Ministero della giustizia decreto 18 ottobre 2010 n. 180

Redazione 18/11/10
Scarica PDF Stampa

 

 Regolamento recante la determinazione dei criteri e  delle  modalita’  di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di  mediazione  e  dell’elenco dei formatori per la mediazione,  nonche’  l’approvazione   delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo  16  del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Capo I
Disposizioni generali

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28,
recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.
69, in materia di mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato,  espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell’adunanza  del  22
settembre 2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 14 ottobre 2010;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                                   Definizioni  

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
    b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
    c) «mediazione»: l’attivita’, comunque denominata, svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’  soggetti  sia
nella ricerca di un accordo amichevole per  la  composizione  di  una
controversia,  sia  nella  formulazione  di  una  proposta   per   la
risoluzione della stessa;
    d)  «mediatore»:  la  persona   o   le   persone   fisiche   che,
individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo
prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
    e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione;
    f)  «organismo»:  l’ente  pubblico  o  privato,  ovvero  la   sua
articolazione,  presso  cui  puo’  svolgersi   il   procedimento   di
mediazione ai sensi del decreto legislativo;
    g) «regolamento»: l’atto contenente l’autonoma  disciplina  della
procedura   di   mediazione   e   dei   relativi   costi,    adottato
dall’organismo;
    h) «indennita’»: l’importo posto a carico  degli  utenti  per  la
fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
    i) «registro»: il registro degli organismi  istituito  presso  il
Ministero;
    l) «responsabile»: il responsabile della tenuta  del  registro  e
dell’elenco;
    m) «formatore»: la persona o  le  persone  fisiche  che  svolgono
l’attivita’ di formazione dei mediatori;
    n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati,  ovvero  le
loro articolazioni, presso cui si svolge  l’attivita’  di  formazione
dei mediatori;
    o) «responsabile scientifico»: la persona o  le  persone  fisiche
che svolgono i compiti di cui all’articolo 18, comma 2,  lettera  i),
assicurando  l’idoneita’  dell’attivita’   svolta   dagli   enti   di
formazione;
    p) «elenco»: l’elenco degli enti di formazione  istituito  presso
il Ministero;
    q) «ente pubblico»: la  persona  giuridica  di  diritto  pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero;
    r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso
dalla persona fisica;
    s) «CCIAA»: le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura.

 

Capo I
Disposizioni generali

                               Art. 2
                                      Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:
    a) l’istituzione del registro presso il Ministero;
    b) i criteri e le modalita’ di iscrizione nel  registro,  nonche’
la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione  dei
singoli organismi dal registro;
    c) l’istituzione dell’elenco presso il Ministero;
    d) i criteri e le modalita’ di iscrizione nell’elenco, nonche’ la
vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la  cancellazione  degli
enti di formazione dall’elenco;
    e) l’ammontare minimo e massimo e il criterio  di  calcolo  delle
indennita’ spettanti agli organismi costituiti da  enti  pubblici  di
diritto interno, nonche’ i criteri per l’approvazione  delle  tabelle
delle indennita’  proposte  dagli  organismi  costituiti  dagli  enti
privati.

 

Capo II
Registro degli organismi

                              Art. 3
                                     Registro

1. E’ istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione.
2. Il registro e’ tenuto  presso  il  Ministero  nell’ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali  gia’  esistenti  presso  il
Dipartimento per gli affari  di  giustizia;  ne  e’  responsabile  il
direttore generale della giustizia  civile,  ovvero  persona  da  lui
delegata  con  qualifica  dirigenziale  nell’ambito  della  direzione
generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro  per  la
trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui  al
comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il  responsabile
esercita i poteri di cui al presente  decreto  sentito  il  Ministero
dello sviluppo economico.
3. Il registro e’ articolato  in  modo  da  contenere  le  seguenti
annotazioni:
    parte i): enti pubblici;
    sezione A: elenco dei mediatori;
    sezione  B:  elenco   dei   mediatori   esperti   nella   materia
internazionale;
    sezione  C:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella  materia  dei
rapporti di consumo;
    parte ii): enti privati;
    sezione A: elenco dei mediatori;
    sezione  B:  elenco   dei   mediatori   esperti   nella   materia
internazionale;
    sezione  C:  elenco  dei  mediatori  esperti  nella  materia  dei
rapporti di consumo;
    sezione  D:   elenco   dei   soci,   associati,   amministratori,
rappresentanti degli organismi.
  4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
  5. La gestione del registro avviene con modalita’ informatiche  che
assicurano  la  possibilita’  di  rapida  elaborazione  di  dati  con
finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
  6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici;  l’accesso  alle  altre
annotazioni e’ regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

