Nel momento in cui le opere garantite furono eseguite, e ciò venne dimostrato con l’esibizione del certificato di collaudo al Comune, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 8 della convenzione, avrebbe dovuto restituire il documento relativo alla fideiussione

Lazzini Sonia 09/06/11
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Svincolo della cauzione – obbligazione di eseguire alcune opere – accertato l’adempimento vige l’obbligo per il Comune di restituire la cauzione – non vi è riconoscimento dell’eventuale danno patito da ritardato svincolo – se non vi è espressa pattuizione, la garanzia si autosvincola con l’adempimento – appalti pubblici: svincolo automatico solo per aggiudicatario – per altri vale comma 9 articolo 75 del codice dei contratti

nel momento in cui le opere garantite furono eseguite, e ciò venne dimostrato con l’esibizione del certificato di collaudo al Comune, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 8 della convenzione, avrebbe dovuto restituire il documento relativo alla fideiussione

nessuna garanzia fosse prevista anche per il contributo di sistemazione del parco, sia in base al contenuto complessivo del contratto, nel quale ove la fideiussione è richiesta lo si dice, sia in base alla regola interpretativa speciale dell’art. 1937, per cui la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, e quindi risultare in modo inequivocabile, come ribadito per tutte da Cass. civ. sez. III 30 ottobre 2008 n°26064.

La prospettazione della ricorrente stessa è peraltro, ad avviso del Collegio, infondata quanto alle conseguenze risarcitorie che l’ inadempimento della restituzione della cauzione pretende di trarre, sì che le domande relative vanno respinte

In termini del tutto generali, è ben noto che la fideiussione, in quanto garanzia personale, è accessoria al debito garantito, e quindi si estingue in primo luogo allorquando il debito garantito più non esiste perché è stato adempiuto; ciò in via automatica, senza bisogno di speciali formalità. Di conseguenza, in caso di controversia sul punto fra le parti interessate, l’eventuale pronuncia dell’autorità giudiziaria è di accertamento, e non costitutiva: dà atto dell’avvenuta estinzione, ma non la produce per forza propria. Dalle vicende della fideiussione, vanno poi secondo logica tenute distinte le vicende dell’eventuale documento dal quale la fideiussione risulti, in primo luogo perché la sua esistenza è, appunto, del tutto eventuale, seppure normale nella prassi. Nessuna norma infatti impone che per prestare la fideiussione sia necessaria a qualunque titolo la forma scritta

Ove pertanto, come nel caso di specie, la fideiussione risulti da un documento scritto dato in custodia al creditore garantito, l’obbligazione di restituirlo all’estinzione della garanzia è senz’altro assistita da una congrua causa, dato che adempie ad un fine di chiarezza dei rapporti, ma è del tutto indipendente dall’estinzione della fideiussione, nel senso che diviene esigibile ove tale fattispecie si verifichi, ma non concorre certo a produrla. In altri termini, la fideiussione può benissimo essere estinta senza che il relativo documento sia ancora stato restituito.

Tale dissociazione fra il venir meno dell’efficacia di una data fattispecie negoziale e la sorte del documento che ne costituisce prova non è del resto ignota all’ordinamento, che la prevede in modo esplicito in almeno un caso. Ci si riferisce al disposto dell’art. 1397 c.c., per cui “il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati”: si è evidentemente in presenza di una procura già estinta, e quindi inefficace, il cui documento costitutivo o probatorio è ancora in mano al rappresentante; per evitarne immaginabili usi impropri, al limite truffaldini, il legislatore impone di restituirlo, anche se esso non ha più il suo originario valore.

