Le mutilazioni genitali femminili nell’ordinamento giuridico italiano. Una forma di tutela della infanzia e le indicazioni del Comitato Bioetico

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Nell’ordinamento giuridico italiano: tentativi di ricostruzione del sistema – La circoncisione non era ignota alla legislazione romana. Può ricordarsi che essa, nel diritto romano classico, pur se praticata su uno schiavo, fu incriminata ed assimilata – dal punto di vista del trattamento penale – alla castrazione ad opera dell’imperatore Adriano che colse l’occasione con ciò di suscitare ulteriormente l’irritazione degli Ebrei – già offesi dalla distruzione di Gerusalemme e dalla costruzione, in sua vece, di Aelia Capitolina – di modo che «moverunt ea tempestate et Judaei bellum, quod vetabantur mutilare genitalia» 1. La sanzione prevista era quella sancita dalla lex Cornelia de sicariis: vale a dire sostanzialmente quella prevista per l’omicidio, cioè la pena capitale.

Sul finire dell’epoca classica e l’inizio di quella postclassica, si assistette ad un progressivo distaccamento della fattispecie della circoncisione da quella dell’omicidio a cui era pur sempre connessa, trasformandosi in autonoma figura di reato 2. La castrazione, invece, rimase ancorata ed assimilata all’omicidio. Era inflitta ancora come sanzione la pena capitale, nonché la confisca della casa in cui in reato era commesso; se poi questo fosse posto in essere su uno schiavo, alla condanna si accompagnava anche la confisca dello schiavo 3.

Il Digesto giustinianeo, da parte sua, fissava quale principio generale «Dominus membrorum quorum nemo videtur» 4 e, dunque, l’indisponibile integrità della persona nel proprio essere fisico.

La clitoridectomia e la circoncisione, nel diritto contemporaneo, sono diversamente disciplinati.

È bene premettere che, a differenza di altri Paesi ove il fenomeno è già disciplinato ed anzi severamente scoraggiato, in Italia, come frequentemente accade, non esiste una normativa ad hoc. È stato osservato in proposito che al di là, in effetti, di materiali biologici ed organi specificamente regolati dalla legge (come il sangue ed il rene) – il «caleidoscopio di parti restanti» trova una disciplina essenzialmente nell’art. 5 c.c. 5 ed, in generale, nel sistema.

Cosicché sembra imprescindibile dover ricostruire, de iure condito, la disciplina alla stregua delle norme costituzionali, delle Convenzioni internazionali (ratificate dall’Italia), nonché delle norme civili contenute nel Codice del ’42 e di quelle penali contenute nel Codice Rocco ed in leggi speciali.

Vengono in rilievo, innanzitutto, quelle norme costituzionali nelle quali è sancito il principio della inviolabilità della libertà personale (art. 13) ed ancor prima il principio costituzionale di cui all’art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali rientra indubbiamente anche quello relativo all’integrità fisica, sia come singolo sia nelle formazioni sociali (ed in primis, per quel che qui ci interessa, è da ascrivere la famiglia). È stato notato che la Costituzione, col riconoscere l’inviolabilità, ha ammesso per ciò stesso l’irrinunciabilità ed indisponibilità della medesima persona umana in quanto tale.

Così, indisponibilità assoluta del diritto e libera disponibilità del corpo possono trovare un giusto contemperamento «posto che la norma citata [art. 13] non soltanto non autorizza quegli atti di disposizione che vanno contro la salute o la dignità (automutilazione, prostituzione), ma anche quegli atti che contravvengono alla necessariamente costante volontarietà» 6. E non bisogna dimenticare che, a fronte dei problemi ostetrici spesso cagionati dalla escissione, l’art. 31 Cost. comma 2 prevede la protezione della maternità, da intendersi qui nel senso più ampio possibile, ossia oltre l’istituto e verso l’atto vero e proprio della procreazione, resa rischiosa o addirittura fatale da pratiche illegittime, per la madre così come per il figlio.

Altra norma di riferimento, a livello costituzionale, non può non essere quella di cui all’art. 32, a mente della quale la Repubblica si impegna a tutelare la salute dell’individuo e, dall’altro, impone che «nessuno [possa] essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e che questa, in nessun caso, comunque, possa «violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Significativo è ricordare che quest’ultimo inciso nel chiudere la norma costituzionale sul diritto alla salute fu accolto dalla Commissione dei 75 (emendamento Paolo Rossi – Aldo Moro), in sede di lavori di elaborazione della Carta Costituzionale, intendendosi soprattutto porre un freno al legislatore, all’evidente scopo di impedire eventuali pratiche sanitarie lesive della dignità umana, come potrebbe essere la sterilizzazione 7. Oggi, però, quell’inciso, per noi fondamentale, ha assunto un ulteriore significato, ponendosi non soltanto quale argine a possibili interventi legislativi o interpretativi dei giudici volti ad eliminare i divieti legislativi esistenti ad atti di disposizione del proprio corpo che generino diminuzioni permanenti dell’integrità fisica 8, ma altresì quale limite anche a pratiche sanitarie compiute da privati.

Già da queste norme è possibile, dunque, desumere come eventuali trattamenti sanitari devono essere previsti per legge e questa, in ogni caso, non possa violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Nel caso dell’infibulazione, pare evidente, che non si è dinanzi a trattamenti imposti per legge, né di fronte a trattamenti che tutelino la dignità della donna. Sicché, anche ammettendosi quanto meno per le donne che abbiano raggiunto la maggiore età la possibilità che le stesse possano esprimere un qualche consenso al trattamento, dovrebbe in ogni caso concludersi per l’invalidità giuridica di tale atto di assenso trattandosi di un intervento che offende la donna nella sua persona e dignità.