 

Capo II
Registro degli organismi

                               Art. 4
                Criteri per l’iscrizione nel registro  

 1.  Nel  registro  sono  iscritti,  a  domanda,  gli  organismi  di
mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
  2. Il responsabile verifica la professionalita’ e l’efficienza  dei
richiedenti e, in particolare:
    a) la capacita’  finanziaria  e  organizzativa  del  richiedente,
nonche’ la compatibilita’ dell’attivita’ di mediazione con  l’oggetto
sociale o lo scopo associativo; ai  fini  della  dimostrazione  della
capacita’ finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale  non
inferiore  a  quello  la  cui  sottoscrizione  e’   necessaria   alla
costituzione di una societa’  a  responsabilita’  limitata;  ai  fini
della dimostrazione della  capacita’  organizzativa,  il  richiedente
deve attestare di poter svolgere l’attivita’ di mediazione in  almeno
due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione,
anche attraverso gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2,  lettera
c);
    b)  il  possesso  da  parte  del  richiedente  di   una   polizza
assicurativa di importo  non  inferiore  a  500.000,00  euro  per  la
responsabilita’  a  qualunque  titolo  derivante  dallo   svolgimento
dell’attivita’ di mediazione;
    c)   i   requisiti   di   onorabilita’   dei   soci,   associati,
amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a  quelli
fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
    d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo,  ivi
compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e  l’ente
di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine  della
dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
    e) le garanzie  di  indipendenza,  imparzialita’  e  riservatezza
nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche’ la  conformita’
del regolamento alla legge e al presente decreto,  anche  per  quanto
attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
    f) il numero dei mediatori, non inferiore  a  cinque,  che  hanno
dichiarato la disponibilita’ a svolgere le funzioni di mediazione per
il richiedente;
    g) la sede dell’organismo.
  3. Il responsabile verifica altresi’:
    a) i requisiti di qualificazione dei mediatori,  i  quali  devono
possedere un titolo di studio non  inferiore  al  diploma  di  laurea
universitaria  triennale  ovvero,  in  alternativa,   devono   essere
iscritti a un ordine o collegio professionale;
    b) il possesso di una specifica formazione  e  di  uno  specifico
aggiornamento  almeno  biennale,  acquisiti  presso   gli   enti   di
formazione in base all’articolo 18;
    c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di
onorabilita’:
      a. non avere riportato  condanne  definitive  per  delitti  non
colposi o a pena detentiva non sospesa;
      b. non essere incorso nell’interdizione perpetua  o  temporanea
dai pubblici uffici;
      c. non essere stato sottoposto a misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza;
      d.  non   avere   riportato   sanzioni   disciplinari   diverse
dall’avvertimento;
    d)  la  documentazione  idonea   a   comprovare   le   conoscenze
linguistiche necessarie, per i  mediatori  che  intendono  iscriversi
negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione  B  e
parte ii), sezione B.
  4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle  CCIAA
e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti  su  semplice
domanda,  all’esito  della  verifica  della  sussistenza   del   solo
requisito di cui al comma  2,  lettera  b),  per  l’organismo  e  dei
requisiti di cui al comma 3,  per  i  mediatori.  Per  gli  organismi
costituiti  da  consigli  degli  ordini  professionali  diversi   dai
consigli  degli  ordini  degli  avvocati,  l’iscrizione   e’   sempre
subordinata alla verifica del rilascio dell’autorizzazione  da  parte
del responsabile, ai sensi dell’articolo 19 del decreto  legislativo.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma,  e’
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10.
  5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per
quello  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  puo’  essere  attestato
dall’interessato  mediante  autocertificazione.   Il   possesso   del
requisito di cui al comma 2, lettera b),  e’  attestato  mediante  la
produzione di copia della polizza assicurativa.

