Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria

Lazzini Sonia 22/06/06
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La somma da garantire deve tener conto degli oneri della sicurezza!
 
Sarà da prestare altrettanta attenzione alle nuove regole in materia di appalto integrato!
 
Il Tar per la Puglia, Sezione Prima di Bari, con la sentenza numero 920 del 7 aprile 2001 legittima l’operato di una Stazione appaltante per non aver ammesso alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori, una ditta la cui polizza provvisoria non è stata considerata di importo sufficiente né consono al dettame della lex specialis del bando di gara.
L’errore è stato determinato dal considerare il 2% dell’importo della cauzione sull’importo dei lavori scorporato dagli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
Nella decisione che ci occupa i giudici amministrativi hanno sottolineato come che la presentazione di una cauzione inferiore al minimo previsto non integra gli estremi di una semplice irregolarità sanabile, ma di invalidità della stessa presentazione, come tale equiparabile alla mancata presentazione, a nulla rilevando, altrimenti, la fissazione dell’importo minimo.
 
Ora sulla base di questa decisione, sorge obbligatoria una piccola considerazione in merito ad un articolo del ddl numero s 1246 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (precedentemente C n. 2032 – approvato dalla Camera dei deputati il 13 marzo 2002 Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 marzo 2002) attualmente in discussione presso l’ ottava commissione permanente (Lavori Pubblici, Comunicazioni) del Senato
Recita infatti il ddl all’articolo sottoriportato:
 
Art. 7.(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)
(…)
i)                    all’articolo 19:
(…)
«1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo scelto tra almeno cinque soggetti individuati in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo»; (…)
 
Attenzione quindi che anche in questa futura fattispecie, l’ammontare della cauzione provvisoria dovrà corrispondere ad una certa percentuale da calcolarsi sull’interno importo dei lavori!!!
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA    ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 461 del 2001 proposto da *****
CONTRO
– il Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. *************** e dall’Avv. *************************, ed elettivamente domiciliato in Bari, Via Davanzati n.33, presso lo studio dell’Avv. ******** de’ ********;
– ***** snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. ************** ed elettivamente domiciliata in Bari, Via Q. Sella n.175, presso lo studio dell’Avv. ******* di *******;
per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Barletta, emesso in data 16.1.2001, nonché dell’aggiudicazione provvisoria avvenuta il 16.2.2001 a favore della ***** snc, e, ove occorra, del bando di gara del 21.12.2000 nella parte in cui indica in lire 16.640.000 l’importo della cauzione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e della ***** snc;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 4.4.2001, il **********************;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O   E D I R I T T O
Considerato che il ricorrente è stato escluso, avendo l’amministrazione aggiudicatrice ritenuto che la cauzione versata, di lire 16.600.000, pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori pari a lire 830.000.000, secondo le somme indicate dallo schema di bando allegato alla determinazione di indizione della gara, non era sufficiente, in quanto il bando di gara pubblicato aveva previsto un aumento del 2% dell’importo dei lavori, che corrispondeva pertanto alla somma di lire 832.000.000, facendo aumentare il minimo della cauzione a L.16.640.000;
Considerato che il ricorrente lamenta la esclusione, deducendone la illegittimità, in quanto la insufficienza della cauzione non è prevista a pena di esclusione né dal bando, né dalla legge;
Considerato che il ricorrente lamenta altresì l’eccesso di potere e la violazione del principio di buona fede, avendo fatto affidamento sul precedente importo indicato nello schema di bando, ed enunciando il principio in base al quale il responsabile del procedimento era tenuto a concedergli di integrare la polizza;
Considerato che il ricorrente lamenta che l’importo dei lavori deve essere depurato dalla misura fissa e non soggetta al ribasso concernente gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza;
Ritenuto che, tuttavia, l’importo dei lavori, per lire 832.000.000 senza detrazioni, dal quale si ricava l’importo della cauzione minima del 2% nella misura di lire 16.640.000, va determinato secondo la lex specialis costituita dal bando, non avendo alcuna rilevanza uno schema precedente;
Ritenuto che la presentazione della cauzione, stante la obbligatorietà della stessa prevista dal bando, deve ritenersi disposta a pena di esclusione;
Ritenuto che la presentazione di una cauzione inferiore al minimo previsto non integra gli estremi di una semplice irregolarità sanabile, ma di invalidità della stessa presentazione, come tale equiparabile alla mancata presentazione, a nulla rilevando, altrimenti, la fissazione dell’importo minimo;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la immediata decisione della causa ai sensi della legge 205/2000;
Considerato e ritenuto quanto sopra, rigetta il ricorso.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione I, rigetta il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4.4.2001

Lazzini Sonia

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