Tale conclusione è suffragata dall’art. 5 c.c., che, pur consentendo gli atti di disposizione del proprio corpo – quale giusto postulato della libertà personale 9 e non già di un potere dispositivo del proprio corpo o della propria persona 10– , vieta tutti quegli atti che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica (limite di carattere speciale) ovvero siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume (limite di carattere generale). In questi casi, dunque, il consenso sarebbe improduttivo di effetti, perché nullo, in quanto in violazione del divieto ex art. 5 c.c. e di quell’imprescindibile esigenza di carattere morale e sociale (espressa anch’essa dalla norma) secondo la quale, a parere di un orientamento dottrinario, nessun diritto soggettivo può riconoscersi se non nei limiti dell’utilità sociale ed in quanto giovi (pure) agli altri 11 ovvero, secondo altri, se non in quanto, nel caso concreto, l’atto tenda a perseguire interessi o beni meritevoli di tutela 12. Detta convinzione, non nuova al nostro diritto, risaliva ad una celebre decisione della Cassazione degli anni ’30, che costituì l’occasio legis per l’approvazione dell’art. 5 c.c. La vicenda su cui i Supremi giudici furono chiamati a pronunciarsi ruotava principalmente sulla valutazione, secondo canoni di liceità, di un accordo con il quale un giovane studente aveva ceduto, dietro corrispettivo, ad un anziano e facoltoso brasiliano, una propria ghiandola sessuale maschile (testicolo), facendo così riacquistare a quest’ultimo la perduta vitalità sessuale e riproduttiva 13. La fattispecie all’epoca suscitò un vasto interesse nella dottrina, ponendo diversi problemi in ordine alla responsabilità penale dei medici per l’operazione di trapianto effettuata ed al valore scriminante del consenso prestato dallo studente. In quell’occasione, la Corte di Cassazione statuì che, ai fini della valutazione della liceità di una siffatta pattuizione, dovesse verificarsi se l’atto dispositivo del proprio corpo, ancorché comportante una diminuzione permanente dell’integrità fisica del soggetto e non contrastante con norme imperative e buon costume, fosse pur sempre «volto a realizzare un risultato vantaggioso per la collettività». Nel caso di specie, si ritenne che l’operazione, da un lato, non aveva limitato in maniera sensibile la capacità procreativa e sessuale del donatore e, dall’altro lato, aveva rinvigorito l’organismo della persona ricevente. Per questo, gli imputati furono assolti sulla base della scriminante del consenso dell’avente diritto.

È bene ricordare, peraltro, che la salvaguardia dell’integrità personale era considerata nella Relazione del Ministro Guardasigilli al Re sul Progetto definitivo di Codice civile – con riferimento giusto al progetto dell’art. 5 c.c. –, cui non era estranea invero una certa matrice ideologica fascista di rafforzamento e tutela della sanità ed integrità della stirpe, come una «condizione essenziale perché l’uomo possa adempiere i suoi doveri verso la società e verso la famiglia» (n. 26). Sempre in quella Relazione, poi, il limite contenuto nell’art. 5 c.c. era inteso come una puntualizzazione del generale divieto dell’abuso del diritto 14.

Così, per es., è stato ritenuto invalido per ragioni di contrarietà al buon costume un consenso a subire sevizie, anche se non dovesse derivarne da ciò una diminuzione permanente all’integrità fisica 15.

La normativa si completava, a livello penale, almeno sino al 2006, con gli artt. 582 e 583 del Codice Rocco 16. Ma si avvertiva la mancanza di una disciplina ad hoc.

Un autorevole ed acuto maestro del diritto penale, in effetti, insegnava che «le lesioni sono legittimate quando la legge le comanda o le autorizza, come nei casi in cui impone o consente l’uso delle armi contro le persone o di qualsiasi altro mezzo per impedire determinati eventi. I riti di determinate religioni, in quanto queste siano ammesse nello Stato, possono legittimare quelle lesioni personali che siano compatibili col nostro ordinamento giuridico generale e che i riti medesimi impongano, come, ad es., la circoncisione degli Ebrei» 17. Tralasciando il richiamo ai culti ammessi, a mente delle suddette disposizioni, pertanto, la menomazione dell’organo genitale femminile ben integrava il reato di lesioni personali, gravi o gravissime a seconda del tipo di mutilazione e del tempo occorrente per la guarigione 18, procedibile d’ufficio nel caso in cui la malattia susseguente alla lesione – avvenuta in Italia – avesse avuto una durata superiore a venti giorni (art. 582, comma 2). Secondo taluno, tuttavia, si imponeva al giudice «di tener conto dei motivi religiosi non solo graduando la pena, mediante l’applicazione delle circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 69 c.p., ma soprattutto evitando il giudizio di condanna, come è possibile applicando la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.» 19.

Secondo, infine, qualche altro autore, in estrema ipotesi e non senza forzare un po’ i dati normativi, in dette fattispecie mancherebbe addirittura la consapevolezza dell’offensività del proprio agire (elemento soggettivo), con la conseguenza di rendere l’agente non imputabile, da un punto di vista penale, per la condotta in questione 20.

Si trattava, però, di opinioni, evidentemente, che attingono fin troppo facilmente ad una matrice di relativismo culturale che spinge ad un’inazione verso determinate condotte, giustificate da una non corretta nozione di rispetto delle tradizioni e culture diverse.

Più complessa era la questione se l’infibulazione ed il conseguente reato di lesione fosse stato commesso all’estero dallo straniero. In tal caso, la soluzione doveva essere necessariamente rinvenuta facendo affidamento alle norme generali del Codice penale, ed in special modo all’art. 10 c.p., che subordina l’avvio del processo ad esplicita richiesta del Ministro della Giustizia 21. Se poi, come accade talora, lo straniero, coniugandosi con un cittadino italiano, otteneva la cittadinanza italiana, e, rivestendo tale qualità, avesse commesso il suddetto reato all’estero nei confronti di soggetti aventi la cittadinanza italiana, si poteva procedere ai sensi dell’art. 9, comma 1, c.p., vertendosi su reato punito con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e sussistendo il presupposto della presenza dell’imputato nel territorio dello Stato 22.

Maggiori e diversi problemi comportava la clitoridectomia sulle minorenni e, di certo, questa è l’ipotesi che si realizza con maggior frequenza.

In questo caso, astrattamente, poteva affermarsi che i genitori avessero, nel generale diritto di fornire l’educazione e l’istruzione alla prole secondo i propri orientamenti 23, anche la facoltà di far infibulare le proprie bambine, ciò in ossequio a loro presunti convincimenti religiosi. Questa ricostruzione, tuttavia, non convinceva per la semplice ragione che non si trattava di una pratica necessitata da ragioni profilattiche o terapeutiche della minorenne o, comunque, al fine di evitare un incombente pericolo o grave pregiudizio per la stessa.

Del resto, il diritto del genitore di impartire un’educazione ed allevare il proprio figlio all’osservanza di determinati precetti religiosi, incontra un limite invalicabile nello stesso disposto dell’art. 5 c.c. che vieta expressis verbis gli atti di disposizione del corpo «quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume» 24. E nessun dubbio poteva sussistere sul fatto che la pratica dell’infibulazione e dell’escissione costituissero vere e proprie mutilazioni e rappresentassero «senza dubbio una grave lesione all’integrità fisica della donna che, oltre a privarla della possibilità di trarre piacere dai rapporti sessuali, costituiscono una fonte costante di infezioni e causano problemi medici di vario genere» 25.

