Legittima ammissione di un’impresa la cui cauzione provvisoria sia rapportata agli importi annuali delle tratte per cui competeva

Lazzini Sonia 03/03/11
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Legittima ammissione di un’impresa la cui cauzione provvisoria sia rapportata agli importi annuali delle tratte per cui competeva.

Il Collegio passa ora all’esame della seconda censura con la quale si deduce la illegittimità della partecipazione alla gara de qua della ditta resistente che non avrebbe prestato adeguata cauzione con polizza fideiussoria rapportata alla base d’asta.

La censura è infondata.

Il C.S.A. all’art. 3 indica analiticamente l’importo a base d’asta nella misura rapportata, per ciascuna tratta, all’importo annuale e non all’importo triennale di durata dell’appalto.

Legittimamente quindi la ditta Controinteressata è stata ammessa alla gara di cui si è resa aggiudicataria, avendo prodotto cauzione rapportata agli importi annuali delle tratte per cui competeva.

Una diversa interpretazione dell’art 3 del C.S.A., che travalicasse la portata letterale dello stesso per giungere alla affermazione della necessità di prestare cauzione rapportata alla base d’asta costituita dagli importi dei servizi per tutta la durata di essi, sarebbe oltretutto in contrasto con il principio che impone che le clausole dei bandi siano da interpretare nel senso di garantire la più ampia partecipazione alle gare, nel rispetto del principio di garanzia della par condicio dei concorrenti.

Conclusivamente, rilevata la infondatezza di tutte le censure addotte, anche alla luce degli atti difensivi e delle allegazioni delle parti costituite, successivamente alla adozione dell’ordinanza cautelare n. 832/09, il ricorso va rigettato anche nella parte in cui con esso si avanzano istanze risarcitorie.

Riportiamo qui di seguitio la sentenza numero 4620 del 6 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

 

N. 04620/2010 REG.SEN.

N. 01202/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2009, proposto da:***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

della deliberazione del Direttore generale n. 311 del 26 febbraio 2009, pubblicata all’albo pretorio dell’Ausl n. 4 in data 1° marzo 2009, con la quale è stato definitivamente aggiudicato alla ditta Controinteressata Group il servizio di trasporto medici di continuità assistenziale per alcuni Comuni della provincia di Enna, nonché del verbale di aggiudicazione provvisoria del 16 ottobre 2008;

del parere prot. N. 4645 del 16/12/08 reso dal Settore Affari Generali Legali e Contenzioso dell’AUSL n. 4 di Enna;

del capitolato speciale d’appalto, art. 27, lett. d) ove da applicare ed interpretarsi nel senso del citato parere legale dell’AUSL n. 4;

della nota prot. N. 562 del 13 febbraio 2009 con la quale il Presidente del seggio di gara ha comunicato alle ditte ricorrenti di proporre deliberazione di aggiudicazione definitiva in favore della Controinteressata Group;

nonché per la condanna dell’Ente intimato al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 33 e 35 D. L.vo n. 80/1998 e successive modificazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl N. 4 di Enna e di Controinteressata Group di ***********************;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il Cons. dott. ****************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Le ditte ricorrenti, che hanno partecipato alla gara indetta con deliberazione del direttore generale dell’A.S.L. n. 4 di Enna n. 1038 del 17 luglio 2008, per l’aggiudicazione del “servizio di trasporto medici di continuità assistenziale per alcuni comuni della provincia di Enna” con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, per il triennio 2008/10, relativamente al lotto riguardante il comune di Troina (la ricorrente Autolavaggio società cooperativa) e al lotto riguardante il comune di Cerami (la ditta Ricorrente 2 *****), impugnano le operazioni di gara culminate con l’aggiudicazione alla controinteressta ditta Controinteressata Group, sulla scorta delle seguenti censure:

VIOLAZIONE DELL’ART. 27 LETT.d) DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 8 E 11 DELLA L. N.21/92 COME RECEPITA E MODIFICATA IN SICILIA CON L. REG. N. 29/1996, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA ED INTEGRATA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA MASSIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DELLA PAR CONDICIO TRA I SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA GARA.

Sostiene parte ricorrente che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara de qua per la mancanza del requisito richiesto dall’art. 27 lett. d) del C.S.A. e cioè per il mancato possesso di licenza per il servizio di noleggio rilasciato dal comune in cui il servizio doveva essere svolto.

