Lo stato di approdo può controllare le navi di organizzazioni umanitarie

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La Corte UE nelle cause riunite C-14/21 e C-15/21 ha sentenziato che lo Stato di approdo può adottare provvedimenti di fermo in caso di evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente, che spetta allo Stato di approdo dimostrare.

     Indice

  1. La vicenda Sea Watch
  2. Il ricorso la TAR Sicilia
  3. Le questioni pregiudiziali risolte dalla Corte UE

1. La vicenda Sea Watch

Nell’estate 2020 due navi Sea Watch hanno effettuato operazioni di soccorso, sbarcando le persone salvate in mare in due porti siciliani. Le stesse sono tate oggetto di ispezioni da parte delle capitanerie di tali porti, in quanto non erano certificate per l’attività di ricerca e soccorso in mare, e avevano imbarcato un numero di persone superiore a quello autorizzato. Tali capitanerie hanno riscontrato la sussistenza di carenze tecniche e operative che comportavano un pericolo per sicurezza, salute, ambiente, e richiedevano il fermo delle navi.


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2. Il ricorso la TAR Sicilia

La Sea Watch ha proposto, al TAR Sicilia, due ricorsi volti all’annullamento di tali provvedimenti, sostenendo che le capitanerie avrebbero violato i poteri di cui dispongono le autorità dello Stato di approdo (direttiva 2009/16). Il TAR ha proposto alla Corte UE talune questioni pregiudiziali per chiarire l’estensione dei poteri di controllo e di fermo dello Stato di approdo sulle navi gestite dalle organizzazioni umanitarie.

3. Le questioni pregiudiziali risolte dalla Corte UE

La Corte, riunita in Grande Sezione, il I agosto 2022, ha dichiarato:

  • che la direttiva 2009/16 è applicabile a qualsiasi nave che si trovi in un porto o nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato membro e batta bandiera di un altro Stato membro, incluse le navi gestite dalle organizzazioni umanitarie;
  • che la direttiva 2009/16, il cui scopo è migliorare l’osservanza delle norme di diritto internazionale e della legislazione dell’UE relative alla sicurezza marittima, alla tutela dell’ambiente marino e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo, deve essere interpretata tenendo conto delle norme di diritto internazionale che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, a cominciare dalla convenzione sul diritto del mare e dalla convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare. In dettaglio, la prima sancisce l’obbligo di prestare soccorso alle persone in pericolo o in difficoltà in mare. La seconda dispone che le persone che si trovano, a seguito di un’operazione di soccorso in mare, a bordo di una nave, compresa una nave gestita da un’organizzazione umanitaria, non devono essere computate in sede di verifica del rispetto delle norme di sicurezza in mare. Il numero di persone a bordo, anche superiore a quello autorizzato, non può dunque costituire, di per sé solo, una ragione che giustifichi un controllo. Tuttavia, una volta che una nave del genere ha completato lo sbarco o il trasbordo di tali persone in un porto, lo Stato di approdo può sottoporla a un’ispezione per controllare il rispetto delle norme di sicurezza in mare. A tal fine, occorre però che tale Stato dimostri, in maniera concreta e circostanziata, l’esistenza di indizi seri di un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l’ambiente. Spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto di tali prescrizioni;
  • che lo Stato di approdo ha diritto, per dimostrare l’esistenza di indizi seri di un pericolo, di tenere conto del fatto che navi classificate e certificate come navi da carico da parte dello Stato di bandiera sono, in pratica, impiegate per un’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone. Per contro, lo Stato di approdo non può imporre che venga provato che tali navi dispongono di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera. Peraltro, nel caso in cui l’ispezione riveli l’esistenza di carenze, lo Stato di approdo può adottare le azioni correttive che ritenga necessarie. Lo Stato di approdo non può poi subordinare la revoca del fermo di una nave alla condizione che tale nave disponga di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera;
  • che nel caso in cui sia accertato, a seguito di un’ispezione effettuata dalle autorità dello Stato di approdo, che una nave battente bandiera di altro Stato membro presenta carenze comportanti un pericolo per la sicurezza in mare, o un evidente pericolo che ne giustifichi il fermo, opera il principio di leale cooperazione, secondo cui gli Stati membri, incluso quello che riveste la qualità di Stato di approdo e quello che riveste la qualità di Stato di bandiera, sono tenuti a cooperare e a concertarsi nell’esercizio dei loro rispettivi poteri.

Avv. Biarella Laura

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