Mediazione obbligatoria da oggi estesa anche a condominio e RC auto

Redazione 20/03/12
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Anna Costagliola

A partire da oggi la mediazione obbligatoria vede allargato il proprio raggio d’azione, coinvolgendo anche il settore delle liti condominiali e dei risarcimenti delle RC auto, che rappresentano una fetta importante dei fatturati degli avvocati. Si entra dunque nella seconda fase del piano sulla mediazione introdotto dal D.Lgs. 28/2010, che prevede la conciliazione come condizione di procedibilità per determinati tipi di cause ai fini dell’accesso alla giustizia ordinaria (per approfondimenti si rinvia alla specifica sezione di questo sito).

Condominio e RC auto arrivano all’obbligo della mediazione con un ritardo di dodici mesi rispetto alle altre materie, secondo uno slittamento disposto dal D.L. 225/2010 (cd. decreto milleproroghe), conv. in L. 225/2010, in considerazione degli accesi dibattiti e delle riflessioni cui ha dato origine l’entrata in vigore del provvedimento, e segnatamente della mediazione obbligatoria. Tuttavia, come tempestivamente sottolineato, il tempo trascorso in più non è stato efficacemente utilizzato per risolvere le questioni applicative sollevate, come quella relativa alla concreta individuazione delle cause condominiali assoggettate alla procedura conciliativa, ovvero quella in merito al raccordo dell’indennizzo diretto con la mediazione obbligatoria o quella inerente alle maggioranze richieste per autorizzare l’amministratore a partecipare al tentativo di mediazione mediante deposito della relativa adesione, per le quali occorrerà attendere il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale.

 Tecnicamente la mediazione obbligatoria si configura quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per cui il mancato esperimento della stessa comporta la improcedibilità della domanda proposta in sede civile innanzi al giudice. E’ stata tuttavia prospettata come possibile la soluzione di procedere alla mediazione in parallelo rispetto al giudizio ordinario, mediante contestuale presentazione della domanda giudiziale, in considerazione della durata massima di 4 mesi della trattativa, tempo a mala pena sufficiente ad ottenere il primo incontro col giudice.

Con l’estensione del meccanismo obbligatorio della mediazione anche alle controversie che riguardano gli incidenti stradali e le liti condominiali i dati forniti dal Ministero della giustizia lasciano prevedere un significativo incremento della mediazione, almeno a giudicare dai flussi che storicamente hanno interessato le materie del condominio e del risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.

Il meccanismo rimane quello già previsto in relazione alle altre controversie soggette a mediazione obbligatoria: si deposita un’istanza presso un ente certificato (Camere di commercio, Ordini professionali o enti privati riconosciuti dal Ministero della giustizia); entro i successivi quindici giorni il mediatore provvede a convocare le parti: se la controparte dovesse rifiutare la convocazione dovrà esporre al giudice in Tribunale le motivazioni del rifiuto con il rischio, se questo risultasse infondato, di incorrere in sanzioni certe.

In caso di mancato accordo il mediatore può comunque avanzare una propria proposta che poi sarà valutata dal giudice nel caso in cui la causa dovesse proseguire in Tribunale; nel caso di accordo, l’intesa viene omologata da un giudice e diviene esecutiva.

La procedura di mediazione obbligatoria in tema di danno alla circolazione stradale si sovrappone ad una normativa interna che già prevede forme di valutazione e liquidazione del danno subito dalla vittima del sinistro, normativa per la quale la disciplina sulla mediazione non prevede alcuna forma di raccordo. Al riguardo appare plausibile ritenere che la procedura di mediazione obbligatoria vada instaurata dopo che il danneggiato, promossa in primis la procedura di risarcimento del danno cd. ordinaria (art. 148 D.Lgs. 209/2005) o da risarcimento diretto (artt. 149 e 150), verifichi la impossibilità della definizione della controversia, per cui, al fine di ottenere il ristoro del danno, dovrà avviare una procedura presso un organismo di mediazione prescelto, nel rispetto dei modi e dei tempi indicati, con la finalità di evitare l’azione giudiziale. Ove anche tale strumento si rivelasse inefficace alla soluzione della controversia, il danneggiato potrà infine adire l’autorità giudiziaria.

Di fronte ai fautori di una riforma che vede il passaggio obbligato attraverso la mediazione come una soluzione di grande efficacia, permane lo scontro con l’Avvocatura, che sin dall’entrata in vigore della disciplina sulla mediazione ne ha sempre contestato l’efficacia in relazione al programmato obiettivo di velocizzare la macchina della giustizia. Gli avvocati, capitanati dal presidente del CNF Guido Alpa, ribadiscono la propria disponibilità a sviluppare e a difendere, presso tutte le sedi possibili, la mediazione facoltativa e la conciliazione quali rimedi alternativi al processo ed alla sentenza, con un approccio tecnico e culturale indispensabile che non può passare attraverso l’imposizione legislativa. D’altra parte, proprio l’obbligatorietà della mediazione è sottoposta al vaglio di legittimità da parte della Corte costituzionale, di cui si attende ancora il responso.

 

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