Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22
settembre 2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 14 ottobre 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «mediazione»: l’attivita’, comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione;
f) «organismo»: l’ente pubblico o privato, ovvero la sua
articolazione, presso cui puo’ svolgersi il procedimento di
mediazione ai sensi del decreto legislativo;
g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma disciplina della
procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato
dall’organismo;
h) «indennita’»: l’importo posto a carico degli utenti per la
fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il
Ministero;
l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e
dell’elenco;
m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono
l’attivita’ di formazione dei mediatori;
n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le
loro articolazioni, presso cui si svolge l’attivita’ di formazione
dei mediatori;
o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche
che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera i),
assicurando l’idoneita’ dell’attivita’ svolta dagli enti di
formazione;
p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione istituito presso
il Ministero;
q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero;
r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso
dalla persona fisica;
s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) l’istituzione del registro presso il Ministero;
b) i criteri e le modalita’ di iscrizione nel registro, nonche’
la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei
singoli organismi dal registro;
c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero;
d) i criteri e le modalita’ di iscrizione nell’elenco, nonche’ la
vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli
enti di formazione dall’elenco;
e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle
indennita’ spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di
diritto interno, nonche’ i criteri per l’approvazione delle tabelle
delle indennita’ proposte dagli organismi costituiti dagli enti
privati.
Capo II
Registro degli organismi
Art. 3
Registro
1. E’ istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione.
2. Il registro e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e’ responsabile il
direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione
generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la
trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al
comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile
esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero
dello sviluppo economico.
3. Il registro e’ articolato in modo da contenere le seguenti
annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei
rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei
rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori,
rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalita’ informatiche che
assicurano la possibilita’ di rapida elaborazione di dati con
finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l’accesso alle altre
annotazioni e’ regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Capo II
Registro degli organismi
Art. 4
Criteri per l’iscrizione nel registro
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di
mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la professionalita’ e l’efficienza dei
richiedenti e, in particolare:
a) la capacita’ finanziaria e organizzativa del richiedente,
nonche’ la compatibilita’ dell’attivita’ di mediazione con l’oggetto
sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della
capacita’ finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non
inferiore a quello la cui sottoscrizione e’ necessaria alla
costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata; ai fini
della dimostrazione della capacita’ organizzativa, il richiedente
deve attestare di poter svolgere l’attivita’ di mediazione in almeno
due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione,
anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera
c);
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza
assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la
responsabilita’ a qualunque titolo derivante dallo svolgimento
dell’attivita’ di mediazione;
c) i requisiti di onorabilita’ dei soci, associati,
amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli
fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi
compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente
di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della
dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialita’ e riservatezza
nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche’ la conformita’
del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto
attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno
dichiarato la disponibilita’ a svolgere le funzioni di mediazione per
il richiedente;
g) la sede dell’organismo.
3. Il responsabile verifica altresi’:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono
possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea
universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere
iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico
aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di
formazione in base all’articolo 18;
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di
onorabilita’:
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non
colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea
dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse
dall’avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze
linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi
negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e
parte ii), sezione B.
4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA
e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice
domanda, all’esito della verifica della sussistenza del solo
requisito di cui al comma 2, lettera b), per l’organismo e dei
requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi
costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai
consigli degli ordini degli avvocati, l’iscrizione e’ sempre
subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione da parte
del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, e’
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10.
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per
quello di cui al comma 2, lettera b), puo’ essere attestato
dall’interessato mediante autocertificazione. Il possesso del
requisito di cui al comma 2, lettera b), e’ attestato mediante la
produzione di copia della polizza assicurativa.
Capo II
Registro degli organismi
Art. 5
Procedimento di iscrizione
1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e
fissa le modalita’ di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione
degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere
corredata; delle determinazioni relative e’ data adeguata
pubblicita’, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla
domanda e’, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con
la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera b),
e la tabella delle indennita’ redatta secondo i criteri stabiliti
nell’articolo 16; per gli enti privati l’iscrizione nel registro
comporta l’approvazione delle tariffe.
2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello
predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica,
con modalita’ che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro
quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo’
essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in
cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta,
decorre un nuovo termine di venti giorni.
4. Quando e’ scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo
del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede
comunque all’iscrizione.
Capo II
Registro degli organismi
Art. 6
Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore
1. Il richiedente e’ tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione
l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento
del servizio.
2. L’elenco dei mediatori e’ corredato:
a) della dichiarazione di disponibilita’, sottoscritta dal
mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro alla
quale questi chiede di essere iscritto;
b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione
specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a) e
b);
c) dell’attestazione di possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4, comma 3, lettera c);
d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze
linguistiche necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori
esperti nella materia internazionale.
