Il padre non versa il mantenimento ai figli? La madre non può chiedere gli alimenti ai suoceri

Redazione 07/05/18
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Se il padre non versa il mantenimento ai figli, deve provvedervi integralmente la madre, senza che possa chiedere la corresponsione degli alimenti ai suoceri.

E’ questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 10419 del 2 maggio 2018, respingendo il ricorso di una donna che aveva convenuto in giudizio i propri suoceri per la corresponsione degli alimenti in favore dei suoi due figli minori. Il Tribunale aveva dapprima accordato la richiesta, condannando i nonni a versare un assegno mensile ex art. 433 c.c. in favore dei nipoti, oltre alle spese di lite. I soccombenti, tuttavia, avevano proposto gravame in Corte d’appello, la quale accoglieva le loro ragioni per i motivi che seguono.

Nessun presupposto per gli alimenti

Premessa la natura sussidiaria dell’obbligazione alimentare da parte degli ascendenti, rispetto a quella dei genitori, i Giudici distrettuali non ritenevano comunque provato nessuno dei presupposti oggettivi della suddetta obbligazione alimentare, ossia: né l’incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei minori (essendo la madre titolare di un reddito da lavoro di euro 700,00, oltre alla proprietà della casa d’abitazione), né tanto meno la capacità dei nonni a far fronte agli alimenti (risultando che gli stessi vivevano della sola pensione del marito, di euro 1.500,00).

Obbligo di mantenimento dei figli, spetta primariamente ai genitori

Avverso la presente decisione, la nuora ricorreva in Cassazione. Ma i Supremi Giudici non hanno fatto che confermare quanto dedotto in secondo grado, stabilendo in particolar modo che l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente ed integralmente ai genitori. Sicché, se uno dei due – come nel caso de quo – non voglia o non possa adempiere ai propri doveri, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni globali di costui.

Obbligo degli ascendenti, sussidiario

Pertanto, concludono gli Ermellini, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli, va inteso prima di tutto nel senso che detto obbligo è comunque sussidiario e dunque subordinato rispetto a quella primario dei genitori. Ma va altresì inteso nel senso che non ci si può rivolgere ai nonni per avere un aiuto economico, per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è comunque in grado di mantenerli con i proventi del suo lavoro.

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