C.T.P. di Milano (Sez. VIII – Piscitello, Longaretti, Grassi) – Ord. 5/10/2005 Una questione di legittimità costituzionale: “Il cottimo è compatibile con la funzione giurisdizionale e con la Costituzione?”.

agli interessi e? con vittoria delle spese processuali. ???? L?Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, si costituiva in giudizio con comparsa depositata ed inoltre chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. ???? Per l?Ufficio l?istanza del contribuente sarebbe stata un ?semplice

Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 116 “Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato

se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all’articolo 6, comma 2, a causa della differenza del costo della vita , disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all’articolo 3. 6. Si applica l’articolo 77 di intentare un’azione legale; b) l’assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonche’ l’esonero dalle spese processuali, comprese le spese

Rapporti fra giudice civile e sentenza della Corte dei Conti: la pronuncia del giudice ordinario sui fatti dai quali sia scaturito un danno erariale non preclude il loro riesame in sede contabile, stante l’autonomia del giudizio di responsabilità patrimo

in ordine alle spese processuali. ? PER QUESTI MOTIVI ? la Sezione giurisdizionale della Regione Toscana della Corte dei conti, definitivamente pronunciando , nulla per le spese processuali. ? Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito ? Cos? deciso in Firenze, nella camera di consiglio

* Il socio che non partecipa al ripianamento delle perdite si autoesclude dalla società. * L’aumento di capitale rientra nelle scelte insindacabili della società. * Nel caso di assemblea convocata ex art. 2447 c.c. (riduzione del capitale social

consegue la condanna dell’attore? al pagamento in favore della societ? convenuta? delle spese processuali che si liquidano in complessivi ? 7.245,44 oltre ? infondata e non provata la domanda proposta dall’attore; ? condanna ? CAIO al pagamento al pagamento delle spese processuali che si liquidano

Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; progressione economica orizzontale

dal 01.01.2002; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 3.500,00. Così deciso in Ragusa il 03.02.2005. Il Giudice del lavoro **************************