 

Capo II
Registro degli organismi

                               Art. 5
                     Procedimento di iscrizione  

 1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e
fissa le modalita’ di svolgimento delle verifiche, con  l’indicazione
degli atti, dei documenti e dei dati di cui la  domanda  deve  essere
corredata;   delle   determinazioni   relative   e’   data   adeguata
pubblicita’, anche attraverso il sito internet  del  Ministero.  Alla
domanda e’, in ogni caso, allegato il regolamento di  procedura,  con
la scheda di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, lettera  b),
e la tabella delle indennita’ redatta  secondo  i  criteri  stabiliti
nell’articolo 16; per gli  enti  privati  l’iscrizione  nel  registro
comporta l’approvazione delle tariffe.
  2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo  il  modello
predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche  in  via  telematica,
con modalita’ che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
  3.  Il  procedimento  di  iscrizione  deve  essere  concluso  entro
quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della  domanda.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi  allegati  puo’
essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data  in
cui  risulta  pervenuta  la  documentazione  integrativa   richiesta,
decorre un nuovo termine di venti giorni.
  4. Quando e’ scaduto il termine di cui al primo o al terzo  periodo
del comma 3 senza che il responsabile abbia  provveduto,  si  procede
comunque all’iscrizione.

 

Capo II
Registro degli organismi

                                          Art. 6
        Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore  


1. Il richiedente e’ tenuto ad allegare alla domanda di  iscrizione
l’elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento
del servizio.
  2. L’elenco dei mediatori e’ corredato:
    a)  della  dichiarazione  di  disponibilita’,  sottoscritta   dal
mediatore e contenente l’indicazione della sezione del registro  alla
quale questi chiede di essere iscritto;
    b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione
specifica dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a)  e
b);
    c)  dell’attestazione  di   possesso   dei   requisiti   di   cui
all’articolo 4, comma 3, lettera c);
    d)  di  documentazione  idonea   a   comprovare   le   conoscenze
linguistiche  necessarie  all’iscrizione  nell’elenco  dei  mediatori
esperti nella materia internazionale.
  3. Nessuno puo’ dichiararsi disponibile a svolgere le  funzioni  di
mediatore per piu’ di cinque organismi.
  4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni  previste
dal  presente  articolo,  commesse  da  pubblici  dipendenti   o   da
professionisti   iscritti   ad   albi   o   collegi    professionali,
costituiscono  illecito  disciplinare  sanzionabile  ai  sensi  delle
rispettive normative  deontologiche.  Il  responsabile  e’  tenuto  a
informarne gli organi competenti.

 

