Nuovo regolamento ISVAP: istituita la funzione antiriciclaggio per le imprese di assicurazione

Redazione 30/05/12
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Anna Costagliola

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2012, n. 123, è stato pubblicato il regolamento 15 maggio 2012, n. 41 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) recante Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Regolamento dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all’art. 7, co. 2, del D.Lgs. 231/2007, che ha riordinato l’intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando, tra l’altro, i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell’ISVAP. Nello specifico, il citato art. 7, co. 2, prevede che l’ISVAP, d’intesa con Banca d’Italia e CONSOB, emani disposizioni circa l’organizzazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il Regolamento contiene dettami sull’organizzazione, sulle procedure, sulle articolazioni e sulle competenze delle funzioni aziendali di controllo, che tengono conto della specificità della materia dell’antiriciclaggio. Le disposizioni, in particolare quelle di cui al Capo II, Sezioni I, II, e IV, si pongono in linea di continuità con quelle di cui al Regolamento del 26 marzo 2008, n. 20, in tema di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione.

Gli organi sociali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono chiamati a definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio, a porre in atto misure organizzative e operative atte ad evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché a svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull’adeguato presidio dei rischi.

Vengono, infatti, previsti specifici presidi per il controllo del rischio di riciclaggio di finanziamento del terrorismo, richiedendosi alle imprese e agli intermediari assicurativi di dotarsi di risorse, procedure e funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. La regolamentazione è, inoltre, ispirata al principio di proporzionalità in modo che i destinatari possano dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura e le dimensioni dell’attività svolta e la relativa articolazione organizzativa.

Nell’ambito delle funzioni di controllo, con carattere di assoluta novità, è prevista l’istituzione della funzione antiriciclaggio, la cui organizzazione deve essere formalizzata con una specifica delibera dell’organo amministrativo il quale ne definisce compiti, responsabilità, modalità operative e frequenza di reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate. Le modalità di organizzazione della funzione, lasciate all’autonomia delle imprese, devono comunque assicurare l’indipendenza, professionalità e autorevolezza della funzione medesima. È previsto che l’attività della funzione venga periodicamente sottoposta a verifiche di audit da parte della funzione di revisione interna.

Indipendentemente dalla forma organizzativa prescelta, deve essere nominato dall’organo amministrativo un responsabile della funzione per la tutela della cui stabilità e indipendenza le imprese, in considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti, dovranno assicurare che nella normativa interna vengano definiti gli opportuni presidi.

Anche dipendenti, collaboratori, intermediari costituenti la «rete distributiva diretta» (agenti, banche, sim) nonché i broker possono provvedere a segnalare operazioni sospette destinate ad essere valutate dal legale rappresentante ovvero da un suo delegato. Qualora l’impresa opti per assegnare tale incarico ad un delegato del rappresentante legale, tale soggetto deve possedere idonei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette in aree operative.

Infine, allo scopo di accrescere la conoscenza della normativa antiriciclaggio e la consapevolezza delle correlate finalità e dei principi che ne sorreggono l’impianto, il nuovo regolamento prescrive alle imprese di porre in essere un’attenta opera di formazione del personale e dei collaboratori sugli obblighi previsti dalla medesima normativa. Specifici programmi di formazione devono essere previsti per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio: a tali dipendenti si richiede un continuo aggiornamento in merito all’evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

 

 

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