Qualora, pertanto, fossero praticati questi interventi mutilativi, da un punto di vista civilistico, tali condotte denunciano un abuso della potestà genitoriale, potestà dei genitori «il cui esercizio non dovrebbe mai pregiudicare l’integrità fisica e la salute dei minori (art. 316 c.c.), pena la dichiarazione di decadenza da tale potestà», ai sensi dell’art. 330 c.c. 26 ovvero, nei casi di minore gravità, il temporaneo allontanamento del genitore, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c. 27. È fermo, in ogni caso, eventualmente, il risarcimento dei danni patrimoniali e morali ex art. 2059 c.c. sussistendo gli estremi di reato, come si è già detto 28, e non ultima, per il minore, la dichiarazione dello stato di abbandono ai sensi della legge sull’adozione 29.

Recentemente, infine, deve registrarsi, ai nostri fini, pure la l. 5 aprile 2001 n. 154 30, che, sul modello di analoghe altre esperienze europee 31, ha introdotto Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

Tra le maggiori novità che emergono dal testo normativo vi è la possibilità per il giudice di ordinare, ove la condotta del coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, la cessazione della stessa condotta e disporre l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che abbia tenuto la condotta pregiudizievole, prescrivendogli, eventualmente, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante (art. 342 ter c.c.) 32.

Analogo potere, su richiesta del p.m., è riconosciuto al giudice penale al quale, inoltre, è data possibilità – sempre su istanza del p.m. – di ingiungere all’imputato – cui era rivolto l’ordine di allontanamento – il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che dovessero rimanere prive di mezzi adeguati (art. 282 bis c.p.p., comma 3).

Questi ordini di protezione del giudice contro gli abusi familiari, peraltro, sono assistiti da una particolare sanzione penale (art. 388 c.p.), a mente dell’art. 6 della l. cit.

La nuova legge contro gli abusi familiari, quindi, potrebbe costituire un ulteriore mezzo di protezione a favore delle donne e delle minorenni che subiscano delle lesioni fisiche da parte di loro conviventi. La normativa, tuttavia, non si applicherebbe, in ipotesi, con riguardo ai parenti non conviventi.

Bisogna, peraltro, annotare che ai fini di un’applicazione della nuova disciplina occorrerà una concreta ed attuale esposizione a pericolo del bene giuridico protetto (cioè del corretto ed armonioso svolgersi delle relazioni familiari). Laddove ciò non si verifichi, non sembra possibile invocare la normativa in questione. In altre parole, nel caso dell’infibulazione sembra alquanto difficile supporre un intervento preventivo del giudice diretto ad evitare la mutilazione. Pertanto, dovrebbe richiedersi quanto meno che questa sia già avvenuta o, per lo meno, sia stata manifestata una chiara ed inequivoca volontà di praticare la stessa sulla propria figlia. La tutela, dunque, avrebbe valore soprattutto ex post.

 

2c. Segue. La l. n. 7 del 2006 ed il parere del Comitato Nazionale di Bioetica – I dubbi sollevati dalla dottrina circa l’applicazione della normativa penale esistente alle ipotesi di mutilazioni genitali femminili sembrano essere stati eliminati dalla recente l. 9 gennaio 2006 n. 7, recante Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile 33.

Essa rappresenta il punto di approdo di un lungo iter parlamentare iniziato sin dalla XIII Legislatura, che aveva visto pure un autorevole pronunciamento del Comitato Nazionale di Bioetica 34. Questo, infatti, con proprio parere del 25 settembre 1998, su «La circoncisione: Profili bioetici», rispondendo ad alcuni dubbi di carattere etico, sebbene fosse consapevole «del rispetto che è doveroso prestare alla pluralità delle culture, anche quando queste si manifestino in forme estremamente lontane da quelle della tradizione occidentale, e del gran valore del giusto confronto con la diversità culturale», affermava che «nessun rispetto sia dovuto a pratiche, ancorché ancestrali, volte non solo a mutilare irreversibilmente le persone, ma soprattutto ad alterarne violentemente l’identità psico-fisica, quando ciò non trovi una inequivocabile giustificazione nello stretto interesse della salute della persona in questione» 35. In special modo, si sottolineava che «le pratiche di circoncisione femminile non sono poste in essere per ovviare a problemi di salute né fisica, né psichica delle donne che le subiscono, anzi esse comportano gravi conseguenze negative sulla salute delle donne che ad esse vengono sottoposte» 36. Per questo, il Comitato, nel breve periodo, non poteva «che ritenerle eticamente inammissibili sotto ogni profilo ed auspicare che [venissero] esplicitamente combattute e proscritte, anche con l’introduzione di nuove, specifiche norme di carattere penale», stigmatizzando «severamente coloro che, soprattutto per motivi di lucro e in specie se medici, si prestano a mutilare sessualmente le donne» 37.

Quanto alle iniziative legislative, durante la XIII Legislatura, era stato presentato il 16 marzo 1999 alla Camera dei deputati un p. d. l. n. 5819, dall’On.le Alessandro Cè (Lega Nord) e da altri parlamentari, il quale recava Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale 38. Tale proposta di legge, comunque, era ripresentata dallo stesso parlamentare all’inizio della XIV Legislatura (p.d.l. n. 150 C).

Alla menzionata proposta, sempre nella XIII Legislatura, se ne affiancavano altre. Alcuni deputati della Camera, su iniziativa dell’On.le Aloi ed altri, presentarono una proposta di legge il 2 dicembre 1999, più lineare di quella precedente (anche se analoga sotto l’aspetto sanzionatorio: disponendosi la pena della reclusione da sette a dodici anni, oltre alle pene accessorie), con lo scopo di «vanificare, per chi vi abbia interesse, – si legge nella Relazione introduttiva – l’idea di un soggiorno in Italia per consentire, in assenza di apposite norme, la pratica dell’infibulazione».

Nella Legislatura appena trascorsa, la XIV, oltre al già richiamato progetto dell’on.le Cè, era stata presentata una seconda proposta di legge, nel luglio 2001, al Senato (p.d.l. n. 414 S) da parte del senatore Consolo, mirante ad introdurre nel codice penale l’art. 583 bis, in tema di lesioni e mutilazioni genitali, con una formulazione più esatta rispetto alla proposta dell’on.le Cè, ed una terza, nel novembre dello stesso anno, sempre al Senato (p.d.l. n. 566 S) ad iniziativa della senatrice Boldi ed altri cofirmatari. Quest’ultima proposta, nelle sue linee essenziali, ricalcava le precedenti, anche dal punto di vista sanzionatorio, ivi comprese quelle ad iniziative dell’on.le Cè.