Capo II
Registro degli organismi

                              Art. 7
                      Regolamento di procedura  


1. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove  si  svolge
il procedimento, che e’ derogabile con il consenso di tutte le parti,
del mediatore e del responsabile dell’organismo.
  2. L’organismo puo’ prevedere nel regolamento:
    a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente  le
parti;
    b)  che,  in  caso  di  formulazione  della  proposta  ai   sensi
dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa puo’ provenire da
un mediatore diverso da quello che ha  condotto  sino  ad  allora  la
mediazione  e  sulla  base  delle  sole  informazioni  che  le  parti
intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima
puo’  essere  formulata  dal  mediatore  anche  in  caso  di  mancata
partecipazione di una o piu’ parti al procedimento di mediazione;
    c) la possibilita’ di avvalersi delle strutture, del personale  e
dei mediatori di altri organismi con i quali abbia  raggiunto  a  tal
fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione,  nonche’  di
utilizzare i  risultati  delle  negoziazioni  paritetiche  basate  su
protocolli di  intesa  tra  le  associazioni  riconosciute  ai  sensi
dell’articolo 137 del  Codice  del  Consumo  e  le  imprese,  o  loro
associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
    d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi  per
specializzazioni in materie giuridiche;
    e) che la mediazione svolta dall’organismo medesimo e’ limitata a
specifiche materie, chiaramente individuate.
  3. Il regolamento stabilisce  le  cause  di  incompatibilita’  allo
svolgimento dell’incarico da parte  del  mediatore  e  disciplina  le
conseguenze sui procedimenti  in  corso  della  sospensione  o  della
cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10.
  4. Il regolamento non puo’ prevedere che l’accesso alla  mediazione
si svolge esclusivamente attraverso modalita’ telematiche.
  5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
    a) che il procedimento di mediazione puo’ avere inizio solo  dopo
la  sottoscrizione   da   parte   del   mediatore   designato   della
dichiarazione di imparzialita’  di  cui  all’articolo  14,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo;
    b) che, al termine del procedimento di mediazione, a  ogni  parte
del procedimento viene consegnata idonea scheda  per  la  valutazione
del servizio;  il  modello  della  scheda  deve  essere  allegato  al
regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della  parte
e l’indicazione delle sue generalita’, deve essere trasmessa per  via
telematica al responsabile, con modalita’ che assicurano la  certezza
dell’avvenuto ricevimento;
    c) la possibilita’ di comune indicazione del mediatore  ad  opera
delle parti, ai  fini  della  sua  eventuale  designazione  da  parte
dell’organismo.
  6. Fermo quanto previsto dall’articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo, il regolamento garantisce il diritto  di  accesso  delle
parti agli atti del procedimento di mediazione, che  il  responsabile
dell’organismo  e’  tenuto  a   custodire   in   apposito   fascicolo
debitamente registrato e  numerato  nell’ambito  del  registro  degli
affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto  gli  atti
depositati dalle parti nelle sessioni  comuni  ovvero,  per  ciascuna
parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
  7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al  solo
mediatore, eccetto quelle  effettuate  in  occasione  delle  sessioni
separate.
  8. I dati raccolti sono trattati nel  rispetto  delle  disposizioni
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali».

 

Capo II
Registro degli organismi

                               Art. 8
                       Obblighi degli iscritti  


1. L’organismo iscritto e’ obbligato a comunicare immediatamente al
responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati  e
degli  elenchi   comunicati   ai   fini   dell’iscrizione,   compreso
l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
  2. Il responsabile dell’organismo e’ tenuto a rilasciare alle parti
che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui  all’articolo
11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini  dell’istanza  di
omologazione del verbale medesimo.
  3. Il responsabile dell’organismo trasmette  altresi’  la  proposta
del mediatore di cui all’articolo  11  del  decreto  legislativo,  su
richiesta del giudice che provvede ai sensi  dell’articolo  13  dello
stesso decreto legislativo.

 

Capo II
Registro degli organismi

                               Art. 9
                       Effetti dell’iscrizione  


1. Il provvedimento di iscrizione e’ comunicato al richiedente  con
il numero d’ordine attribuito nel registro.
  2. A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore  designato
non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi  di  svolgere
la mediazione.
  3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l’organismo e’
tenuto, negli atti, nella  corrispondenza,  nonche’  nelle  forme  di
pubblicita’ consentite, a fare menzione del numero d’ordine.
  4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo  di
ogni anno successivo, ogni organismo  trasmette  al  responsabile  il
rendiconto della gestione su  modelli  predisposti  dal  Ministero  e
disponibili sul relativo sito internet.

 

Capo II
Registro degli organismi

                               Art. 10
              Sospensione e cancellazione dal registro  


1. Se, dopo l’iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che
l’avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi  di
comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di  reiterata  violazione
degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la  sospensione
e, nei casi piu’ gravi, la cancellazione dal registro.
  2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  il  responsabile  dispone
altresi’ la cancellazione degli organismi che hanno  svolto  meno  di
dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
  3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2  impedisce  all’organismo
di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
  4. Spetta al responsabile, per le finalita’ di cui ai commi 1 e  2,
l’esercizio del potere di controllo, anche mediante  acquisizione  di
atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei  tempi  stabiliti
da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene  curato
il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai  singoli
organismi interessati.

