No responsabilità precontrattuale comunicazioni svincolo garanzie quale segnale interruzione trattativa

Lazzini Sonia 09/09/14
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La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione è connessa alla violazione delle regole di condotta tipiche della formazione del contratto e quindi non può che riguardare fatti svoltisi in tale fase;

perciò la responsabilità precontrattuale non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione._rilevano i sopra richiamati contenuti dell’avviso di ricerca immobiliare emesso dal Sevizio Patrimonio e Demanio della Provincia di Trento il quale, va sottolineato, sin dalle prime battute, si è riferito ad un esperimento di una ricerca di mercato, al fine di individuare immobili da acquisire per proprio conto o per società pubbliche controllate, dunque con una definizione già inizialmente possibilistica che lasciava spazio ad una sorta di ‘sondaggio’ sulla praticabilità dell’affare, senza indicare con nettezza la necessaria acquisizione di un immobile e, tanto meno, di un immobile specifico. _Per di più, l’atto che ha avviato il procedimento ha indicato specifiche modalità di presentazione delle offerte, indicando espressamente il dovuto inserimento, nel plico chiuso contenente l’offerta, di una dichiarazione con presa d’atto ed accettazione completa che, a seguito della presentazione della stessa, non sarebbe derivata per l’Amministrazione provinciale alcun obbligo all’acquisto ed alcun tipo di responsabilità._In quarto luogo, rileva l’atteggiamento di Ricorrente a fronte della nota in data 11 dicembre 2009, con la quale la s.p.a. Patrimonio del Trentino informava le ditte concorrenti di non essere più tenute al rinnovo delle garanzie fideiussorie._Sotto tale profilo, pur se risponde al vero che le determinazioni conclusive che hanno posto nel nulla la ricerca immobiliare sono state effettuate il 31 dicembre 2010, dunque oltre un anno dopo la nota che ha disposto lo svincolo dalle garanzie così già segnalando l’alta probabilità che la procedura avrebbe avuto un esito del tutto negativo – si deve affermare da un lato che le complesse caratteristiche tecniche dell’immobile ricercato già potevano giustificare di per sé un lungo lasso di tempo (trattandosi di individuare le scelte migliori per l’utilizzazione di ingenti somme di pubblico denaro), ma dall’altro vi è stata l’attesa di Ricorrente per tutto il corrispondente arco temporale: la società Ricorrente non ha attivato le ordinarie facoltà di sollecitazione o di interpello che può esercitare la parte che intenda diligentemente seguire le trattative in cui è stata coinvolta (fermo restando che la situazione in esame non può neppure essere trattata alla stregua di una trattativa civilistica)._Per di più, nel novembre 2009, quindi poco prima dello svincolo delle garanzie, la Provincia aveva comunicato ai concorrenti di aver attivato uno studio preliminare per la realizzazione di un distretto tecnologico sul territorio provinciale, già così delineando il probabile superamento dell’avviso di ricerca immobiliare._In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, le comunicazioni sullo svincolo delle garanzie e sull’attivazione di uno studio alternativo già avevano in sostanza rappresentato che le trattative a decorrere dal 1° gennaio 2010 sarebbero state interrotte e comunque che la società appellante principale si sarebbe potuta ritenere del tutto libera di porre in essere trattative o vendite con altri, senza che l’Amministrazione pubblica avrebbe potuto dire nulla in contrario._Lungi dal manifestarsi scarsamente trasparente o eccessivamente lenta, ad avviso della Sezione la complessiva attività amministrativa è risultata attenta nella valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e nella previsione di come impegnare risorse di ingente entità._L’accoglimento degli appelli incidentali comporta la riforma della sentenza impugnata, laddove questa aveva riconosciuto la sussistenza in astratto della responsabilità contrattuale della stazione appaltante._Le considerazioni sin qui svolte comportano altresì l’infondatezza delle tesi sostenute dell’appello principale concernenti l’asserita violazione da parte della P.A. del principio di buona fede nei confronti dell’appellante e la richiesta di risarcimento del danno: ravvisata la correttezza dell’operato dell’Amministrazione nella gestione delle trattative e rilevata la legittimità degli atti che ne hanno disposto la sostanziale cessazione al 31 dicembre 2009, risulta infondata ogni pretesa risarcitoria della appellante principale (decisione    numero  4272  del 21 agosto  2014 pronunciata dal Consglio di Stato )

 

N. 04272/2014REG.PROV.COLL.

N. 09948/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(…)

FATTO e DIRITTO

1. In data 9 maggio 2008 la s.p.a. Patrimonio del Trentino, ente societario strumentale della Provincia autonoma di Trento (di seguito: ******), aveva indetto un “avviso di ricerca immobiliare” per l’acquisto di un immobile, già realizzato o da realizzare, da adibire ad uso uffici e laboratori, “per una società che dispone di un organico di circa 350 dipendenti”, ovverosia come poi appurato, della sede della s.p.a. Informatica Trentina..

L’”avviso di ricerca immobiliare” rappresentava a tutti gli effetti una gara ufficiosa, per partecipare alla quale i soggetti interessati avrebbero dovuto presentare entro il 19 dicembre 2008 un’offerta tecnica ed un’offerta economica corredata, oltre che da tutta la documentazione relativa all’edificio già realizzato o progettato, anche da una polizza fideiussoria e da una “dichiarazione a mantenere valida la propria offerta almeno fino al 31 dicembre 2009, con presa d’atto ed accettazione completa che, a seguito della presentazione della stessa, non sarebbe derivato per Patrimonio del Trentino S.p.A. alcun obbligo all’acquisto ed alcun tipo di responsabilità”.

La s.r.l. Ricorrente Costruzioni, quale proprietaria di un ampio terreno in località Spini di Gardolo, in zona industriale, presentava la propria offerta, corredata dal progetto dell’edificio da costruire; tale offerta economica prevedeva due soluzioni alternative, rispettivamente al prezzo di €. 28.950.000 e di €. 26.900.000.

Seguivano scambi di comunicazioni e richieste di chiarimenti tecnici da parte della s.p.a. Patrimonio del Trentino ed il 22 settembre 2009 la ricorrente offriva un ribasso del 15% sul prezzo inizialmente offerto.

La Ricorrente Costruzioni aveva ricevuto, nel frattempo, due offerte di acquisto del proprio terreno: una il 29 settembre 2009 dalla s.r.l. *******, per 500 euro a mq., l’altra il 4 novembre 2009 dalla s.r.l. *******************, per 650 euro a mq., cui non veniva dato seguito nell’asserita speranza di ottenere l’aggiudicazione della gara.

Peraltro, in data 11 dicembre 2009 la s.p.a. Patrimonio del Trentino comunicava a tutte le partecipanti alla gara che, “nonostante la procedura stessa sia ancora in corso, la Scrivente non ritiene necessario richiedere il rinnovo delle polizze fideiussorie … a garanzia dell’impegno di stipula del contratto di vendita da parte del soggetto selezionato”.

Tale missiva preludeva all’emanazione, in data 31 dicembre 2010, dell’atto con cui veniva comunicato alla Ricorrente che l’offerta migliore era risultata quella della s.p.a. Controinteressata Cav. ******, ma che la gara veniva revocata senza stipula di alcun contratto, essendo nel frattempo sopravvenute ragioni ostative di pubblico interesse.

Queste consistevano nell’opportunità di realizzare un distretto tecnologico ICT, dove insediare anche la s.p.a. Informatica Trentina (come emerso nelle relazioni tra la P.A.T. e Patrimonio del Trentino S.p.A., questo polo strategico sarebbe dovuto essere localizzato nell’area “ex Italcementi”, previa sua riqualificazione).

2. L’atto del 31 dicembre 2010 veniva impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino per l’asserita illegittimità del procedimento di revoca, in quanto svoltosi senza l’osservanza dei principi delle gare pubbliche, unitamente ad una domanda risarcitoria fondata sull’affermata responsabilità precontrattuale dell’Ente resistente e quantificata complessivamente in euro 4.207.000,00, anche per danno da ritardo e perdita di chance.