3. Nessuno puo’ dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di
mediatore per piu’ di cinque organismi.
4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste
dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da
professionisti iscritti ad albi o collegi professionali,
costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle
rispettive normative deontologiche. Il responsabile e’ tenuto a
informarne gli organi competenti.
Capo II
Registro degli organismi
Art. 7
Regolamento di procedura
1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge
il procedimento, che e’ derogabile con il consenso di tutte le parti,
del mediatore e del responsabile dell’organismo.
2. L’organismo puo’ prevedere nel regolamento:
a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le
parti;
b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa puo’ provenire da
un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la
mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti
intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima
puo’ essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata
partecipazione di una o piu’ parti al procedimento di mediazione;
c) la possibilita’ di avvalersi delle strutture, del personale e
dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal
fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonche’ di
utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su
protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi
dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro
associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per
specializzazioni in materie giuridiche;
e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo e’ limitata a
specifiche materie, chiaramente individuate.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita’ allo
svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le
conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della
cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10.
4. Il regolamento non puo’ prevedere che l’accesso alla mediazione
si svolge esclusivamente attraverso modalita’ telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di mediazione puo’ avere inizio solo dopo
la sottoscrizione da parte del mediatore designato della
dichiarazione di imparzialita’ di cui all’articolo 14, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte
del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione
del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al
regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte
e l’indicazione delle sue generalita’, deve essere trasmessa per via
telematica al responsabile, con modalita’ che assicurano la certezza
dell’avvenuto ricevimento;
c) la possibilita’ di comune indicazione del mediatore ad opera
delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte
dell’organismo.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle
parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile
dell’organismo e’ tenuto a custodire in apposito fascicolo
debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli
affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti
depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna
parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo
mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni
separate.
8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali».
Capo II
Registro degli organismi
Art. 8
Obblighi degli iscritti
1. L’organismo iscritto e’ obbligato a comunicare immediatamente al
responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e
degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso
l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell’organismo e’ tenuto a rilasciare alle parti
che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’articolo
11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell’istanza di
omologazione del verbale medesimo.
3. Il responsabile dell’organismo trasmette altresi’ la proposta
del mediatore di cui all’articolo 11 del decreto legislativo, su
richiesta del giudice che provvede ai sensi dell’articolo 13 dello
stesso decreto legislativo.
Capo II
Registro degli organismi
Art. 9
Effetti dell’iscrizione
1. Il provvedimento di iscrizione e’ comunicato al richiedente con
il numero d’ordine attribuito nel registro.
2. A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato
non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere
la mediazione.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo e’
tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonche’ nelle forme di
pubblicita’ consentite, a fare menzione del numero d’ordine.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di
ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il
rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e
disponibili sul relativo sito internet.
Capo II
Registro degli organismi
Art. 10
Sospensione e cancellazione dal registro
1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che
l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione
degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione
e, nei casi piu’ gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone
altresi’ la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di
dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all’organismo
di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2,
l’esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di
atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti
da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato
il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli
organismi interessati.
Capo II
Registro degli organismi
Art. 11
Monitoraggio
1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i
responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello
sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli
affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico
dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi.
I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione
obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di
tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i
casi di esonero dal pagamento dell’indennita’ ai sensi dell’articolo
17, comma 5, del decreto legislativo.
2. Il Ministero procede altresi’ alla raccolta, presso gli uffici
giudiziari, dei dati relativi all’applicazione, nel processo,
dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.
3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche
ai fini della determinazione delle indennita’ spettanti agli
organismi pubblici.
Capo III
Servizio di mediazione e prestazione del mediatore
Art. 12
Registro degli affari di mediazione
1. Ciascun organismo e’ tenuto a istituire un registro, anche
informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative
al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti,
l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del
procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile, e’
fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei
procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro
conclusione.
Capo III
Servizio di mediazione e prestazione del mediatore
Art. 13
Obblighi di comunicazione al responsabile
1. Il giudice che nega l’omologazione, provvedendo ai sensi
dell’articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e
all’organismo copia del provvedimento di diniego.
Capo III
Servizio di mediazione e prestazione del mediatore
Art. 14
Natura della prestazione
1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Capo III
Servizio di mediazione e prestazione del mediatore
Art. 15
Divieti inerenti al servizio di mediazione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b),
l’organismo non puo’ assumere diritti e obblighi connessi con gli
affari trattati dai mediatori che operano presso di se’, anche in
virtu’ di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera
c).