 

Capo II
Registro degli organismi

                               Art. 11
                                    Monitoraggio  


1.  Il  Ministero   procede   annualmente,   anche   attraverso   i
responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero  dello
sviluppo economico per i  procedimenti  di  mediazione  inerenti  gli
affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio  statistico
dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi  medesimi.
I dati statistici  vengono  separatamente  riferiti  alla  mediazione
obbligatoria, volontaria e demandata dal  giudice.  Per  ciascuna  di
tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e  i
casi di esonero dal pagamento dell’indennita’ ai sensi  dell’articolo
17, comma 5, del decreto legislativo.
  2. Il Ministero procede altresi’ alla raccolta, presso  gli  uffici
giudiziari,  dei  dati  relativi  all’applicazione,   nel   processo,
dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.
  3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono  utilizzati  anche
ai  fini  della  determinazione  delle  indennita’   spettanti   agli
organismi pubblici.

 

Capo III
Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

                               Art. 12
                 Registro degli affari di mediazione  


1. Ciascun organismo e’  tenuto  a  istituire  un  registro,  anche
informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni  relative
al numero d’ordine progressivo, i dati  identificativi  delle  parti,
l’oggetto della mediazione, il mediatore  designato,  la  durata  del
procedimento e il relativo esito.
  2. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice  civile,  e’
fatto obbligo  all’organismo  di  conservare  copia  degli  atti  dei
procedimenti trattati per almeno un triennio dalla  data  della  loro
conclusione.

 

Capo III
Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

                               Art. 13
              Obblighi di comunicazione al responsabile  


1.  Il  giudice  che  nega  l’omologazione,  provvedendo  ai  sensi
dell’articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e
all’organismo copia del provvedimento di diniego.

 

Capo III
Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

                               Art. 14
                      Natura della prestazione  


1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

 

Capo III
Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

                               Art. 15
             Divieti inerenti al servizio di mediazione  


1. Salvo quanto previsto dall’articolo  4,  comma  2,  lettera  b),
l’organismo non puo’ assumere diritti e  obblighi  connessi  con  gli
affari trattati dai mediatori che operano presso  di  se’,  anche  in
virtu’ di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera
c).

 

Capo IV
Indennita’

                               Art. 16
              Criteri di determinazione dell’indennità 

 1. L’indennita’ comprende le spese di avvio del procedimento  e  le
spese di mediazione.
  2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennita’ complessiva,  e’
dovuto da ciascuna parte un importo di  euro  40,00  che  e’  versato
dall’istante al momento del deposito della domanda  di  mediazione  e
dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al
procedimento.
  3. Per le spese di mediazione e’ dovuto da ciascuna parte l’importo
indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
  4.  L’importo  massimo  delle  spese  di  mediazione  per   ciascun
scaglione di riferimento, come determinato  a  norma  della  medesima
tabella A:
    a) puo’ essere aumentato in misura  non  superiore  a  un  quinto
tenuto conto della particolare importanza, complessita’ o difficolta’
dell’affare;
    b) deve essere aumentato in misura non superiore a un  quinto  in
caso di successo della mediazione;
    c) deve essere aumentato di un quinto nel  caso  di  formulazione
della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
    d)  deve  essere  ridotto  di  un  terzo  nelle  materie  di  cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
    e)  deve  essere  ridotto  di  un  terzo  quando  nessuna   delle
controparti di quella che ha introdotto la mediazione,  partecipa  al
procedimento.
  5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per  il
valore  della  lite   ricompreso   nello   scaglione   immediatamente
precedente a  quello  effettivamente  applicabile;  l’importo  minimo
relativo al primo scaglione e’ liberamente determinato.
  6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non  si  sommano  in
nessun caso tra loro.
  7. Il valore della lite e’ indicato nella domanda di  mediazione  a
norma del codice di procedura civile.
  8. Qualora il valore risulti indeterminato,  indeterminabile  o  vi
sia una notevole divergenza tra le  parti  sulla  stima,  l’organismo
decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
  9. Le spese di mediazione sono corrisposte  prima  dell’inizio  del
primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta’.
  10.  Le  spese  di  mediazione  comprendono  anche  l’onorario  del
mediatore per l’intero procedimento di mediazione,  indipendentemente
dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di
mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero  di  nomina
di un collegio di mediatori,  di  nomina  di  uno  o  piu’  mediatori
ausiliari,  ovvero  di  nomina  di  un  diverso  mediatore   per   la
formulazione della proposta ai sensi  dell’articolo  11  del  decreto
legislativo.
  11. Le spese di  mediazione  indicate  sono  dovute  in  solido  da
ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
  12. Ai  fini  della  corresponsione  dell’indennita’,  quando  piu’
soggetti rappresentano un unico  centro  d’interessi  si  considerano
come un’unica parte.
  13. Gli organismi  diversi  da  quelli  costituiti  dagli  enti  di
diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma  3,
ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per  le
materie di cui all’articolo 5,  comma  1,  del  decreto  legislativo.
Resta altresi’ ferma ogni  altra  disposizione  di  cui  al  presente
articolo.

