): e se non si comunica l’invalidità, non si comunica nemmeno l’inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell’invalidità si origina.

6. Ordinanza Cassazione Civile, Sezione 3^, 30 ottobre 2018, n. 27442

Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine dal contratto di leasing stipulato nel 2006 da una S.r.l. con un istituto di credito.

I debiti dell’utilizzatore verso il concedente venivano garantiti con una fideiussione da T.V.

Nel 2013 la S.r.l. e T.V. convenivano dinanzi al Tribunale di Milano l’Istituto di credito, esponendo che:

il contratto di leasing prevedeva nel caso di inadempimento dell’utip>

detto saggio di interessi era superiore a quello massimo legale (c.d. tasso-sogp>ratione temporis, pari al 7,86%;

conseguentemente, il saggio degp>

per l’effetto della nulp>

Gli attori concludevano pertanto chiedendo che fosse dichiarata la nullità del suddetto patto di interessi moratori in misura ultra-legale, che fosse dichiarata l’insussistenza dell’obbligo dell’utilizzatore di pagare interessi, che fosse dichiarata la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., e che il Banco fosse condannato alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Si costituiva l’Istituto di credito eccependo come il tasso-soglia non fosse applicabile agli interessi di mora.

Con sentenza 23 dicembre 2014 il Tribunale di Milano rigettava la domanda, ritenendo che la regola per cui gli interessi eccedenti il tasso-soglia sono usurari e non dovuti non si applicasse agli interessi moratori.

La sentenza veniva appellata dai soccombenti.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 6 giugno 2016 rigettava il gravame, evidenziando in particolare:

gp>

i primi remunerano un capitale, i secondi costituiscono una sanzione convenzionale ed una coazione indiretta per dissuadere il debitore dall’inadempimento, e sono perciò assimilabip>

i primi sono necessari, i secondi eventuap>

i primi hanno una finap>

  • non esiste nessuna norma di legge che commini la nullità degli interessi moratori eccedenti il tasso soglia;

  • tanto si desume dalla circostanza che la rilevazione periodica, da parte del Ministero del Tesoro, degli interessi medi praticati dagli operatori finanziari viene effettuata trascurando quelli moratori;

  • sarebbe stato irrazionale, nel caso di specie, ritenere usurari interessi moratori convenzionali al saggio dell’8,6%, laddove nella stessa epoca la legge contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali tra imprenditori prevedeva, come interesse legale di mora, un saggio del 9,25%.

  • A differenza degli arresti sin qui esaminati, quello in analisi ritiene rilevante il tasso di mora all’atto della convenzione negoziale a prescindere dalla sua reale applicazione, ovvero vige il principio della potenzialità del suo reale verificarsi in costanza di rapporto negoziale.

    In definitiva vale la sola pattuizione e la possibilità che in futuro essa possa applicarsi.

    Del resto, senza la pattuizione di questa, così come delle altre condizioni contrattuali promesse e convenute, la Banca non avrebbe concesso il finanziamento e pertanto esse esprimono condizioni contrattuali accettate dalle parti in funzione dell’erogazione del finanziamento.

    Inoltre, la Suprema Corte ritiene non applicabile la maggiorazione del 2,1% sul tasso di mora, a fronte di una rilevazione meramente statistica e datata della Banca d’Italia.

    Anche con tale ordinanza, così come con la pronuncia a raffronto (sentenza n. 17447/2019) gli Ermellini affermano, in caso di superamento della mora sul tasso soglia, l’applicazione del tasso legale in sostituzione di quello moratorio.

    Nulla dice la Cassazione a proposito del tasso corrispettivo, ovvero se lo stesso rimanga valido o venga anch’esso travolto dall’effetto sanzionatorio dell’art. 1815, comma 2, c.c., poiché non oggetto di impugnazione, sebbene la Corte territoriale si fosse pronunciata sull’applicazione dell’interesse corrispettivo in caso di mora oltre soglia.

    Ciò nonostante, la Cassazione ha affrontato la questione osservando che sembrerebbe sostenibile, in caso di superamento del tasso soglia, la tesi dell’applicazione dell’art.1815, comma 2, c.c. ai soli interessi corrispettivi.

    7. Conclusioni

    Tutto quanto sin qui esposto e considerato conferma le attuali oscillazioni della giurisprudenza di legittimità, con inevitabili conseguenze presso i Giudici di merito in punto di certezza del diritto.

    Si auspica, quindi, un intervento chiarificatore a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che possa dirimere in maniera finalmente chiara e definitiva le oscillazioni giurisprudenziali fin qui esaminate, nel rispetto della vigente normativa antiusura.

    Redazione

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