Maternità surrogata: trascrizione dell’atto di nascita

Elisa Grossi 11/01/23
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sent. 30/12/22 n.38162 si è espressa riguardo il ricorso presentato da una coppia omoaffettiva, sposata in Canada con atto trascritto in Italia nel registro delle unioni civili, avente ad oggetto la trascrizione dell’atto di nascita del figlio dei uno dei due uomini che ha fornito i propri gameti utilizzati, successivamente, per una fecondazione in vitro con l’ovocita di una donatrice (c.d maternità surrogata).
Le autorità canadesi provvedevano, all’atto di nascita, a trascrivere il nominativo del padre biologico omettendo quello del padre intenzionale, della donatrice dell’ovocita nonché quello della madre surrogata; successivamente la coppia presenta, nel 2017, ricorso alla Corte Suprema della British Columbia per vedere riconosciuta la paternità del padre intenzionale ottenendo così la rettifica dell’atto di nascita.
A seguire, la coppia richiede la trascrizione dell’atto di nascita rettificato anche in Italia all’ufficiale di stato civile che rifiuta la richiesta in quanto già in presenza del medesimo atto di nascita nonché per consistente vuoto normativo di riferimento; in presenza del suddetto rifiuto la coppia presenta ricorso presso la Corte di Appello ai sensi dell’ art. 702 bis c.p.c adducendo la non contrarietà all’ordine pubblico nonché il riconoscimento del provvedimento emesso dal tribunale della British Columbia ai sensi dell’art. 67 L. 218/1995; la Corte di Appello si esprime in senso favorevole alla coppia ritenendo la non violazione dell’ordine pubblico internazionale, infine, il Ministero dell’Interno e il Sindaco presentano ricorso per Cassazione adducendo i seguenti motivi: difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 360 c.p.c; violazione dell’art. 95 D.P.R n. 396 del 2000 essendo competente in materia il Tribunale di primo grado; violazione dell’art. 112 c.p.c per difetto di legittimazione del padre intenzionale; violazione degli artt. 16 e 65 L. 218 del 1995, art. 18 D.P.R n. 396 del 2000, artt. 5 e 12 della L. 40 del 2004.

Corte di Cassazione – SS.UU. civ.- sentenza n. 38162 del 30-12-22

Indice

1. Maternità surrogata

La L. 40 del 2004 denominata “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” nasce con lo scopo, come stabilito all’art. 1 della suddetta, di trovare una soluzione a quel complesso di problematiche derivanti dalla sterilità o infertilità umana, tale tecnica dovrà essere adoperata assicurando il rispetto dei soggetti coinvolti nonché del concepito; il Legislatore ha specificato come il ricorso a tali tecniche sarà consentito solo nei casi realmente accertati e attestati da documentazione medica dell’infertilità o sterilità nonché viene fatto divieto il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4); vi potranno accedere le coppie di sesso diverso, sposate o conviventi in età fertile, entrambi viventi (art. 5); al nascituro viene riconosciuto lo stato di figlio legittimo (art. 8).
La volontà del Legislatore di impedire la fecondazione di tipo eterologo è da rinvenire nell’escludere la mercificazione della gravidanza, di fatto, seguendo i modelli legali dei paesi esteri, oltre ad essere appunto una pratica riconosciuta e regolamentata è subordinata ad una retribuzione economica da parte della donna che si fa carico della gestazione.
Si ritiene opportuno sottolineare che la suddetta legge abbia delineato dei criteri tassativi affinché vi si possa accedere, in altre parole, vi deve essere una deviazione del percorso c.d. naturale non ammettendo alcuna eccezione.
È ormai pacifico, in dottrina e giurisprudenza, che l’interesse del minore vada tutelato sicuramente attraverso interpretazioni estensive piuttosto che ristrettive, difatti, nella Sentenza in oggetto la Suprema Corte sottolinea come il divieto di ricorso alla maternità surrogata non potrà ricadere sui diritti del nascituro che è meritevole di tutela più di ogni altra cosa.

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2. Ordine pubblico e adozione in casi particolari

Per ordine pubblico è da intendersi quell’insieme di principi etici e politici, la cui osservanza è da ritenersi fondamentale per l’esistenza dell’ordinamento giuridico stesso; nel diritto internazionale privato (come richiamato dalla sentenza) svolge una funzione di salvaguardia rispetto a quell’insieme di “valori incompatibili con i suoi principi ispiratori”, giova ricordare come i principi dell’ordine pubblico si ampliano con tutti quei valori condivisi con la comunità internazionale nonché con i vari trattati ratificati; difatti per il Supremo Collegio la maternità surrogata nonché la sua promozione e speculazione è norma di ordine pubblico internazionale e sulla stessa linea si trova la Corte Costituzionale ( con sentenze sia nel 2017, 2021 e nel 2022) dichiarando come tale pratica sia un oltraggio alla dignità della donna nonché che tale concetto non sia in alcun modo comprimibile o rinunciabile da parte del titolare; altresì, il Parlamento Europeo ha condannato l’utilizzo della maternità surrogata nel 2016.
Un altro aspetto che si pone in violazione dell’ordine pubblico internazionale è il provvedimento di riconoscimento da parte del genitore intenzionale del nascituro nato da maternità surrogata (in tal senso le SS. UU si sono già espresse nel 2019, sent. N. 12193) difatti anche in tal caso le Sezioni Unite riscontravano la violazione di valori fondamentali come quello della dignità della gestante e dell’adozione, suggerendo che il corretto percorso da parte del genitore intenzionale sia proprio quello dell’adozione in casi particolari; quest’ultima è regolata dalla L. 184 del 1983, la ratio è da rinvenire nella volontà del Legislatore di tutelare il benessere del minore garantendogli il diritto ad essere cresciuto in un nucleo solido e con relazioni affettive stabili.
La Corte Costituzionale, al riguardo, ha sollecitato più volte il Legislatore affinché rivisitasse in maniera concreta il diritto di famiglia a seguito delle innumerevoli mutazioni sociali.

3. Conclusioni

La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno e dal Sindaco riconoscendo la contrarietà della maternità surrogata in relazione all’ordine pubblico e la non trascrivibilità dell’atto di nascita che inserisce anche il nominativo del genitore di intenzione ma fa salvo ogni tipo di diritto, anche giuridico, del minore in relazione al genitore non biologico e tali diritti vengono salvaguardati e riconosciuti mediante l’istituto dell’adozione in casi particolari. 

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Elisa Grossi

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