 

Capo V
Enti di formazione e formatori

                               Art. 17
                   Elenco degli enti di formazione  

1. E’ istituito l’elenco  degli  enti  di  formazione  abilitati  a
svolgere l’attivita’ di formazione dei mediatori.
  2. L’elenco e’ tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse
umane,  finanziarie  e   strumentali   gia’   esistenti   presso   il
Dipartimento per gli affari  di  giustizia;  ne  e’  responsabile  il
direttore generale della giustizia  civile,  ovvero  persona  da  lui
delegata  con  qualifica  dirigenziale  nell’ambito  della  direzione
generale.
  3. L’elenco e’ articolato in modo da contenere almeno  le  seguenti
annotazioni:
    parte i): enti pubblici;
    sezione A: elenco dei formatori;
    sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
    parte ii): enti privati;
    sezione A: elenco dei formatori;
    sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
    sezione  C:   elenco   dei   soci,   associati,   amministratori,
rappresentanti degli enti.
  4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
  5. La gestione dell’elenco avviene con modalita’  informatiche  che
assicurano  la  possibilita’  di  rapida  elaborazione  di  dati  con
finalita’ connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
  6. Gli elenchi dei formatori e dei  responsabili  scientifici  sono
pubblici; l’accesso alle altre annotazioni e’ regolato dalle  vigenti
disposizioni di legge.

 

Capo V
Enti di formazione e formatori

                               Art. 18
                 Criteri per l’iscrizione nell’elenco  


1.  Nell’elenco  sono  iscritti,  a  domanda,  gli   organismi   di
formazione costituiti da enti pubblici e privati.
  2. Il responsabile  verifica  l’idoneita’  dei  richiedenti  e,  in
particolare:
    a) la capacita’  finanziaria  e  organizzativa  del  richiedente,
nonche’ la compatibilita’ dell’attivita’ di formazione con  l’oggetto
sociale o lo scopo associativo; ai  fini  della  dimostrazione  della
capacita’ finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale  non
inferiore  a  quello  la  cui  sottoscrizione  e’   necessaria   alla
costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata;
    b)   i   requisiti   di   onorabilita’   dei   soci,   associati,
amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a  quelli
fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
    c) la  trasparenza  amministrativa  e  contabile  dell’ente,  ivi
compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e  l’ente
di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine  della
dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
    d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che  svolgono
l’attivita’ di formazione presso il richiedente;
    e) la sede  dell’organismo,  con  l’indicazione  delle  strutture
amministrative  e  logistiche  per  lo   svolgimento   dell’attivita’
didattica;
    f) la previsione e la istituzione di un  percorso  formativo,  di
durata complessiva non  inferiore  a  50  ore,  articolato  in  corsi
teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti  per  corso,
comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e  in  una
prova finale di valutazione  della  durata  minima  di  quattro  ore,
articolata distintamente per la parte  teorica  e  pratica;  i  corsi
teorici e pratici devono  avere  per  oggetto  le  seguenti  materie:
normativa nazionale,  comunitaria  e  internazionale  in  materia  di
mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure  facilitative
e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e  relative  tecniche
di gestione del conflitto e di interazione  comunicativa,  anche  con
riferimento  alla  mediazione  demandata  dal  giudice,  efficacia  e
operativita’   delle   clausole   contrattuali   di   mediazione    e
conciliazione,  forma,  contenuto  ed  effetti   della   domanda   di
mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilita’
del mediatore;
    g) la previsione e  l’istituzione  di  un  distinto  percorso  di
aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore
biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi
di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa,
di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere  per
oggetto le materie di cui alla lettera f);
    h) che l’esistenza, la durata e le caratteristiche  dei  percorsi
di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere  f)  e
g) siano rese note, anche mediante la  loro  pubblicazione  sul  sito
internet dell’ente di formazione;
    i) l’individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile
scientifico di chiara fama ed esperienza in  materia  di  mediazione,
conciliazione  o  risoluzione  alternativa  delle  controversie,  che
attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso  formativo  e  di
aggiornamento.
  3. Il responsabile verifica altresi’:
    a) i requisiti di qualificazione dei formatori,  i  quali  devono
provare l’idoneita’ alla formazione, attestando: per  i  docenti  dei
corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre  contributi  scientifici
in materia di mediazione,  conciliazione  o  risoluzione  alternativa
delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato,
in  qualita’  di  mediatore,  presso  organismi   di   mediazione   o
conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di  avere
svolto attivita’ di  docenza  in  corsi  o  seminari  in  materia  di
mediazione,   conciliazione   o   risoluzione    alternativa    delle
controversie  presso  ordini  professionali,  enti  pubblici  o  loro
organi, universita’ pubbliche o  private  riconosciute,  nazionali  o
straniere,  nonche’  di  impegnarsi  a  partecipare  in  qualita’  di
discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel
corso di un biennio;
    b)  il  possesso,  da  parte  dei  formatori,  dei  requisiti  di
onorabilita’ previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera c).