A queste, nel corso del tempo, a causa del lento iter parlamentare che incontravano le proposte segnalate, sotto una certa qual spinta emotiva, se n’erano aggiunte altre di tenore in gran parte analogo 39.

Finalmente, però, sul finire della XIV Legislatura, il 22 dicembre 2005, era approvata in via definitiva la proposta dell’on.le Consolo n. 414 S, che raccoglieva ed assorbiva tutte le altre proposte di legge. Il testo votato era quindi promulgato il 9 gennaio 2006 ed entrava in vigore il 2 febbraio successivo.

La strategia della nuova segue un approccio non meramente repressivo, ma «integrato», giacché, come si precisa sin dall’art. 1, essa, «in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne», vuole assolvere al duplice scopo di dettare «le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine».

Quindi, da un lato, la legge, facendo proprie le istanze rappresentate anche in ambito parlamentare 40, si prefissa lo scopo prevenire le pratiche di mutilazione, cercando di eliminare fin dall’origine, l’ignoranza dei propri diritti, alla base di queste orribili pratiche; dall’altro quello di reprimere le stesse qualora siano commesse. Quanto al primo profilo, sotto la promozione ed il coordinamento del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la legge affida al Ministro per le pari opportunità, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche mutilatorie «al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile» (art. 3, comma 1, lett. a), nonché promuovere iniziative di sensibilizzazione, programmi di aggiornamento (lett. b, c e d) e monitoraggio, attraverso le strutture sanitarie ed i servizi sociali, «dei casi pregressi già noti e rilevati localmente» (lett. e) 41.

Va segnalato, come è stato osservato in uno dei primi commenti alla legge, «la necessità di fornire adeguata pubblicizzazione al divieto legislativo si riconnette anche all’esigenza di evitare incertezze in ordine alla possibile invocabilità del disposto dell’art. 5 c.p., sull’ignoranza inevitabile della legge penale» 42.

Particolare cura è prestata al personale sanitario per il quale il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avrebbe emanato le «linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche» mutilatorie «per realizzare un’attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche» (art. 4, comma 1).

L’art. 7 della legge, inoltre, impegna il Ministro degli affari esteri, nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dallo stesso, ed in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, a prevedere, «in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore».

Infine, sempre nell’ambito di prevenzione si segnala la previsione dell’istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un numero verde «finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche» mutilatorie, nonché «a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche» (art. 5, comma 1).

Quanto all’aspetto repressivo, l’art. 6 introduce due nuove disposizioni nel Codice penale (artt. 586 bis e 586 ter) e ne emenda l’art. 604. L’art. 8, inoltre, introduce l’art. 25 quater nel D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, stabilendo delle sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive per gli enti nella cui struttura sia commesso il reato introdotto dall’art. 586 bis.

L’art. 586 bis, rubricato Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, recita al comma 1: « Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo».

A differenza della proposta dell’on.le Cè e di altre (come quelle dell’on.le Conti), la nuova norma penale rinuncia espressamente a qualificare le varie tipologie di mutilazioni genitali, graduandone la pena, preferendo una disposizione omnicomprensiva 43. La condotta materiale, peraltro, è qualificata in relazione all’effetto demolitivo prodotto («mutilazione degli organi genitali femminili»). Da ciò deriva che rientrano nell’ambito applicativo del comma 1 tutte quelle condotte che implicano la rimozione totale o parziale degli organi genitali femminili. Peraltro, la norma incrimina non solo le pratiche espressamente tipizzate, ma anche quelle che si potrebbero definire «atipiche» («qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo»). Quest’ultima previsione che lascia un margine assai ampio di discrezionalità al giudice fa sì che la norma in parola possa sollevare dubbi sulla sua legittimità costituzionale stante, in ambito penale, il principio della tipicità della condotta incriminata e della pena.

Quanto all’elemento soggettivo del reato, sembra potersi affermare che la fattispecie richieda il dolo specifico, che è escluso in presenza di una «esigenza terapeutica» che l’agente ha inteso perseguire. Tale esigenza terapeutica, peraltro, la cui prova ricade sull’agente, va ravvisata allorché l’intervento praticato sia diretto a curare un’alterazione organica o un disturbo psicofisico.

Un profilo lasciato in ombra dalla norma incriminatrice concerne l’ipotesi in cui un sanitario, per «consentire il parto o per altra ragione medica», debba procedere «a riaprire la vagina nella parte suturata» e magari «all’esito dell’intervento, provveda a risuturarla riportandola nello stato originario (c.d. reinfibulazione)» 44. La difficoltà consiste nel fatto che l’intervento di ripristino, di per sé, non cagiona una mutilazione – essendosi questa già prodottasi in passato. Nondimeno, nei primi commenti alla legge si è osservato che anche siffatta condotta sia incriminata, giacché «non sembra dubitabile che questo [intervento] cagioni “effetti dello stesso tipo”, ponendo le condizioni per il perpetuarsi delle condizioni pregiudicate, conseguenti alla primigenia mutilazione» 45.

Il comma successivo statuisce: «Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità».

Questa disposizione residuale sanziona le condotte che, non implicando la rimozione totale o parziale degli organi genitali femminili, nondimeno provocano lesioni a questi. Questa distinzione, con diversa gradazione di pena, presenta non pochi problemi applicativi. La norma di cui al comma 2, quindi, sanziona tutte le condotte che incidano sulle funzioni sessuali femminili e non importino alcuna mutilazione totale o parziale degli organi genitali. In quest’ambito potrebbero rientrare la cauterizzazione del clitoride, l’introduzione nella vagina di sostanze per farla restringere, il piercing o l’incisione del clitoride o delle labbra, l’incisione della vagina ed altre ancora 46.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico richiedendosi che la lesione degli organi genitali sia finalizzata a «menomare le funzioni sessuali».

La formulazione del comma 2 – secondo attenti osservatori – genera problemi di compatibilità con la fattispecie di cui al comma 1 laddove si versi nell’ipotesi del tentativo di quest’ultima 47. In altre parole non si comprende quali siano i margini di applicabilità del reato di cui al comma 2 allorquando la condotta posta in essere – per realizzare la mutilazione degli organi genitali – si arresti nella fase del tentativo e purtuttavia provochi alla persona offesa lesioni personali nei termini indicati dal comma 2. In tal caso, secondo l’interpretazione che può darsi alle norme in questione, parrebbe necessario applicare la norma del comma 2 giacché sussiste, senza dubbio alcuno, «anche l’elemento soggettivo giacché la finalità di menomare le funzioni sessuali è insita …. Negli interventi diretti alla mutilazione degli organi genitali femminili» 48. Da ciò la stessa dottrina desume che il legislatore abbia voluto “anticipare” la soglia di punibilità a condotte che, diversamente, avrebbero integrato solo il tentativo dell’attività di mutilazione. Questo comporta che il tentativo di reato sarebbe punibile in via autonoma ai sensi dell’art. 56 c.p. «solo se ed in quanto, nella ricorrenza dell’univocità e idoneità della condotta, questa non abbia in concreto provocato lesioni agli organi genitali femminili da cui sia derivata una malattia nel corpo o nella mente» e che «il tentativo del reato di cui al comma 2 dell’art. 583 bis c.p. potrebbe ammettersi solo relativamente alle condotte rimaste “incompiute” inequivocamente e univocamente volte (con valutazione ovviamente ex ante) a provocare solo lesioni non importanti mutilazioni» 49.

Sempre il comma 2 contempla inoltre una circostanza attenuante speciale solo per la fattispecie incriminata delle lesioni (e relativo tentativo) e non già anche l’ipotesi di mutilazione e relativo tentativo (combinato disposto degli artt. 583 bis, comma 1, e 56 c.p.). Appare chiara la differenza: alle mutilazioni il legislatore, con un giudizio a priori, vi ha riconnesso un significato di oggettiva gravità. Diversamente per le lesioni, per le quali è previsto che sia fornito un giudizio sulla loro «lievità». Tale valutazione, si argomenta, non potrà che trovarsi «nel disposto degli artt. 582 e 583 c.p., laddove alla durata e alle conseguenze della lesione si attribuisce diversificato rilievo ai fini della procedibilità e del trattamento sanzionatorio» 50.

Il comma 3 dell’art. 583 bis contempla due circostanze aggravanti speciali: «La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro».

Le due ipotesi di circostanze, applicabili ad entrambe le condotte criminali, sono correlate alla persona della vittima e/o alle motivazioni che hanno spinto il reo ad agire. Per quanto riguarda la minore età della vittima è appena il caso di osservare che, ai fini della sua applicazione, è necessaria la conoscenza o conoscibilità della minore età da parte del reo. Per quanto concerne il lucro è evidente che deve trattarsi di qualsiasi vantaggio di ordine economico che il reo persegua con il compimento del fatto di reato 51.

Il sistema è completato dalla pena accessoria di cui all’art. 583 ter: «La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

Da parte della dottrina si osserva che la sanzione accessoria prevista, in verità, «senza distinguere i casi di lieve entità» 52, è già contemplata dall’art. 31 c.p., «ma la previsione speciale si spiega per i più incisivi e gravosi termini di durata …, che non sarebbero raggiungibili applicando la norma comune atteso che il combinato disposto degli artt. 30, comma 2, e 37 c.p.» 53. È prevista infine la comunicazione della sentenza di condanna all’Ordine dei medici per eventuali iniziative sanzionatorie disciplinari.

Una norma che desta qualche perplessità è quella contenuta nel comma 4 dell’art. 583 bis: «Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia».

In effetti, a differenza della disciplina comune prevista dagli artt. 9 e 10 c.p., che richiedono l’attualità della presenza in Italia ai fini della perseguibilità del reato commesso dal cittadino all’estero e dello straniero all’estero a danno dello Stato o del cittadino, l’art. 583 bis, comma 4, fa espresso riferimento al dato formale della residenza in Italia sia nel caso che si tratti del colpevole sia che si tratti di persona offesa. Ambiguo appare il richiamo alla condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta dell’autorità politica (Ministro della giustizia). Non appare, infatti, chiaro se tutte le ipotesi di reato commesse all’estero siano sottoposte a questa condizione ovvero soltanto il caso in cui il fatto sia commesso in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia. A quest’interrogativo, si risponde, da parte dei primi commentatori, che verosimilmente il legislatore abbia inteso far riferimento – sebbene con una formulazione non molto intelligibile – a quest’ultima ipotesi, «giacché la formulazione letterale della condizione di procedibilità (“in tal caso”), posta dopo l’elencazione delle diverse ipotesi di reato commesse all’estero previste come punibili (e separate dalla disgiuntiva “ovvero”), sembra limitarsi solo all’ultima di queste, cioè a quella del fatto commesso in danno di cittadino o di straniero residente in Italia» 54.

Tra le sanzioni interdittive previste dalla legge per l’ente nella cui struttura sia commesso il fatto di reato di cui agli artt. 583 bis e ter, si segnala all’attenzione la della revoca dell’accreditamento allorché l’ente privato accreditato operi nell’ambito del servizio sanitario nazionale. Pur essendo una misura interdittiva aggiuntiva, la dottrina non ritiene che sia applicabile in via cautelare, giacché l’art. 45 D. Lgs. n. 231 del 2001 «limita tale possibilità alle misure interdittive “previste dall’art. 9, comma 2”» del decreto legislativo citato e non è possibile un’interpretazione analogica in malam partem 55.

1 Vita Hadriani, 14. Il giurista Modestino (Mod. 8 resp.; D. 48, 8, 11, pr.), che scriveva sotto gli ultimi anni dei Severi, considerava permessa la circoncisione per i soli figli degli Ebrei ed essa fu consentita in Egitto dagli imperatori Marco Aurelio e Commodo. Al di fuori di questi casi, la circoncisione continuò ad essere assimilata all’evirazione ed a punirsi come questa, benché non come reato religioso, quantunque uno dei motivi di incriminazione potesse essere il sospetto d’apostasia determinato dalla circoncisione dei non Ebrei. Cfr. E. Costa, Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Bologna, 1921, p. 160. Tutti i suddetti brani ed autori sono citati da V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, VIII, Torino, 1985, p. 215, nt. 1, in cui ripercorre la storia giuridica della circoncisione nel diritto romano.

2 Cfr. Paul. sent. 5, 22, 3-4. Così ricorda B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano, 1989, p. 146.

3 C. 4, 42, 1.

4 D. 9, 2, 13.

5 Così M. Tallacchini, La capacità procreativo-riproduttiva: atto “umano” e processo “corporeo”?, in Arch. giur., 2000, p. 134.

6 A. Pace, Libertà personale (dir. cost.), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 307.

7 Sulla sterilizzazione, cfr. diffusamente V. Scordamaglia, La rilevanza penale della sterilizzazione umana, in F. D’AGOSTINO (a cura di), La sterilizzazione, cit., pp. 23 ss. Sul tema, diffusamente, G. Cassano, Intervento di sterilizzazione, nascite indesiderate e danni incidenti nella sfera «esistenziale», in Fam. dir. 2001, pp. 106 ss.