La regola descritta può benissimo essere derogata, dato che lo permettono sia la norma dell’art. 1352 sulle forme volontarie, sia, in termini ancora più generali, lo stesso art. 1321, per cui l’accordo fra le parti può anche “regolare” il rapporto giuridico, ovvero conferire un dato significato giuridico ad una condotta che di norma non lo rivestirebbe. Le parti potrebbero quindi pattuire che una data fideiussione consti da un documento scritto affidato al creditore e che essa, pur dopo l’adempimento del debito garantito, si estingua solo allorquando il creditore stesso provveda a restituire il documento. Simile pattuizione sarebbe però oltremodo gravosa, in quanto rimetterebbe, in sostanza, all’apprezzamento positivo del creditore l’adempimento, e quindi dovrebbe constare da un patto espresso, né potrebbe certo essere introdotta in via presuntiva dall’interprete

In tali termini, si deve quindi concludere che alla data del 18 luglio 1996, allorquando il debito garantito era stato adempiuto, la fideiussione si estinse in via automatica: la ricorrente avrebbe da tal data legittimamente potuto non sostenere più i costi relativi, informando la banca della sua volontà in merito, e ove convenuta in giudizio dalla banca stessa, ovvero dal Comune, si sarebbe potuta difendere, appunto, allegando e provando l’estinzione delle proprie obbligazioni e quindi della garanzia stessa, che il giudice avrebbe accertato ora per allora. Non avendo per propria scelta, di cui com’è ovvio non rilevano i motivi, agito in tal senso, e avendo continuato a sostenere i costi in questione, non può ora pretenderne il ristoro a titolo di danno, in base al noto principio imputet sibi.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 276 del 16 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia

N. 00276/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01036/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2008, proposto da***

contro***

nei confronti di***

in punto:

risarcimento danni;

ricorso trattenuto in decisione sulle seguenti

conclusioni:

per la ricorrente, come da ricorso introduttivo,

in via principale di merito, accertato l’adempimento a far data dal 18 luglio 1996 da parte della ricorrente delle obbligazioni garantite da fideiussione rilasciata dalla Garante di cui alla convenzione urbanistica 26 giugno 1991 e accertata l’esigibilità dell’obbligo da parte del Comune di Brescia di restituire la fideiussione stessa, nonché l’inadempimento relativo, condannarsi il Comune stesso a risarcire alla ricorrente il danno nella misura di € 6.000 per costi amministrativi e di € 43.719/90 per commissioni corrisposte alla Garante, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al pagamento, oltre al maggior danno di cui all’art. 1224 comma 1 c.c., con vittoria di spese;

in via subordinata di merito, ferme le precedenti domande non incompatibili, accertare la nullità della clausola di cui all’articolo 8 secondo comma della citata convenzione, nella parte in cui lasci al comportamento insindacabile del Comune la restituzione della fideiussione;

in via istruttoria, ammettersi CTU per determinare gli importi pagati dalla ricorrente al Banco di Roma a titolo di commissioni dal 18 luglio 1996 al 15 luglio 2004; ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova, senza inversione dell’onere relativo: a) ALFA 73 e poi Ricorrente S.p.A. hanno pagato al sistema del credito un interesse passivo al tasso del 9,830% nel periodo compreso dall’anno 1996 all’anno 2003; b) le opere di cui alla convenzione documento 3 e garantite dalla fideiussione, una volta ultimate nell’anno 1996 sono state in consentaneità fruite dal civis, essendo state poste a disposizione subito della cittadinanza, che le ha utilizzate trattandosi di strade, verde e marciapiedi; c) Ricorrente ha sostenuto costi amministrativi per la gestione della vicenda de qua dal 18 luglio 1996 ad oggi pari ad 6.000; testi sui capitoli a) e b) il rag. *************** di Brescia, sul capitolo b) l’ing. ************ di Brescia e il legale rappresentante della F.lli Arici S.r.l. di *******;

per il Comune intimato, come da memoria 10 dicembre 2010,

nel merito, respingersi ogni domanda avversaria, con vittoria di spese;

in via istruttoria, non ammettersi la CTU e i mezzi di prova dedotti dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. ************************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 7 ottobre 2008, la Ricorrente S.p.a. ha premesso che una società da essa successivamente incorporata, la ALFA 73 S.p.A., ha concluso con il Comune di Brescia una convenzione urbanistica, atto 26 giugno 1991 rep. n°32740 racc. n°10474 ***************, di Brescia, che prevedeva a carico di essa talune obbligazioni assistite da garanzia fideiussoria, rilasciata a favore del medesimo Comune di Brescia dall’allora Garante, oggi Garante; ha ancora premesso che la ALFA 73, ritenendo di avere adempiuto alle obbligazioni garantite, ha più volte chiesto al Comune di Brescia la restituzione della garanzia fideiussoria, senza ottenerla; ha pertanto affermato, quale successore della ALFA 73, di avere a cagione di ciò subito un danno ingiusto, rappresentato dai costi amministrativi sopportati e dalle commissioni pagate all’istituto bancario per mantenere efficace la fideiussione oltre il termine dovuto; ha pertanto concluso come in epigrafe, domandando il ristoro del danno asseritamente patito.