 

Capo V
Enti di formazione e formatori

                               Art. 19
                Procedimento d’iscrizione e vigilanza  

1. Al procedimento di iscrizione  nell’elenco,  alla  tenuta  dello
stesso, alla sospensione  e  alla  cancellazione  degli  iscritti  si
applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

 

Capo VI
Disciplina transitoria ed entrata in vigore

                              Art. 20
                       Disciplina transitoria  


1. Si considerano iscritti di diritto  al  registro  gli  organismi
gia’ iscritti nel registro previsto dal decreto  del  Ministro  della
giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma  2,
il responsabile verifica il possesso in capo  a  tali  organismi  dei
requisiti  previsti  dall’articolo  4  e  comunica  agli  stessi   le
eventuali  integrazioni  o  modifiche  necessarie.   Se   l’organismo
ottempera alle richieste del responsabile  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione, l’iscrizione si intende  confermata;
in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione si intende decaduta.
  2. I mediatori abilitati  a  prestare  la  loro  opera  presso  gli
organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  i  requisiti  anche
formativi in esso previsti per l’esercizio  della  mediazione  o,  in
alternativa, attestare di  aver  svolto  almeno  venti  procedure  di
mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica,  in
qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con  successo  anche
parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei  sei  mesi  di
cui  al  periodo  precedente,   possono   continuare   a   esercitare
l’attivita’ di mediazione. Dell’avvenuta acquisizione  dei  requisiti
gli organismi di cui al comma  1  danno  immediata  comunicazione  al
responsabile.
  3. Si considerano iscritti di diritto all’elenco gli enti abilitati
a tenere i corsi di formazione, gia’ accreditati presso il  Ministero
ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004,  n.
222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile  verifica  il
possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall’articolo  18
e  comunica  agli  stessi  le  eventuali  integrazioni  o   modifiche
necessarie. Se l’ente ottempera alle richieste del responsabile entro
trenta giorni dal ricevimento della  comunicazione,  l’iscrizione  si
intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l’iscrizione  si
intende decaduta.
  4. I formatori abilitati a prestare la loro  attivita’  presso  gli
enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di  aggiornamento
indicati nell’articolo 18. Gli stessi formatori, fino  alla  scadenza
dei sei mesi di cui  al  periodo  precedente,  possono  continuare  a
esercitare l’attivita’ di formazione. Dell’avvenuto aggiornamento gli
enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

 

Capo VI
Disciplina transitoria ed entrata in vigore

                               Art. 21
                              Entrata in vigore  

 1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 

Roma, 18 ottobre 2010
                                  Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico: Romani
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010
Ministeri istituzionali – registro n. 17, foglio n. 279

 

Capo VI
Disciplina transitoria ed entrata in vigore

 

             Tabella A
    (articolo 16, comma 4)
    Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)
    Fino a Euro 1.000: Euro 65;
    da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
    da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
    da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
    da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
    da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
    da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
    da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
    da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

    oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento