“Monologo teatrale e diffamazione”, Nota a Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2009, n. 10495

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Per aversi diffamazione a mezzo d’opera teatrale, cinematografica o letteraria non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera di fatti o circostanze attinenti una persona menzionata, che possano potenzialmente arrecare offesa alla sua dignità, ma è necessario che accerti anche che non si tratti di un’opera artistica, caratterizzata in quanto tale dalla idealizzazione della realtà ed espressa mediante le più varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa.
Sussiste responsabilità, in caso di espressione diffamatoria effettivamente percepita dal pubblico dei fruitori non solo come veritiera, ma soprattutto come gratuitamente offensiva.
 
Con sentenza del 7 maggio 2009 n. 10495, la III^ sezione della Corte Suprema di Cassazione ha rigettato la domanda di una signora – madre di un bambino tragicamente deceduto dopo la caduta in un pozzo – risarcita in secondo grado per diffamazione a seguito della messa in onda, da parte della RAI, di un monologo recitato dal sig. M. in cui si affermava: “Sono le mamme che gettano i bambini nei pozzi … Sono le mamme che li hanno buttati, poi hanno inscenato il pianto e la disperazione … Nessuna mamma uccide per uccidere la sua creatura … ma per farla tornare nel ventre…”.
Con la pronuncia in esame, la Corte si è posto il tema del giusto contemperamento tra valori entrambi costituzionalmente protetti, quali, da un lato, la dignità, l’onore e la reputazione della persona, dall’altro, il libero esercizio dell’arte.
Ha rilevato innanzitutto la profonda diversità esistente tra la notizia giornalistica, l’attività saggistica o documentaristica, da una parte, e l’opera artistica, sia essa teatrale, letteraria o cinematografica, dall’altra. Le prime hanno lo scopo di offrire al lettore o allo spettatore informazioni, notizie, fatti, vicende, “esposte nel loro nudo contenuto o ricostruite attraverso collegamenti e riferimenti vari, al solo scopo di rendere edotto il lettore o lo spettatore di determinati avvenimenti, oppure di ricostruire attraverso di essi un discorso che abbia un tessuto politico, narrativo, giornalistico o storico”. L’opera artisticase ne differenzia per l’essenziale connotato della creazione, ossia di quella particolare “capacità dell’artista di manipolare materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore in una visione trascendente gli stessi”, tesa all’affermazione di ideali e di valori che possano trovare riscontro in una molteplicità di persone.
Per raggiungere questo fine l’opera artistica si sviluppa attraverso toni a volta elegiaci, altre volte drammatici o comici, ed adopera gli strumenti della metafora, del paradosso, dell’iperbole; comunque, esagera nella descrizione della realtà tramite espressioni che l’amplificano, per eccesso o per difetto.
Tali differenze impongono al giudice, che si trova a valutare la portata offensiva di un’opera artistica, un accertamento diverso rispetto a quello comunemente svolto con riguardo all’esercizio dell’attività giornalistica e documentaristica.
“Per considerare effettivamente leso l’altrui onore” afferma la Corte “non è sufficiente accertare che l’opera artistica non sia veritiera”. Ciò in quanto “l’arte non è affatto interessata, né deputata ad esprimere la realtà” e “il lettore o lo spettatore di un opera artistica teatrale o cinematografica non s’aspetta d’essere posto al corrente di notizie vere, attendendo, piuttosto, la manipolazione della realtà, finalizzata al raggiungimento di mete ulteriori ed ideali”.
Allora, perchè possa dirsi verificata la diffamazione è necessario accertare che “l’offesa sia arrecata al di fuori di ogni sforzo creativo e che l’espressione sia percepita dal fruitore (lettore o spettatore che sia) come vera e, dunque, offensiva della dignità, dell’onore e dell’altrui reputazione. Diversamente, vien meno l’esistenza stessa dell’illecito aquiliano”.
Nel caso in esame, la Corte d’appello si era limitata ad appurare che il fatto riferito dall’artista non era vero, ossia che la signora B. non era colpevole di infanticidio, e la conseguente responsabilità per diffamazione dell’autore dell’opera teatrale, “senza verificare né se la frase incriminata fosse stata effettivamente percepita come vera dagli ascoltatori, né se l’autore nutrisse la consapevolezza dell’altrui diffamazione”.
Diversamente, la Corte Suprema di Cassazione ha valorizzato l’espressione artistica del testo teatrale in questione e le metafore utilizzate, evidenziando che l’intera trasmissione, nella quale il monologo si inseriva, conteneva ripetute ed inequivoche avvertenze allo spettatore circa il fatto che egli si trovava al cospetto di una finzione, strumentale ad un disegno artistico esplicitato nel suo contenuto e nel suo scopo. Conclude la Cassazione, affermando che “tutto il contesto della trasmissione consente di escludere che neppure uno degli spettatori abbia potuto intravedere in quella finzione un barlume di verità. Con la conseguenza che la dignità delle madri dei bambini menzionati non poteva essere scalfita dalla rappresentazione”.
Con riferimento all’opera cinematografica, si veda: Trib.Roma, 10 maggio 2002 in Dir. inf. 2002, 821; Trib. Roma, 3 maggio 2002 in Giur. merito 2003, 529; Trib. Roma, 26 marzo 2002 in Dir. inf. 2002, 818.
 
Valeria Falcone

Falcone Valeria

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