Ha resistito alla domanda il Comune di Brescia, con memoria formale 28 novembre 2008 e memoria 10 dicembre 2010, nelle quali ha concluso pure come in epigrafe, sostenendo che non vi fosse stato dalla parte dell’amministrazione inadempimento alcuno.

Con memorie 10 e 22 dicembre 2010, la ricorrente ha ribadito le proprie tesi.

All’udienza del giorno 12 gennaio 2011, le parti concludevano come in epigrafe e la Sezione tratteneva infine la causa in decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini di cui appresso.

1. In primo luogo, ad avviso del Collegio, la causa si presenta già documentalmente istruita; vanno quindi disattese in quanto superflue le istanze istruttorie di cui alle conclusioni della ricorrente riportate in epigrafe.

2. In base ai documenti prodotti, pertanto, i fatti di causa vanno ricostruiti così come segue. Con atto 26 giugno 1991, rep. n°32740 racc. n°10474 *************** di Brescia, registrato ivi il 10 luglio successivo al n°4193 atti pubblici, il Comune di Brescia da un lato, e numerosi altri soggetti privati dall’altro, fra i quali la ALFA 73 S.p.A., ebbero a concludere una convenzione di lottizzazione relativa al piano attuativo “comparto N” del quartiere cittadino di “Brescia 2” (doc. 3 ricorrente, copia convenzione; doc. 11 ricorrente, copia delibera Giunta comunale 9 ottobre 1997 n°1990, ove denominazione e ubicazione del comparto). Non è poi contestato in causa che la ALFA 73 sia società successivamente incorporata nell’odierna ricorrente Ricorrente S.p.A., la quale per espresso disposto dell’art. 20504 bis comma 1 c.c. è subentrata negli obblighi e diritti della prima, fra i quali appunto quelli derivanti dalla convenzione predetta.

3. Ciò posto, la convenzione di lottizzazione, al proprio art. 8 (doc. 3 ricorrente cit., pp. 23-24) dispone letteralmente, per quanto qui interessa: “ a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, i lottizzanti hanno costituito garanzia finanziaria mediante produzione dei seguenti atti di fideiussione…. ALFA 73 società per azioni: fideiussione Banco di Roma S.p.a. di lire 832.694.000…. la garanzia potrà essere restituita dalla Ragioneria del Comune dietro semplice esibizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere cui la garanzia si riferisce….”. Parimenti, non è poi controverso in causa che la fideiussione rilasciata dalla ALFA 73 sia quella di cui ai documenti 1 e 2 della ricorrente, rappresentati da una richiesta di rilascio della stessa indirizzata dalla ALFA al Banco di Roma e dalla risposta affermativa di quest’ultimo, per lettera con firma autenticata con atto 30 maggio 1991 rep. n°58012 **************** di Brescia.

4. In tali termini, la descritta clausola di cui all’art. 8 della convenzione va anzitutto interpretata, alla luce del testo complessivo della stessa, come prevede l’art. 1363 c.c., per stabilire quali siano esattamente gli “obblighi” cui la garanzia si riferisce. In proposito, a semplice lettura del doc. 3 ricorrente, si osserva allora che la convenzione prevede, a carico dei privati lottizzanti distinti obblighi di esecuzione di una serie di opere, che in generale corrispondono a tutto quanto serve a rendere completo e funzionale un nuovo quartiere cittadino. Che la garanzia si riferisca alle obbligazioni relative, e non ad altre pure previste dalla convenzione, come ad esempio quelle di cessione delle aree e di pagamento dei contributi di concessione, si ricava dallo stesso art. 8, che nei termini riportati ricollega la “restituzione” della garanzia, impregiudicata per ora la questione del significato di tale termine, proprio alla buona esecuzione di “opere”, non già ad adempimenti di altra natura.