Con motivi aggiunti, successivamente notificati in relazione ai documenti prodotti in giudizio dalla P.A.T., la Ricorrente lamentava:

a) la mancata esclusione dell’offerta della s.p.a. Controinteressata Cav. ******, virtuale vincitrice della gara, che avrebbe presentato gravi carenze, soprattutto per quanto riguarda l’altezza dei locali inferiore a quella minima di mt. 3;

b) la sottovalutazione della propria offerta, che avrebbe meritato un punteggio più elevato.

In entrambi i casi, la ricorrente sosteneva che si sarebbe piazzata al primo posto, anziché al secondo, nella graduatoria formata dalla commissione di gara.

Con ulteriori motivi aggiunti, la ricorrente insisteva sulla domanda al risarcimento del danno asseritamente subito per responsabilità extracontrattuale.

Le intimate s.p.a. Patrimonio del Trentino e ******, costituite in giudizio, hanno contestato la fondatezza delle tesi sostenute dalla Ricorrente Costruzioni, vista la riserva della facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione senza pretesa alcuna da parte degli offerenti, ed anche in punto quantificazione, sia la loro ammissibilità, perché in ogni caso l’aggiudicazione sarebbe spettata alla s.p.a. Controinteressata Cav. ******.

Si è costituita in giudizio anche la s.p.a. Informatica Trentina., eccependo il difetto della propria legittimazione passiva.

3. Con la sentenza n. 215 del 27 luglio 2011, il TAR di Trento estrometteva dal giudizio la s.p.a. Informatica Trentina, in quanto priva di legittimazione passiva, e quindi perveniva al rigetto del ricorso tramite una decisione articolata.

Da un punto di vista generale, il Collegio non riteneva la revoca illegittima poiché, a prescindere dalla circostanza che l’ente societario procedente si era riservata, nel controverso “Avviso di ricerca immobiliare”, la facoltà di non procedere ad alcun acquisto, le ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca, sufficientemente espresse nel relativo provvedimento ed emergenti dalla documentazione versata in giudizio, non potevano considerarsi pretestuose, ma al contrario giustificate e coerenti.

Esse erano riconducibili alla “realizzazione di un distretto tecnologico ICT (information comunication technology) sul territorio provinciale, al fine di far nascere anche logisticamente un sistema tecnologico integrato di cui Informatica Trentina, per la parte pubblica, avrebbe rappresentato la società “in house providing” degli enti pubblici del Trentino e provenivano da nuovi indirizzi in tal senso scaturenti dalla P.A.T., di cui la s.p.a. Patrimonio del Trentino costituisce ente societario strumentale.

Perciò il provvedimento di revoca per sopravvenute ragioni di pubblico interesse poteva ritenersi adottato in costanza di ragioni che ne permettevano l’adozione.

Ma d’altro lato si doveva verificare se la condotta mantenuta nella vicenda avesse rispettato gli obblighi di buona fede e di correttezza, imposti nello svolgimento delle trattative dall’art. 1337 s. c., fonte di responsabilità precontrattuale, come contrariamente insinuato dalla Ricorrente e se la s.p.a. Patrimonio del Trentino fosse scaduta nell’arbitrio.

Occorreva quindi verificare se nella condotta tenuta dall’ente societario procedente fossero o meno ravvisabili gli estremi della mancanza di correttezza e di buona fede, poiché, pur se le parti sono libere di recedere dalle trattative e di non prestare il consenso all’accordo definitivo, tutti i soggetti devono essere tutelati nel non essere coinvolti in trattative inutili ed in una rottura delle trattative con violazione della regola di condotta stabilita dall’art. 1337 c.c., che costituisce fonte di responsabilità precontrattuale, anche in capo alla P.A..

Visti tali principi, il TAR affermava che non appariva dubbio che la condotta tenuta dalla società procedente fosse stata caratterizzata da incertezza, scarsa trasparenza ed eccessiva durata.