8 Cfr. Cass. pen., sez. V, 18 giugno 1987, imp. Conciani, in Zacchia, 1987, pp. 127 ss., con nota di A. Rota, ed in Riv. it. med. leg., 1988, pp. 593 ss., con commento di M. Stiacciani, Liceità della sterilizzazione volontaria, la quale precisa che il divieto ex art. 5 c.c. non esclude che un futuro legislatore possa derogarlo, anche se tale norma debba leggersi sempre in stretta relazione con l’art. 32 Cost.

9 Così C. cost. 22 ottobre 1990 n. 471, in Giur. cost., 1990, pp. 2818 ss., ed ivi, 1991, pp. 626 ss. con nota di A. Musumeci, Dal “potere” alla “libertà” di disporre del proprio corpo; in Foro it. 1991, I, cc. 14 ss. con nota di R. Romboli, I limiti alla libertà di disporre del proprio corpo nel suo aspetto “attivo” ed in quello “passivo”; in Giust. civ., 1991, I, pp. 10 ss.; in Cons. Stato, 1990, II, pp. 1450 ss.; in Giur. it. 1991, I, 1, pp. 622 ss. con nota di G. Basilico, Accertamenti tecnici e ispezione giudiziale sulla persona.

10 Cfr. sul punto le osservazioni di F. Santoro – Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, 9° ediz., rist., p. 51, per il quale, «non esiste e non è neppure concepibile, malgrado ogni sforzo dialettico, un diritto sulla propria persona o anche su se medesimo, o sul proprio corpo, stante l’unità della persona, per la quale può parlarsi soltanto di libertà, non di potere rispetto a se medesima; e neppure esiste, per il nostro ordinamento, un diritto sul corpo altrui …».

11 Così M. Pesante, Corpo umano (atti di disposizione), in Enc. dir., X, Milano, 1962, p. 659. Sotto questo aspetto, per es., sono state ritenute lecite le trasfusioni di sangue e la donazione di taluni organi.

Sulla trasfusione di sangue, si interrogava già negli anni ’30 il Carnelutti: cfr. F. Carnelutti, Problema giuridico della trasfusione del sangue, in Foro it., 1938, IV, cc. 94 ss.

Oggi, comunque, è la legge che indica precipuamente gli atti di disposizione del proprio corpo. Così, a titolo esemplificativo, la l. 26 giugno 1967 n. 458 ha regolato e consentito il trapianto di rene tra persone viventi. La l. 2 dicembre 1975 n. 644 (art. 6), ora abrogata, a tutela della libertà di disporre del proprio corpo, ha sancito il divieto di compiersi prelievi dal proprio cadavere ove, in vita, la persona abbia espresso una volontà contraria. Il d.m. Sanità 1° settembre 1995 (in GAZZ. UFF., 13 ottobre 1995 n. 240, Serie Generale) disciplina le trasfusioni di sangue e/o di emocomponenti. E da ultimo, la l. 1° aprile 1999 n. 91, recante Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti (in GAZZ. UFF. 15 aprile 1999 n. 87, Serie Generale, nonché in Giuda al dir, 17, 1999, pp. 14 ss. con commenti di G. P. Zanetta, Un centro nazionale ramificato sul territorio per incentrare la cultura della donazione; Id., Nella valorizzazione del ruolo della famiglia una garanzia per il rispetto della volontà; di I. Tricomi, Così la «lunga marcia» verso l’attuazione lascia spazio al regime transitorio; di O. Forlenza, La «mano pesante» sul commercio di organi porta in dote altre due nuove figure di reato), ha abrogato la l. 644/75. Sulla nuova legge dei trapianti, cfr. Aa. Vv., con il coordinamento di P. Stanzione, La disciplina giuridica dei trapianti – Legge 1° aprile 1999 n. 91, Milano, 2000 8.

12 Così R. Romboli, Art. 5, in V. Scialoja – Branca, Commentario del Codice civile, Libro I, Delle persone fisiche, Art. 1-10, Bologna-Roma, 1988, p. 243. Una siffatta conclusione, secondo l’Autore, nel senso di una necessità di un giudizio di meritevolezza, di volta in volta, degli interessi perseguiti, sarebbe stata accolta dalla legislazione ordinaria in tema di aborto, di trapianto del rene, di mutamento di sesso, ecc.

13 Si allude a Cass. pen., 31 gennaio 1934, in Foro it. 1934, II, cc. 146 ss., con nota di G. Arangio Ruiz, Contro l’innesto Woronoff da uomo a uomo. Su tale vicenda cfr. diffusamente, tra i tanti, J. Espinoza, Nuove frontiere degli atti di disposizione del corpo, in Vita not., 1993, pp. 1166 ss.

14 Sulla controversa figura dell’abuso del diritto nel nostro ordinamento, cfr. G. Grosso, Abuso del diritto (dir. romano), in Enc. dir., I, Milano, 1958, pp. 161 ss.; U. Gualazzini, Abuso del diritto (dir. intermedio), ivi, 163 ss.; Romano, Abuso del diritto (dir. attuale), ivi, pp. 166 ss.; D. Messinetti, Abuso del diritto, ivi, Agg., II, Milano, 1998, 1 ss.; S. Patti, Abuso del diritto, in Dig. disc. priv., sez. civ., I, Torino, 1987, pp. 1 ss.; C. Salvi – A. Gambaro, Abuso del diritto, in Enc. giur Treccani, I, Roma, 1988; nonché il saggio di P. Rescigno, L’abuso del diritto, Bologna, 1998.

15 C. Pedrazzi, Consenso dell’avente diritto, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, p. 143, anche se questo autore ricorda come taluna giurisprudenza abbia riconosciuto la liceità dell’impressione sulle carni di un marchio a fuoco, praticata da una setta religiosa (Pret. Grosseto 17 gennaio 1957, in Giust. pen., 1958, II, pp. 60 ss.).

Cfr. anche in giurisprudenza recentemente Cass. pen., sez. VI, 24 nov. 1999 n. 3398, imp. Ndricim, cit.; Cass. pen., sez. I, 16 giugno 1998 n. 9326, imp. Gavagnin, in Cass. pen., 1999, pp. 2514 ss.; in Riv. it. med. leg., 1999, pp. 1342 ss., nonché in Giust. pen., 1999, II, pp. 73 ss., riguardante un caso di pratiche erotiche sadomaso. Più risalente, cfr. Cass. pen. 24 aprile 1968, imp. Andreozzi, in Foro it., 1969, II, pp. 635 ss., che ha ritenuto non scriminata – in quanto contraria al buon costume – la condotta del soggetto che, durante un rapporto sessuale, procuri all’amante, ancorché con il suo consenso, scottature con brace di sigaretta.