5. In dettaglio, si tratta in primo luogo delle “opere di urbanizzazione primaria” di cui all’art. 1 (doc. 3 ricorrenti, p. 10), distinte in “opere di competenza del Comune a livello locale” (ibidem, art. 1.1.) e in “opere di competenza non comunale… relative ai servizi tecnologici esclusi dal computo degli oneri di urbanizzazione” (doc. 3 ricorrente, p. 11 art. 1.2.). Si tratta poi delle “opere di urbanizzazione secondaria” di cui all’art. 2 (doc. 3 ricorrente, p. 16), a loro volta distinte in “opere di competenza del Comune” (ibidem, art. 2.1.) e in “opere di urbanizzazione secondaria con servitù di uso pubblico” (doc. 3 ricorrente, p. 19 art. 2.2.). Si tratta infine del “contributo straordinario per la realizzazione del parco” previsto all’art. 3, a mente del quale “i lottizzanti si impegnano ad eseguire opere di sistemazione e/o arredo del parco a richiesta del Comune… per un ammontare massimo di lire 100.000.000 (centomilioni)” (doc. 3 ricorrente, p. 20).

6. Sempre dalla lettera del documento contrattuale, emerge poi che non tutte le obbligazioni afferenti alle suddette opere si intendevano garantite dalla fideiussione. Tale garanzia è espressamente prevista per le opere di urbanizzazione primaria di competenza del Comune, per le quali si dice, a p. 14 in alto della convenzione: “Fideiussione; al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione delle opere sopra descritte, è stata costituita garanzia fideiussoria pari al cento per cento dell’importo delle opere medesime”. La stessa garanzia è poi prevista per le opere di urbanizzazione secondaria di competenza del Comune, per le quali, a p. 19 dell’atto, si legge clausola di identico tenore. Viceversa, per le opere di urbanizzazione primaria di competenza non comunale e per le opere di urbanizzazione secondaria con servitù di uso pubblico, alle pp. 16 in alto e 20 sestultimo rigo dell’atto, si legge espressamente che “non è richiesta alcuna garanzia fideiussoria”.

7. In tali termini, è allora conforme a logica affermare che nessuna garanzia fosse prevista anche per il contributo di sistemazione del parco, sia in base al contenuto complessivo del contratto, nel quale ove la fideiussione è richiesta lo si dice, sia in base alla regola interpretativa speciale dell’art. 1937, per cui la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, e quindi risultare in modo inequivocabile, come ribadito per tutte da Cass. civ. sez. III 30 ottobre 2008 n°26064.

8. Da ciò discende, come logica conseguenza, che nel momento in cui le suddette opere garantite furono eseguite, e ciò venne dimostrato con l’esibizione del certificato di collaudo al Comune, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 8 della convenzione, avrebbe dovuto restituire il documento relativo alla fideiussione. Per la precisione, ciò sarebbe dovuto avvenire già il 18 luglio 1996, ovvero alla data in cui certo ing. ************, direttore dei lavori, rese noto al Comune di avere controfirmato il verbale di collaudo in questione, redatto con esito positivo dall’ing. *********, incaricato dal Comune medesimo (doc. 4 ricorrente, copia lettera ing. Dotti citata e non contestata dal Comune quanto al fatto storico).

9. Viceversa, il Comune provvide a restituire il documento in parola soltanto il 15 luglio 2004, come da doc. 23 ricorrente, pure non contestato dal Comune quanto al fatto storico. Il Comune infatti, come risulta dalla nutrita corrispondenza intercorsa – si vedano in particolare la lettera 26 gennaio 1998 con allegata la citata deliberazione della Giunta 1990/1998, doc. 11 ricorrenti, e la lettera 17 gennaio 2001, doc. 14 ricorrenti- ritenne che la fideiussione dovesse valere non solo per le opere di cui si è detto, ma per tutte indistintamente le opere e le obbligazioni previste dalla convenzione, financo per il contributo alla realizzazione del parco, e di conseguenza trattenne il documento sino a loro completamento. Tale condotta, alla stregua di quanto dimostrato circa l’oggetto della garanzia, era però ingiustificata, e costituisce inadempimento alla convenzione stessa: sul punto specifico, la domanda della ricorrente va accolta.

