Legge di stabilità: le disposizioni in materia di mobilità dei dipendenti pubblici previste dal maxiemendamento

Redazione 11/11/11
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I dipendenti pubblici hanno la possibilità di scambiare il proprio posto di lavoro con altri dipendenti pubblici interessati, oppure di passare direttamente ad un’altra amministrazione. Questi passaggi diretti di personale fra amministrazioni diverse configurano l’istituto della mobilità. Il fenomeno è considerato uno dei più importanti strumenti per la corretta gestione delle risorse umane. Esso consente di perseguire una migliore distribuzione organizzativa del personale, razionalizzandone le eccedenze, di favorire lo scambio delle differenti professionalità nell’ambito delle pubblica amministrazione globalmente intesa e ciò con il minore contenimento della spesa pubblica.

Il D.Lgs. 165/2001, Testo unico del pubblico impiego, disciplina all’art. 30 la mobilità volontaria: i dipendenti, mediante cessione del contratto di lavoro, possono ottenere il passaggio diretto fra amministrazioni diverse, previo parere favorevole del dirigente responsabile e tenuto conto delle loro professionalità.

A seguito dell’intercorso intervento del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011) l’istituto è stato invece previsto nella forma opposta, ovvero quella obbligatoria. Precisamente, all’art. 1, comma 29, del provvedimento si è disposto che i dipendenti pubblici, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale deve farsi riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva e il trasferimento è consentito nell’ambito del territorio regionale di riferimento. A ciò si aggiunga la previsione nello stesso documento del comma 19, secondo cui il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. Sono stati dunque previsti trasferimenti anche in aree diverse di contrattazione pubblica

Ora, nell’ambito del maxiemendamento alla legge di stabilità per il quadriennio 2012-2015 si ritorna nuovamente sull’argomento anche se in termini di maggiore cogenza ed efficacia. Nella specie l’art. 4terdecies, riformulando integralmente l’art. 33 D.Lgs. 165/2001, prescrive in capo ad ogni amministrazione pubblica l’obbligo di rilevare annualmente, anche in sede di ricognizione delle dotazioni organiche, eventuali eccedenze di personale o situazioni di soprannumero, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

All’inadempimento di tale obbligo sono connesse delle implicazioni ben precise:

a) la nullità di diritto delle assunzioni (o instaurazione dei rapporti di lavoro in qualunque tipologia) effettuate in violazione delle prescrizioni del suddetto articolo, trattandosi di norme imperative (cfr. art. 2, co. 2, D.Lgs. 165/2001);

b) la responsabilità del dirigente sotto il profilo del danno erariale.

Nel caso in cui il dirigente stesso riscontri la sussistenza di eccedenze deve trasmettere, nell’ottica di una procedura trasparente e conforme al principio del giusto procedimento, un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Trascorsi 10 giorni dalla predetta comunicazione l’amministrazione potrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva ex art. 72 D.L. 122/2008, oppure, in via subordinata, verificare la possibilità di ricollocare tutti o parte dei dipendenti in soprannumero nell’ambito della stessa amministrazione. In quest’ultimo caso si potrà valutare di novare il rapporto di lavoro ricorrendo a forme di impiego flessibile o a contratti di solidarietà .

Laddove non fosse possibile ricollocare il dipendente pubblico all’interno del medesimo ente potranno essere attivati trasferimenti presso altre amministrazioni comprese nell’ambito della Regione di appartenenza. Ciò previo accordo scritto fra le due amministrazioni, ovvero quella alla quale si dirige il trasferimento e quella di appartenenza del lavoratore.

Viene rimessa alla fonte pattizia, la contrattazione collettiva nazionale, la fissazione dei criteri generali e delle procedure per consentire la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni anche al di fuori del territorio regionale.

Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione dell’informativa l’amministrazione provvede al collocamento in disponibilità dei dipendenti non ricollocati nella stessa o in altra amministrazione con il conseguente status:

a) sospensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro;

b) diritto ad un’indennità parti all’80% dello stipendio;

c) diritto all’indennità integrativa speciale;

d) esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo;

e) diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Il godimento di tale status è limitato nell’arco temporale di 24 mesi, decorsi i quali scatterà la misura del licenziamento. (Lilla Laperuta)

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