L’inesistenza 

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L’inesistenza nell’ambito della scienza giuridica è l’impossibilità di qualificare un atto come giuridico, o per la mancanza o per la incompletezza di requisiti minimi tali che per l’ordinamento l’atto giuridicamente non esiste ed è irrilevante.

     Indice 

  1. Definizione
  2. Diritto costituzionale
  3. Diritto amministrativo
  4. Diritto canonico
  5. Diritto civile
  6. Diritto penale

1. Definizione 

La differenza tra nullità e inesistenza recepisce una distinzione presente nel diritto romano. 

In che cosa consistano i requisiti minimi e indispensabili per l’esistenza dell’atto, non è però possibile stabilirlo sotto il profilo sostanziale, se non sulla base della comune esperienza.

Sul piano processuale, interseca la questione della definibilità degli atti processuali abnormi, che, avendo molte volte impegnato la Corte Costituzionale nel risolvere la dibattuta questione, è tesa a fronteggiare eventi d’impasse generate dalla scelta attuativa di provvedimenti che, in relazione alla propria struttura e alla funzione, si rivelavano lontani dall’ordinamento.

Si deve notare che, anche quando si parla di atto inesistente, non s’intende qualcosa che non esiste, ma qualcosa, che anche esistendo materialmente, non ha efficacia giuridica.

Sotto questo profilo, la differenza tra un atto inesistente e un atto nullo è in termini di grado. L’inesistenza è determinata da un difetto così palese che ogni persona ragionevole ne debba escludere l’esistenza giuridica.

L’inesistenza è dovuta alla non conformità di un atto a una fonte del diritto superiore o sovraordinata nella relativa gerarchia. 

L’effetto dell’inesistenza può essere simile a quello della nullità (illegittimità) rispetto all’annullamento (inefficacia), è caratterizzato da una caratteristica più simile alla prima, che è retroattiva (le prestazioni effettuate devono essere restituite).

Spesso questa categoria, di origine dottrinaria, è stata utilizzata anche dalla giurisprudenza per estendere i casi di invalidità grave oltre i casi previsti dalla legge. 

2. Diritto costituzionale

Le moderne costituzioni democratiche prevedono un organo giurisdizionale garante della conformità degli atti normativi di Parlamento e Governo al dettato della Carta Fondamentale.

Può essere la stessa Corte Suprema, vale a dire, un organismo specifico per un simile compito, il quale include anche la declaratoria dell’inesistenza di un atto normativo.

Nell’ordinamento giuridico italiano, la Corte Costituzionale è l’organo che accerta l’antinomia di queste norme con la fonte primaria del diritto nazionale, concorrente a fonti sovranazionali come il diritto dell’Unione Europea, dichiarandone l’illegittimità e la conseguente censura, per la quale cessano di essere valide e applicabili.

3. Diritto amministrativo

Questa categoria è presente negli stessi termini anche nell’ambito del diritto amministrativo.

Si trova anche nel diritto privato e nel diritto canonico.

L’annullamento di un atto, ad esempio nel diritto amministrativo, comporta la nullità di  degli atti ad esso successivi, sia in ordine di tempo, sia secondo quando disposto dalle leggi vigenti che richiedono l’atto, successivamente dichiarato nullo, come condizione necessaria e sufficiente per procedere agli atti che seguono.

Restano validi ed efficaci giuridicamente gli atti che precedono quello dichiarato nullo.

Diversamente l’inesistenza  di un singolo atto invalida l’intero procedimento, vale a dire che comporta la nullità degli atti che seguono e anche i precedenti, essendo la decisione frutto di un’apparenza del diritto. 


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4. Diritto canonico

Su questa categoria giuridica si basa anche il diritto canonico della Chiesa Cattolica, per ottenere la dichiarazione di nullità di un matrimonio. 

Il Tribunale ecclesiastico non ha nessun potere di annullare una grazia sacramentale divina, che è permanente, ma esclusivamente quello di accertare che sin dall’inizio questa grazia non è mai stata né donata né ricevuta, per impedimento e per una mancanza di forma al momento del consenso.

È relativa a un atto sacramentale che non è stato conforme al superiore diritto divino e diritto naturale, riflesso nella disciplina del codice di diritto canonico. 

È un’inesistenza che propende più verso la dichiarazione di nullità, che verso l’annullamento.

5. Diritto civile

Nei rapporti tra soggetti privati, la nullità di un contratto in forma scritta vale a partire dal momento della sua firma e registrazione, perché deve sempre essere conforme alla legge, al diritto civile che è prevalente sulla volontà delle parti contraenti, dove questo non disponga espressamente salvo diverso accordo tra le parti.

Un caso particolare e importante è quello nel quale l’atto dichiarato nullo è a sua volta un atto unilaterale di annullamento: dove una delle parti contraenti interrompe il rapporto contrattuale, atto comunque sia denominato (licenziamento, clausola risolutiva espressa, recesso, clausola di termination). 

L’accertamento della nullità di questo atto è unilaterale, perché non conforme alla legge o a quanto disposto nell’atto che si proponeva di annullare (una clausola contrattuale), da questo punto di vista dottrinale non si dovrebbe risolvere in un mero indennizzo di tipo economico, ma nel ripristino formale e materiale, anche coattivo, del contratto preesistente all’atto unilaterale dichiarato nullo, perché l’interruzione non è mai esistita in diritto (anche se di fatto è esistita):

  • tra persone fisiche: azione di reintegrazione, ad esempio nel posto di lavoro dopo un licenziamento illegittimo
  • tra persone giuridicheannullamento di un contratto di appalto/fornitura, anche valido in sé stesso, stipulato da un soggetto privato, o da una pubblica amministrazione con altri soggetti sostitutivi dopo una risoluzione illegittima.

La distinzione de iure e de facto, tipica dei Paesi di common law, è diversa dalla tradizione del diritto romano dei Paesi di civil law, dove il diritto è prevalente sui rapporti materiali di fatto. 

Nei Paesi di common law è anche per questo comune lasciare a un contratto dettagliato l’intera disciplina del rapporto nelle sue possibili eccezioni, perché la violazione della legge vigente tipicamente si risolve in un indennizzo economico.

Nel diritto civile italiano (art. 1424 c.c.), dopo l’annullamento di un negozio segue che lo stesso sia convertito dal giudice nel cosiddetto “contratto sottostante”, senza la necessità di un’altra manifestazione di volontà delle parti. 

Il negozio non cessa di esplicare i suoi effetti, come se fosse nullo sin dall’inizio.

Allo stesso modo, nel diritto del lavoro, entro determinati limiti, a un contratto di assunzione individuale dichiarato non conforme alla legge segue di diritto non la risoluzione del contratto, ma la sua conversione in un contratto a tempo indeterminato, e nel diritto privato dove a un contratto di locazione mai firmato oppure non regolare per tipologia, importo, condizione segue la conversione del giudice in un contratto conforme alle legge.

6. Diritto penale

In ordine alla possibilità delle sentenze penali inesistenti, è stata addotta come riprova «sotto il profilo storico, l’ipotesi a suo tempo configurata nel decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 (Sanzioni contro il fascismo). 

L’articolo 6, comma 4, di quel decreto stabiliva che: 

le sentenze pronunciate in ordine ai delitti previsti nello stesso decreto potevano essere “dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione” avesse “influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Dott.ssa Concas Alessandra

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