10. La prospettazione della ricorrente stessa è peraltro, ad avviso del Collegio, infondata quanto alle conseguenze risarcitorie che da tale inadempimento pretende di trarre, sì che le domande relative vanno respinte. In punto di fatto, la ricorrente ha dimostrato di aver tenuto in essere la fideiussione per cui è causa sino alla predetta data del 15 luglio 2004, e di avere per tal motivo corrisposto determinati importi alla banca garante (doc. 21 ricorrente, copia lettera Banco di Roma in merito); di tali importi domanda il ristoro al Comune a titolo di risarcimento del danno. In siffatti termini, secondo logica, la ricorrente assume che fra tale danno e l’inadempimento del Comune, rappresentato dalla mancata restituzione del documento, vi sia nesso causale, ed è tale assunto che, ad avviso del Collegio, risulta infondato.

11. In termini del tutto generali, è ben noto che la fideiussione, in quanto garanzia personale, è accessoria al debito garantito, e quindi si estingue in primo luogo allorquando il debito garantito più non esiste perché è stato adempiuto; ciò in via automatica, senza bisogno di speciali formalità. Di conseguenza, in caso di controversia sul punto fra le parti interessate, l’eventuale pronuncia dell’autorità giudiziaria è di accertamento, e non costitutiva: dà atto dell’avvenuta estinzione, ma non la produce per forza propria. Dalle vicende della fideiussione, vanno poi secondo logica tenute distinte le vicende dell’eventuale documento dal quale la fideiussione risulti, in primo luogo perché la sua esistenza è, appunto, del tutto eventuale, seppure normale nella prassi. Nessuna norma infatti impone che per prestare la fideiussione sia necessaria a qualunque titolo la forma scritta.

12. Ove pertanto, come nel caso di specie, la fideiussione risulti da un documento scritto dato in custodia al creditore garantito, l’obbligazione di restituirlo all’estinzione della garanzia è senz’altro assistita da una congrua causa, dato che adempie ad un fine di chiarezza dei rapporti, ma è del tutto indipendente dall’estinzione della fideiussione, nel senso che diviene esigibile ove tale fattispecie si verifichi, ma non concorre certo a produrla. In altri termini, la fideiussione può benissimo essere estinta senza che il relativo documento sia ancora stato restituito.

13. Tale dissociazione fra il venir meno dell’efficacia di una data fattispecie negoziale e la sorte del documento che ne costituisce prova non è del resto ignota all’ordinamento, che la prevede in modo esplicito in almeno un caso. Ci si riferisce al disposto dell’art. 1397 c.c., per cui “il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati”: si è evidentemente in presenza di una procura già estinta, e quindi inefficace, il cui documento costitutivo o probatorio è ancora in mano al rappresentante; per evitarne immaginabili usi impropri, al limite truffaldini, il legislatore impone di restituirlo, anche se esso non ha più il suo originario valore.

14. La regola descritta può benissimo essere derogata, dato che lo permettono sia la norma dell’art. 1352 sulle forme volontarie, sia, in termini ancora più generali, lo stesso art. 1321, per cui l’accordo fra le parti può anche “regolare” il rapporto giuridico, ovvero conferire un dato significato giuridico ad una condotta che di norma non lo rivestirebbe. Le parti potrebbero quindi pattuire che una data fideiussione consti da un documento scritto affidato al creditore e che essa, pur dopo l’adempimento del debito garantito, si estingua solo allorquando il creditore stesso provveda a restituire il documento. Simile pattuizione sarebbe però oltremodo gravosa, in quanto rimetterebbe, in sostanza, all’apprezzamento positivo del creditore l’adempimento, e quindi dovrebbe constare da un patto espresso, né potrebbe certo essere introdotta in via presuntiva dall’interprete.