16 Cfr. sul tema G. La Monaca – F. Ausania – G. Scassellati Sforzolini, Le mutilazioni genitali femminili. Aspetti socio-antropologici, giuridici e medico-legali e contributo casistica, in Riv. it. med. leg., 2004, pp. 641 ss.

17 V. Manzini, op. cit., p. 215.

18 Cfr. C. Castellani, Infibulazione ed escissione: fra diritti umani ed identità culturale, in Minori giustizia, 3, 1999, pp. 140 ss. In questo senso è pure la giurisprudenza sinora pubblicata Trib. Milano, sez. IV, 25 novembre 1999, imp. El Namr, in Quaderni dir. pol. eccl. 2000, p. 835.

19 Così N. Colaianni, op. cit., p. 176.

20 Cfr. A. Guazzarotti, op. cit., p. 876 e le fonti ivi citate, specialmente francesi.

21 C. Castellani, op. cit., p. 141.

22 È questo quanto era accaduto nel caso all’esame del giudice milanese summenzionato.

23 Ciò è pacifico, in linea di massima, nella giurisprudenza di legittimità: Cass. pen., sez. V, 17 novembre-14 dicembre 2005 n. 45345, in materia di tatuaggi, ha ritenuto integrasse il reato di lesioni volontarie semplici in danno di una minore l’avere eseguito sul corpo della stessa un tatuaggio senza il consenso dei genitori.

24 Cfr. Trib. min. Genova 14 ottobre 1995 n. 16, in Fam. dir., 1996, pp. 349 ss., con nota di P. Morozzo della Rocca, Sull’adozione in casi particolari del minore straniero già presente in Italia; nonché in Dir. fam., 1997, pp. 1432 ss., con nota di D. Piccone, Un’adozione forse superflua, nella quale il giudice genovese ha ritenuto di accogliere il ricorso in opposizione al decreto di stato di adottabilità proposto dalla madre naturale, cittadina straniera (nella specie, tunisina), di un bambino sottoposto da questa ad una circoncisione, stabilendo di procedersi ad una adozione in deroga ai sensi dell’art. 44 lett. c), l. 184/1983, consentendosi così alla madre naturale di continuare a vedere il figlio, qualora ciò sia confacente agli interessi di quel minore che si trovi ad avere la madre naturale e i coniugi affidatari appartenenti a due culture differenti e a due religioni diverse e che sia comunque riuscito a crescere in modo sano ed armoniosa, e ciò al fine di tutelarne le radici storiche.

25 E. Camassa Aurea, op. cit., p. 50; R. Botta, La condizione degli appartenenti a gruppi religiosi di più recente insediamento in Italia, in Dir. eccl. 2000, I, p. 401; P. Cavana, Pluralismo religioso e modelli di cittadinanza: l’azione civile contro la discriminazione, ivi, p. 193.

26 P. Cavana, op. ult. cit., p. 193.

27 In giurisprudenza, per un caso di infibulazione che ha portato all’allontanamento del minore dai propri genitori ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., cfr. Trib. min. Torino, decr. 21 giugno 1997, in Minori giustizia, 3, 1999, p. 143. Questo provvedimento, però, venne revocato dallo stesso giudice con successivo decreto: Trib. min. Torino, decr. 17 luglio 1997, ivi, p. 145 ss.

28 Cfr. in giurisprudenza, App. Firenze 27 aprile 1956, in Rep. Giust. civ., 1956, voce Potestà n. 3.

29 La giurisprudenza ha ritenuto che possa affermarsi lo stato di abbandono, tra l’altro, quando i genitori presentino carenze culturali ed educative tali da impedire il normale sviluppo psicofisico del minore: cfr. Cass. 5 maggio 1989 n. 2099, in Foro it., 1989, I, cc. 1784 ss.

30 In Gazz. Uff. 28 aprile 2001 n. 98. Il testo di legge è anche in Fam. dir., 2001, pp. 353 ss., con commento di A. Figone, La legge sulla violenza in famiglia.

31 Cfr. H. Dieter, La tutela contro la violenza nella famiglia: la riforma tedesca, in Familia, 2002, pp. 765 ss.

32 Tra i primi provvedimenti in materia, cfr. Trib. Aqui Terme, decr. 13 marzo 2002 e 19 aprile 2002 (inediti); Trib. Trani, decr. 12 ottobre 2001; Trib. Bari, decr. 7 dicembre 2001 e Trib. Bari, decr. 20 dicembre 2001, in Fam. dir., 2002, pp. 395 ss., con commento di C. Petitti, Le misure contro la violenza nelle relazioni familiari: modalità applicative e problemi procedurali.

33 In Gazz. Uff. 18 gennaio 2006 n. 14, nonché in Guida al dir., 5, 2006, pp. 16 ss., con commenti di Gius. Amato, L’introduzione in Italia di un apposito reato è un’innovazione opportuna ma perfettibile; Id., Un’aggravante la minore età della vittima; di A. Morrone, Usanza che crea danni fisici e psicologici.

Esprimono alcune perplessità, pur tra aspetti positivi, sulla nuova legge E. Turillazzi – M. Neri, Luci ed ombre nella legge in tema di mutilazioni genitali femminili: una visione di insieme medico-legale, in Riv. it. med. legale, 2006, pp. 287 ss. Cfr. anche N. Colaianni, Eguaglianza e diversità culturali e religiose – Un percorso costituzionale, Bologna, 2006, pp. 183 ss.

Il primo caso nel quale è stata applicata la nuova legge concerneva una donna nigeriana, residente in Verona, che tentava di mutilare gli organi genitali di una bambina di appena quattordici giorni di vita: v. L. Fazzini, Infibulazione, primo arresto con la nuova legge, in Avvenire, 5 aprile 2006, p. 5; A. Vaccari, Infibulazioni a domicilio per neonati. In manette «mammana» nigeriana, in Il Giornale, 5 aprile 2006, p. 16; D. Castellarin, Praticava l’infibulazione, nigeriana arrestata, in La Repubblica, 5 aprile 2006, p. 29; A. Sandri, La nigeriana che mutilava le bambine, in La Stampa, 5 aprile 2006, p. 14.

34 Si tratta di un organo istituito con d.P.C.M. 28 marzo 1990 in attuazione della ris. n. 6 – 00038 approvata il 5 luglio 1988 dall’Assemblea della Camera dei Deputati, al termine di un dibattito sui “problemi della vita”.