E infatti, mentre l’11 dicembre 2009, la ******à procedente aveva comunicato a tutte le partecipanti alla gara che, “nonostante la procedura stessa sia ancora in corso, la Scrivente non ritiene necessario richiedere il rinnovo delle polizze fideiussorie … a garanzia dell’impegno di stipula del contratto di vendita da parte del soggetto selezionato”, solo in data 31 dicembre 2010, dopo circa un anno, si era proceduto alla revoca, nonostante fosse previsto che le offerte avrebbero vincolato le offerenti fino al 31 dicembre 2009, quindi la decisione di chiudere negativamente le trattative era intervenuta largamente oltre il termine entro cui la gara si sarebbe dovuta concludere.

Ciò – ad avviso del TAR – rivelava una palese mancanza di correttezza, dato che nulla era stato nelle more comunicato sulle future diverse strategie della s.p.a. Patrimonio del Trentino e in questo atteggiamento inerte ed evasivo potevano essere ravvisati gli elementi tipici della culpa in contrahendo.

In via di principio doveva perciò essere affermata la responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. della s.p.a. Patrimonio del Trentino nello svolgimento delle trattative con la ricorrente per la vendita dell’immobile, ma la Ricorrente non aveva però dimostrato l’effettiva sussistenza del danno da risarcire, fatto dovuto in forza del principio generale sancito dall’art. 2697 c.c., il quale si applica nel caso di ravvisata responsabilità aquiliana, di cui la responsabilità precontrattuale costituisce una species.

Al fine di ottenere il risarcimento per lucro cessante o perdita di chance, è sempre necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza del danno almeno verosimile, nonché di un idoneo nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto (nella specie: vendita aliunde del terreno) e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita.

Nel caso di specie la Ricorrente Costruzioni ha evocato la perdita di occasioni di guadagno, le offerte ricevute il 29 settembre 2009 dalla s.r.l. New.co. per 500 euro a mq. ed il 4 novembre 2009 dalla s.r.l. ******************* per 650 euro a mq., cui essa non avrebbe dato seguito nella speranza di ottenere l’aggiudicazione della gara: ma tali offerte erano state formulate in un periodo in cui la ricorrente si era vincolata a mantenere ferma l’offerta presentata nella gara, lasso di tempo in cui alcuna trattativa poteva essere avviata, se non violando gli obblighi assunti.

Quanto al danno emergente, cioè ai costi di partecipazione alla gara, esso non poteva essere riconosciuto in base al consolidato orientamento secondo cui la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica comporta per le imprese dei costi che restano a loro carico, sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione, sia in caso di perdita della chance di aggiudicarsele. Inoltre risulta infondata la pretesa a vedersi riconosciuto un risarcimento degli interessi passivi sopportati per il precedente acquisto del terreno, poiché la questione non è direttamente attinente con la gara e la trattativa in controversia.

4. Con appello in Consiglio di Stato notificato il 7 dicembre 2011, la s.r.l. Ricorrente Costruzioni impugnava la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino, sostenendo in primo luogo l’erroneità dell’estromissione per carenza di legittimazione passiva della s.p.a. Informatica Trentina, visto che da un lato la sua presenza in giudizio si giustifica per i suoi rapporti con l’appellante danneggiato e che dall’altro proprio questa società si era resa responsabile con condotte dilatorie dell’abnorme prolungamento dei tempi, infine pregiudizievole per la conclusione del contratto; in secondo luogo la revoca della gara a due anni dall’attestazione delle offerte non era assistita da una corretta e sufficiente motivazione, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, e soprattutto era scaturita da ragioni estranee all’oggetto della gara stessa; in terzo luogo, volendo in ipotesi ritenere legittima tale revoca, doveva riconoscersi la sussistenza del profilo relativo alla valutazione del comportamento dell’Amministrazione, con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza, poiché, pur se le parti sono libere di recedere, va anche riconosciuto il rilievo dell’altrui affidamento: la condotta sfuggente ed evasiva delle controparti pubbliche – attuatasi con la dichiarazione di non necessità di rinnovare polizze fideiussorie un anno prima dell’adozione delle determinazioni conclusive – dimostravano la culpa in contraendo almeno per la parte concernente l’interesse negativo, non riconosciuto spettante dalla sentenza impugnata nonostante la sussistenza di prove inconfutabili.