Sotto altro aspetto, la sopra richiamata disposizione del C.S.A. sarebbe stata violata in quanto i due autisti impiegati dalla ditta Controinteressata Goup non sono iscritti nell’apposito ruolo dei conducenti di veicoli, di cui all’art. 6 L. n.21/96.

Uno dei veicoli impiegati per il servizio oggetto di gara, poi, avrebbe la revisione scaduta al 20 settembre 2006 e non rinnovata al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione dell’aggiudicatazione.

VIOLAZIONE DELL’ART. 29 LETT. b) C.S.A.

L’aggiudicataria avrebbe fornito polizza fideiussoria insufficiente perché commisurata all’importo della spesa su base annua e non sulla base triennale di durata del servizio

Le parti intimate, costituite in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

L’aggiudicataria ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché la inammissibilità del ricorso cumulativo proposto dalle due ditte ricorrenti.

Intervenuto il decesso del ricorrente **********, il giudizio in epigrafe, dichiarato interrotto con la sentenza n. 1977/2009, è stato riassunto dalla ricorrente “Autonoleggi ******à Cooperativa”, dalla contro interessata ditta Controinteressata Group, e dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Enna la quale in via preliminare ha richiesto la declaratoria dell’interruzione del giudizio de quo in quanto all’originaria amministrazione resistente è succeduta a titolo universale l’A.S.P. di Enna.

La ditta Controinteressata Group, poi, ha chiesto la declaratoria della interruzione del giudizio essendo intervenuta la cessione di ramo d’azienda da parte della ditta Controinteressata Group alla impresa ALFA Company.

Con ordinanza n. 832/2009 resa alla camera di consiglio del 26/05/2009, è stata accolta la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.

Alla Pubblica Udienza del giorno 2 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

Il Collegio, con riferimento alle eccezioni di rito sollevate dalla ditta Controinteressata Group aggiudicataria, ne riscontra la infondatezza, sia con riferimento al dedotto difetto di giurisdizione del giudice adito che con riferimento alla dedotta inammissibilità del ricorso cumulativo.

Sotto il primo aspetto basti rilevare che petitum del ricorso introduttivo è l’annullamento della disposta aggiudicazione della gara de qua a favore della ditta contro interessata e pertanto rientra per costante e consolidata giurisprudenza nella cognizione esclusiva del Giudice Amministrativo (ex multis, C. Stato sez. IV, sent. n. 2959 del 14 maggio 2010 , Cass. Civ. sez. un., sent. n. 2906 del 10/02/2010).

Sotto il secondo profilo, si rileva la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso cumulativo proposto dalle ditte originariamente ricorrenti, in quanto in base al “petitum” del ricorso, afferente a due distinti lotti della gara in oggetto, i ricorrenti non azionavano interessi antitetici tra loro (cnf. TAR Liguria, Genova, sent. N. 1545 del 15/11/2004TAR Piemonte, sez. II, sent. N. 566 del 27/11/1997).

Con riferimento, infine alla ulteriore richiesta formulata dalla contro interessata ditta Controinteressata Group di declaratoria di interruzione del giudizio a seguito dell’intervenuta cessione del ramo d’azienda alla ditta ALFA Company , si rileva che non sussiste la dedotta causa di interruzione poiché il giudizio prosegue tra le parti originariamente costituite, rimanendo estranea ad esso la ditta cessionaria. La cessione di un ramo d’azienda configura infatti una fattispecie di successione a titolo particolare nell’azienda della società avente causa, con la conseguenza, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., che il processo prosegue tra le parti originarie (Cass. 10 gennaio 2003 n. 237; Cons. Stato, IV, 30 maggio 2001 n. 2955 , C. Stato, sent. n. 1435/2005).

Sgomberato il campo dalle preliminari eccezioni, il Collegio procede all’esame del primo ordine di censure e ne riscontra la infondatezza, in fatto ed in diritto.

Contrariamente a quanto asserito in ricorso non si rileva la violazione dell’art, 27 lett. d) del C.S.A. in quanto la ditta aggiudicataria è inconfutatamente in possesso dell’autorizzazione comunale di cui all’art. 8 della l. n. 21/92.

A nulla rileva che tale autorizzazione sia stata rilasciata dal comune di Nicosia e non dal comune di Troina in cui deve essere espletato il servizio oggetto di appalto, per il quale la Controinteressata concorre in competizione con la ditta Ricorrente società cooperativa ricorrente. Ciò nella considerazione tranciante che il C.S.A. richiede il possesso di autorizzazione comunale, senza specificazione alcuna in ordine al comune che deve avere rilasciato tale autorizzazione.

E del resto, ove il capitolato d’appalto avesse richiesto che tale autorizzazione dovesse essere rilasciata dal comune interessato dal servizio messo a bando, sarebbe stato in parte qua illegittimo.

La limitazione della partecipazione alla gara fatta discendere non dal mancato possesso da parte dei concorrenti di requisiti tecnici o di affidabilità economico-finanziaria, ma dalla provenienza dell’atto autorizzatorio al servizio di ricorrente da uno piuttosto che altro Comune non risponde, infatti, ad alcun interesse pubblico tutelato, anzi è regola discriminatoria e illogicamente restrittiva della concorrenza e della più ampia partecipazione alle gare, a tutela della migliore scelta del contraente (in termini Tar Sicilia, Catania, sent. N. 55/07).

Con riferimento alle ulteriori doglianze contenute nello stesso articolato motivo di ricorso, se ne deduce, per tabulas, in fatto, la infondatezza in quanto la ditta aggiudicataria dispone di rimessa nel comune di espletamento del servizio, con ciò adempiendo alle prescrizioni del bando e di legge (art. 11, c. 4 l. n. 21/92 che stabilisce che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente siano effettuate presso la rimessa), ed è in possesso del certificato di revisione del veicolo di trasporto targato CN 530CJ al 23 settembre 2008, come attestato dalla ditta Controinteressata alla stazione appaltante in riscontro di nota n. 227 del 22/01/09 e non confutato ex adverso.

Con il primo ordine di censure si contesta pure l’ammissione alla gara de qua della contro interessata aggiudicataria che invece avrebbe dovuto essere esclusa perché due autisti dipendenti non sarebbero in possesso dell’iscrizione richiesta dall’art. 6 comma 6, l. n. 21/96.

Anche in parte qua la censura è infondata nella considerazione che la normativa portata dall’art. 3 bis della legge reg. n. 29/96 che espressamente prescrive ai commi terzo e quarto la necessaria iscrizione nel ruolo dei conducenti di autoveicoli estesa anche ai dipendenti ex art. 6, comma 6 l. n. 21/96 nei casi ivi indicati , è da applicare ai dipendenti di imprese autorizzate al servizio di noleggio con conducente e non nel diverso caso di servizio pubblico non di linea, nel quale l’iscrizione nell’apposito registro del titolare è satisfattiva delle prescrizioni di legge.

Il Collegio passa ora all’esame della seconda censura con la quale si deduce la illegittimità della partecipazione alla gara de qua della ditta resistente che non avrebbe prestato adeguata cauzione con polizza fideiussoria rapportata alla base d’asta.

La censura è infondata.

Il C.S.A. all’art. 3 indica analiticamente l’importo a base d’asta nella misura rapportata, per ciascuna tratta, all’importo annuale e non all’importo triennale di durata dell’appalto.

Legittimamente quindi la ditta Controinteressata è stata ammessa alla gara di cui si è resa aggiudicataria, avendo prodotto cauzione rapportata agli importi annuali delle tratte per cui competeva.

Una diversa interpretazione dell’art 3 del C.S.A., che travalicasse la portata letterale dello stesso per giungere alla affermazione della necessità di prestare cauzione rapportata alla base d’asta costituita dagli importi dei servizi per tutta la durata di essi, sarebbe oltretutto in contrasto con il principio che impone che le clausole dei bandi siano da interpretare nel senso di garantire la più ampia partecipazione alle gare, nel rispetto del principio di garanzia della par condicio dei concorrenti.

Conclusivamente, rilevata la infondatezza di tutte le censure addotte, anche alla luce degli atti difensivi e delle allegazioni delle parti costituite, successivamente alla adozione dell’ordinanza cautelare n. 832/09, il ricorso va rigettato anche nella parte in cui con esso si avanzano istanze risarcitorie.

Le spese del giudizio possono andare compensate tenuto conto dell’esito del ricorso in fase cautelare.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati

****************, Presidente

******************, ***********, Estensore

*******************, Consigliere

L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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