35 Il parere è in Comitato Nazionale per la Bioetica, Problemi bioetici in una società multietnica – La circoncisione: profili bioetici, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma, 1998, pp. 17 ss., partic. p. 18.

36 Ibidem, p. 18.

37 Ibidem, pp. 21 e 31.

38 Tale proposta legislativa si segnalava in special modo per due aspetti: da un lato si definivano, all’art. 1, la clitoridectomia come asportazione del clitoride (lett. a); l’escissione come il taglio del clitoride e di tutte o parte delle piccole labbra (lett. b) ed infine l’infibulazione come l’asportazione del clitoride, delle piccole labbra e di almeno dei due terzi anteriori o dell’intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari (lett. c). Dall’altro lato, si vietavano espressamente tutte le suddette pratiche, fatto salvo «il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell’autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona» (art. 2, comma 1). Si accompagnava il divieto con sanzioni civili consistenti nella decadenza dalla potestà per il genitore che sia a conoscenza del fatto o abbia in qualunque modo permesso o favorito le suddette pratiche (art. 2, comma 2); sanzioni penali consistenti nell’introduzione, nel Codice penale, di specifiche norme incriminatici (art. 583 bis riguardante le pratiche di mutilazione sessuale ed un art. 583 ter concernente le circostanze aggravanti) per tutti coloro che avessero praticato una mutilazione genitale «dalla quale [fosse derivata] una malattia nel corpo o nella mente» (salvo il caso in cui le suddette operazioni siano esercitate, per finalità terapeutiche, su indicazione della «autorità medica competente») ovvero avessero agevolato o favorito la stessa (art. 4); nonché, infine, con sanzioni amministrative e pene accessorie per l’esercente la professione sanitaria che avesse commesso il fatto di reato ovvero per le strutture sanitarie, pubbliche o private accreditate o private, nel cui ambito il fatto fosse commesso (art. 5).

La stessa formulazione della proposta di legge risultava, ciononostante, alquanto enigmatica sotto diversi aspetti. Non si chiariva, per es., affatto quali fossero le autorità mediche competenti cui si faceva più volte riferimento nel testo (art. 4), lasciandosi intendere forse così un richiamo alle Aziende Sanitarie Locali che, di certo, il cui ricorso sarebbe stato alquanto disagevole specie ove si fosse fatto ricorso (ipotesi, si ammette, alquanto remota) ad operazioni di urgenza, salvo l’ipotizzare in una tale eventualità un ricorso alla magistratura.

Ma soprattutto, ciò che poteva inquietare era l’art. 3 della proposta di legge, il quale istituiva un “numero verde” presso il Ministero dell’interno, finalizzato oltre che a fornire informazioni sul reato previsto dalla proposta medesima, anche a «ricevere le denunce, inerenti il medesimo reato, da parte di chiunque ne venga a conoscenza». Si apriva in tal maniera, sebbene motivata da buone intenzioni, la strada alla discutibile pratica della delazione (non potendosi escludere a priori anche quella anonima, dovendosi, probabilmente, anche doversi tutelare il “delatore”).

Questa proposta di legge, pertanto, si presentava alquanto carente.

39 Si allude alle p.d.l. n. 3884 C, sempre ad iniziativa dell’on.le Consolo, recante Modifiche all’art. 583 c.p. in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale.

40 Qui basti ricordare la ris. n. 7 – 00842 della Commissione parlamentare per l’infanzia, di iniziativa degli On.li Pozza Tasca e Valpiana, adottata nella XIII Legislatura, e riguardante le mutilazioni genitali femminili, che impegnava il Governo su vari fronti: dal predisporre un’indagine sul fenomeno al promuovere una campagna di informazione, sensibilizzazione e prevenzione dello stesso, anche attraverso l’istituzione di un numero verde, nei confronti dei cittadini extracomunitari; dal garantire l’assistenza psicologica e tutela giuridica delle bambine che sono state o potrebbero essere oggetto di tali pratiche e sostenere le iniziative delle Organizzazioni non governative che si adoperano in Africa ed in Europa per lo sradicamento delle mutilazioni. Il testo è sul sito web http://194.184.199.201/_bicamerali/infanzia/Risoluzioni/infibulazione.htm.

41 Nel senso indicato dalla legge, nella XIV Legislatura, la XII Commissione della Camera, nella seduta n. 75 del 13 dicembre 2001, a cura degli on.li Di Virgilio e Massidda, aveva adottato una risoluzione (n. 7-00067) di indirizzo per il Governo che lo impegna «a fare campagne informative, approfittando anche dei mezzi mediatici, per far conoscere il problema anche ai singoli cittadini, e non solo agli addetti ai lavori, che potrebbero affrontare il problema con i loro conoscenti provenienti da paesi islamici; a fornire ampie e particolareggiate informazioni a tutti gli immigrati dai Paesi in cui viene praticata l’infibulazione, al momento del loro ingresso alle frontiere italiane, sul fatto che tale pratica è vietata in Italia (art. 583 del codice penale); ad istruire i medici che potrebbero trovarsi ad affrontare le famiglie che richiedono tale pratica per le loro bambine, come chirurghi, internisti, immunologi, ginecologi, pediatri, affinché non si limitino al rifiuto ma cerchino di far comprendere in maniera non violenta o costrittiva, l’atrocità di tale intervento e le devastanti conseguenze che potrebbe arrecare, richiedendo anche l’aiuto di mediatori culturali, che siano essi psicologici o assistenti sociali» (Resoconto stenografico, seduta n. 75 del 13 dicembre 2001 della Camera dei deputati, Atti di indirizzo, p. 2131).

42 Gius. Amato, L’introduzione, cit., p. 21.

43 Cfr. N. Colaianni, Eguaglianza, cit., p. 188. L’autore osserva che, in maniera del tutto irrazionale, l’art. 586 bis unifica i diversi tipi di mutilazione classificati dall’Organizzazione mondiale della sanità, prevendendo un’unica ed identica pena.

44 Gius. Amato, L’introduzione, cit., p. 24.

45 Ibidem.

46 Ibidem.

47 Ibidem, p. 25.

48 Ibidem.

49 Ibidem.

50 Ibidem, p. 26.

51 Cfr. Gius. Amato, Un’aggravante, cit., p. 27.

52 N. Colaianni, Eguaglianza, cit., p. 192.

53 Gius. Amato, Un’aggravante, cit., p. 27.

54 Ibidem, p. 28.

55 Ibidem, p. 29.

Mariangela Claudia Calciano

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