Capo IV
Indennita’
Art. 16
Criteri di determinazione dell’indennità
1. L’indennita’ comprende le spese di avvio del procedimento e le
spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennita’ complessiva, e’
dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e’ versato
dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e
dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al
procedimento.
3. Per le spese di mediazione e’ dovuto da ciascuna parte l’importo
indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun
scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima
tabella A:
a) puo’ essere aumentato in misura non superiore a un quinto
tenuto conto della particolare importanza, complessita’ o difficolta’
dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in
caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione
della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle
controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al
procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il
valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente
precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo
relativo al primo scaglione e’ liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in
nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite e’ indicato nella domanda di mediazione a
norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi
sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo
decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del
primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta’.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del
mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente
dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di
mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina
di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu’ mediatori
ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la
formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto
legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da
ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennita’, quando piu’
soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano
come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di
diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3,
ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le
materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.
Resta altresi’ ferma ogni altra disposizione di cui al presente
articolo.
Capo V
Enti di formazione e formatori
Art. 17
Elenco degli enti di formazione
1. E’ istituito l’elenco degli enti di formazione abilitati a
svolgere l’attivita’ di formazione dei mediatori.
2. L’elenco e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e’ responsabile il
direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della direzione
generale.
3. L’elenco e’ articolato in modo da contenere almeno le seguenti
annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori,
rappresentanti degli enti.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione dell’elenco avviene con modalita’ informatiche che
assicurano la possibilita’ di rapida elaborazione di dati con
finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono
pubblici; l’accesso alle altre annotazioni e’ regolato dalle vigenti
disposizioni di legge.
Capo V
Enti di formazione e formatori
Art. 18
Criteri per l’iscrizione nell’elenco
1. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di
formazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica l’idoneita’ dei richiedenti e, in
particolare:
a) la capacita’ finanziaria e organizzativa del richiedente,
nonche’ la compatibilita’ dell’attivita’ di formazione con l’oggetto
sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della
capacita’ finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non
inferiore a quello la cui sottoscrizione e’ necessaria alla
costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata;
b) i requisiti di onorabilita’ dei soci, associati,
amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli
fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi
compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente
di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della
dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono
l’attivita’ di formazione presso il richiedente;
e) la sede dell’organismo, con l’indicazione delle strutture
amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attivita’
didattica;
f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di
durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi
teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso,
comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una
prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore,
articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi
teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie:
normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di
mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative
e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche
di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con
riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e
operativita’ delle clausole contrattuali di mediazione e
conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di
mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilita’
del mediatore;
g) la previsione e l’istituzione di un distinto percorso di
aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore
biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi
di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa,
di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per
oggetto le materie di cui alla lettera f);
h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi
di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e
g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito
internet dell’ente di formazione;
i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile
scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione,
conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che
attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di
aggiornamento.
3. Il responsabile verifica altresi’:
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono
provare l’idoneita’ alla formazione, attestando: per i docenti dei
corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici
in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa
delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato,
in qualita’ di mediatore, presso organismi di mediazione o
conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere
svolto attivita’ di docenza in corsi o seminari in materia di
mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle
controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro
organi, universita’ pubbliche o private riconosciute, nazionali o
straniere, nonche’ di impegnarsi a partecipare in qualita’ di
discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel
corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di
onorabilita’ previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c).
Capo V
Enti di formazione e formatori
Art. 19
Procedimento d’iscrizione e vigilanza
1. Al procedimento di iscrizione nell’elenco, alla tenuta dello
stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si
applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.
Capo VI
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 20
Disciplina transitoria
1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi
gia’ iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della
giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2,
il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei
requisiti previsti dall’articolo 4 e comunica agli stessi le
eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l’organismo
ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende confermata;
in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.
2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli
organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche
formativi in esso previsti per l’esercizio della mediazione o, in
alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di
mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in
qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche
parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di
cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare
l’attivita’ di mediazione. Dell’avvenuta acquisizione dei requisiti
gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al
responsabile.
3. Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati
a tenere i corsi di formazione, gia’ accreditati presso il Ministero
ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n.
222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il
possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall’articolo 18
e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche
necessarie. Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si
intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si
intende decaduta.
4. I formatori abilitati a prestare la loro attivita’ presso gli
enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento
indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza
dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a
esercitare l’attivita’ di formazione. Dell’avvenuto aggiornamento gli
enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.
Capo VI
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 ottobre 2010
Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico: Romani
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010
Ministeri istituzionali – registro n. 17, foglio n. 279
Capo VI
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Tabella A
(articolo 16, comma 4)
Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
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