15. Nel caso di specie, però, nessuno dei documenti contrattuali rilevanti contiene alcunché tale da far anche solo ipotizzare un patto di tal tenore. Dei contenuti della convenzione urbanistica già si è detto, ed è evidente che essi non ricollegano in alcun modo alla materiale restituzione del documento l’estinzione della garanzia. Una pattuizione di tal contenuto non si ritrova poi nemmeno nel testo della garanzia medesima, ovvero nei già citati doc.ti 1 e 2 della ricorrente, che sono ordinarie lettere di fideiussione senza eccezioni, comunemente usate nella pratica bancaria: quanto all’estinzione della garanzia, affermano soltanto che “la presente fideiussione potrà essere estinta ad avvenuto collaudo, da parte del Comune di Brescia, delle opere di urbanizzazione che verranno eseguite dal lottizzante” (doc. ti 1 e 2 ricorrente, cit., penultimo paragrafo del testo della lettera), ma nulla dicono sulla sorte del documento relativo.

16. In tali termini, si deve quindi concludere che alla data del 18 luglio 1996, allorquando il debito garantito era stato adempiuto, la fideiussione si estinse in via automatica: la ricorrente avrebbe da tal data legittimamente potuto non sostenere più i costi relativi, informando la banca della sua volontà in merito, e ove convenuta in giudizio dalla banca stessa, ovvero dal Comune, si sarebbe potuta difendere, appunto, allegando e provando l’estinzione delle proprie obbligazioni e quindi della garanzia stessa, che il giudice avrebbe accertato ora per allora. Non avendo per propria scelta, di cui com’è ovvio non rilevano i motivi, agito in tal senso, e avendo continuato a sostenere i costi in questione, non può ora pretenderne il ristoro a titolo di danno, in base al noto principio imputet sibi.

17. Tale conclusione, lo si rileva solo per completezza, non è in contrasto con i contenuti della sentenza T. Brescia sez. II civile 22 gennaio 2008 n°126 resa fra l’odierna ricorrente e il Banco di Roma. Tale sentenza, come risulta a lettura della copia prodotta dalla ricorrente come doc. 34, ha deciso soltanto la domanda proposta dalla Ricorrente nei confronti del Banco di Roma per ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di commissione per la fideiussione in parola dal 18 luglio 1996 alla data in cui il Comune restituì il documento. Di conseguenza, nella motivazione, essa afferma in modo esplicito di non poter “emettere alcuna decisione” in ordine a quali fossero gli obblighi garantiti e al momento del loro adempimento, perché ciò avrebbe richiesto un accertamento nei confronti del Comune; si limita invece ad osservare che “l’ente bancario… non poteva unilateralmente liberarsi dalla garanzia assunta, atteso il contrasto insorto fra la debitrice e l’ente comunale creditore sull’adempimento dell’obbligazione oggetto della garanzia”. E’infatti del tutto evidente che tali considerazioni non si applicano al diverso caso in cui la stessa ricorrente avesse comunicato alla banca di ritenere estinta la garanzia medesima e di non intendere più pagare commissione alcuna.

18. Sempre per completezza, va poi rilevato che la ricorrente non ha allegato alcun diverso pregiudizio, diverso dagli esborsi di cui si è detto, che dalla mancata restituzione del documento le sarebbe derivato; le sue domande risarcitorie vanno quindi respinte per intero, perché in sintesi ci si trova di fronte ad un inadempimento non produttivo di alcun danno dimostrato.

19. Le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese, restando il contributo unificato, come per legge, a carico definitivo della ricorrente che lo ha anticipato.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) lo accoglie in parte e quindi dichiara ed accerta l’inadempimento, ai sensi di cui in motivazione, dal 18 luglio 1996 al 15 luglio 2004 da parte del Comune di Brescia dell’obbligo di restituire il documento relativo alla fideiussione rilasciata a favore della ricorrente da parte della Garante ai sensi della convenzione urbanistica 26 giugno 1991;

b) respinge nel resto il ricorso stesso, e in particolare respinge la domanda di risarcimento del danno;

c) compensa per intero fra le parti le spese di lite, ponendo il contributo unificato a definitivo carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

********************, Presidente

************, Consigliere

*************************, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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