La Ricorrente specificava di seguito i contenuti dei danni subiti ed asseritamente da risarcire, ivi compreso il danno da ritardo, e concludeva l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.

Si costituivano in giudizio la Provincia autonoma di Trento, la s.p.a. Patrimonio del Trentino e la s.p.a. Informatica Trentina.

La Provincia e la s.p.a. Patrimonio del Trentino hanno proposto distinti atti di appello incidentale, contestando le ragioni della Ricorrente ed affermando la piena correttezza del proprio comportamento, oltre quindi quanto affermato nella sentenza impugnata, ed hanno chiesto il rigetto dell’appello e anche la riforma della sentenza di primo grado, laddove questa riconosceva la responsabilità precontrattuale della Patrimonio del Trentino S.p.A.

La Provincia di Trento, in particolare, evidenziava l’insussistenza della responsabilità precontrattuale prima della scelta del contraente, visto che nel caso di specie non vi era stata ancora l’aggiudicazione definitiva, richiamava l’espresso disposto dell’avviso di ricerca immobiliare, in cui la s.p.a. Patrimonio del Trentino si era riservata la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza che l’azionamento di tale facoltà potesse comportare profili risarcitori in capo alla stessa, richiamava la circostanza della avvenuta liberazione delle imprese dall’esigenza di rinnovare le polizze fideiussorie (liberazione riguardante tutte le concorrenti e non solo Ricorrente, fatto rilevante proprio in vista di altri scenari come poi effettivamente accaduto), la congruità dei tempi delle decisioni dato il loro carattere, la buona fede della stazione appaltante nella ricerca della migliore soluzione per la collettività, da ultimo il fatto che comunque Ricorrente non poteva godere di quella posizione tipica del contraente configurato dall’art. 1337 c.c., visto che il punteggio maggiore era stato assegnato alla s.p.a. Controinteressata Cav. ******, con tutte le conseguenze risarcitorie.

La s.p.a. Patrimonio del Trentino lamentava l’estromissione della s.p.a. Informatica Trentina, visto il suo ruolo determinante ai fini dell’acquisto dell’immobile e la mancata attivazione di Ricorrente a fronte della liberazione dalle garanzie, ed infine richiamava anch’essa i contenuti dell’avviso di ricerca immobiliare e la collocazione in graduatoria di Ricorrente rispetto alla Controinteressata, collocazione per la quale non potevano conseguire gli effetti dell’art. 1337 c.c.

All’udienza del 20 maggio 2014 la causa è passata in decisione.

5. Ritiene il Collegio che i due appelli incidentali – da esaminare con priorità per evidenti ragioni processuali – debbano essere accolti.

In primo luogo, ed il profilo di censura può anche essere ritenuto assorbente, l’appellante Ricorrente seguiva in graduatoria la ditta Controinteressata, dunque la stessa Ricorrente non aveva maturato quella situazione legittimante per dedurre la violazione dei propri diritti soggettivi contenuti dall’art. 1337 c.c.; va aggiunto che in primo grado la Ricorrente aveva censurato la collocazione della Controinteressata, sollevando profili di illegittimità contenuti all’offerta tecnica di questa, ma detti profili sono stati assorbiti in primo grado e non sono stati più riproposti in appello.

In secondo luogo, va richiamata la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per la quale la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione è connessa alla violazione delle regole di condotta tipiche della formazione del contratto e quindi non può che riguardare fatti svoltisi in tale fase; perciò la responsabilità precontrattuale non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare un interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione.

In terzo luogo, rilevano i sopra richiamati contenuti dell’avviso di ricerca immobiliare emesso dal Sevizio Patrimonio e Demanio della Provincia di Trento il quale, va sottolineato, sin dalle prime battute, si è riferito ad un esperimento di una ricerca di mercato, al fine di individuare immobili da acquisire per proprio conto o per società pubbliche controllate, dunque con una definizione già inizialmente possibilistica che lasciava spazio ad una sorta di ‘sondaggio’ sulla praticabilità dell’affare, senza indicare con nettezza la necessaria acquisizione di un immobile e, tanto meno, di un immobile specifico.

