Libro unico del Lavoro (LUL), chiarimenti sulle registrazioni infedeli

Redazione 16/12/11
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di Lilla Laperuta

Lo scorso 13 dicembre è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’interpello n. 47 con cui vengono precisati alcuni aspetti della disciplina sanzionatoria in materia di libro unico del lavoro (LUL) libro che, si ricorda, sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell’impresa (artt. 39 e 40 D.L. 112/1998). In particolare, è stato chiesto al Ministero se ricorre l’infedele registrazione delle ore di lavoro e delle somme erogate, quando tali registrazioni siano difformi dalle ore effettivamente prestate dal lavoratore o dalle somme erogate.

Il Ministero ricorda di aver specificato già in precedenza (cfr. circolare n. 20/2008), che integra la condotta di infedele registrazione la scritturazione di dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro.

Il nodo da sciogliere riguarda, dunque la possibilità, di rapportare l’infedeltà del dato registrato al parametro dettato dal contratto collettivo di riferimento ovvero alla realtà di fatto, e cioè alla misura delle somme effettivamente percepite dal lavoratore.

Secondo quanto precisato con l’interpello l’illecito si configura se la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione erogata non corrisponde a quella annotata sul libro unico: ciò che rileva è la difformità tra i fatti reali e le annotazioni eseguite. La sanzione prevista quindi, sarà applicabile nelle ipotesi dei c.d. fuori busta o di una indicazione delle ore di lavoro quantitativamente diversa da quelle effettivamente prestate. Viceversa, non sembra corretto applicare la sanzione quando le somme erogate al lavoratore siano effettivamente quelle indicate sul LUL pur differenziandosi da quanto astrattamente previsto dal contratto collettivo applicabile.

In conclusione, secondo il ministero, la reazione punitiva va rapportata alle ipotesi di sostanziale e reale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori che, nel caso dell’infedele registrazione, riguardano la registrazione di dati in modo non corrispondente al vero. Diversamente argomentando, si potrebbero verificare situazioni, in virtù delle quali pur in presenza di fenomeni di corresponsione di somme non rispondenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul documento obbligatorio ma corrispondenti a quanto astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro potrebbe essere indotto a considerare come costi aziendali non già quelli effettivamente sostenuti ma quelli “virtuali” derivanti da quanto astrattamente dovuto (e registrato), con conseguente ipotesi di esposizioni in bilancio di dati non veritieri.

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