Per di più, l’atto che ha avviato il procedimento ha indicato specifiche modalità di presentazione delle offerte, indicando espressamente il dovuto inserimento, nel plico chiuso contenente l’offerta, di una dichiarazione con presa d’atto ed accettazione completa che, a seguito della presentazione della stessa, non sarebbe derivata per l’Amministrazione provinciale alcun obbligo all’acquisto ed alcun tipo di responsabilità.

In quarto luogo, rileva l’atteggiamento di Ricorrente a fronte della nota in data 11 dicembre 2009, con la quale la s.p.a. Patrimonio del Trentino informava le ditte concorrenti di non essere più tenute al rinnovo delle garanzie fideiussorie.

Sotto tale profilo, pur se risponde al vero che le determinazioni conclusive che hanno posto nel nulla la ricerca immobiliare sono state effettuate il 31 dicembre 2010, dunque oltre un anno dopo la nota che ha disposto lo svincolo dalle garanzie così già segnalando l’alta probabilità che la procedura avrebbe avuto un esito del tutto negativo – si deve affermare da un lato che le complesse caratteristiche tecniche dell’immobile ricercato già potevano giustificare di per sé un lungo lasso di tempo (trattandosi di individuare le scelte migliori per l’utilizzazione di ingenti somme di pubblico denaro), ma dall’altro vi è stata l’attesa di Ricorrente per tutto il corrispondente arco temporale: la società Ricorrente non ha attivato le ordinarie facoltà di sollecitazione o di interpello che può esercitare la parte che intenda diligentemente seguire le trattative in cui è stata coinvolta (fermo restando che la situazione in esame non può neppure essere trattata alla stregua di una trattativa civilistica).

Per di più, nel novembre 2009, quindi poco prima dello svincolo delle garanzie, la Provincia aveva comunicato ai concorrenti di aver attivato uno studio preliminare per la realizzazione di un distretto tecnologico sul territorio provinciale, già così delineando il probabile superamento dell’avviso di ricerca immobiliare.

In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, le comunicazioni sullo svincolo delle garanzie e sull’attivazione di uno studio alternativo già avevano in sostanza rappresentato che le trattative a decorrere dal 1° gennaio 2010 sarebbero state interrotte e comunque che la società appellante principale si sarebbe potuta ritenere del tutto libera di porre in essere trattative o vendite con altri, senza che l’Amministrazione pubblica avrebbe potuto dire nulla in contrario.

Lungi dal manifestarsi scarsamente trasparente o eccessivamente lenta, ad avviso della Sezione la complessiva attività amministrativa è risultata attenta nella valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e nella previsione di come impegnare risorse di ingente entità.

6. L’accoglimento degli appelli incidentali comporta la riforma della sentenza impugnata, laddove questa aveva riconosciuto la sussistenza in astratto della responsabilità contrattuale della stazione appaltante.

Le considerazioni sin qui svolte comportano altresì l’infondatezza delle tesi sostenute dell’appello principale concernenti l’asserita violazione da parte della P.A. del principio di buona fede nei confronti dell’appellante e la richiesta di risarcimento del danno: ravvisata la correttezza dell’operato dell’Amministrazione nella gestione delle trattative e rilevata la legittimità degli atti che ne hanno disposto la sostanziale cessazione al 31 dicembre 2009, risulta infondata ogni pretesa risarcitoria della appellante principale.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della s.p.a. Patrimonio del Trentino e della Provincia autonoma di Trento, mentre possono essere compensate nei confronti della s.p.a. Informatica Trentina, vista la minima attività difensiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie gli appelli incidentali e respinge l’appello principale n. 9948 del 2011 e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 8.000,00 (quattromila/00) oltre a oneri di legge, di cui 4.000 a favore della s.p.a. Patrimonio del Trentino e 4.000 a favore della Provincia Autonoma di Trento, mentre le compensa nei confronti della s.p.a.Informatica Trentina.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

********************, Consigliere

***************, Consigliere

**************, Consigliere

*****************, ***********, Estensore

 

   

 

   

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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