La risoluzione del contratto per inadempimento della prestazione pattuita ai sensi dell’art. 1453 del codice civile

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Nei contratti che hanno ad oggetto prestazioni corrispettive nel caso di inadempienza di una delle parti in questione, ai sensi dell’art. 14531 c.c., si viene a creare per l’altra parte una duplice possibilità risolutiva di tale questione: chiedere l’adempimento di ciò che è dal contratto stesso previsto, secondo quanto enunciato dall’art. 29302 c.c. e dai seguenti in tema di esecuzione forzata di consegna o rilascio, di obbligo di fare o non fare o dell’obbligo di concludere un contratto, o la risoluzione del contratto, secondo l’art. 29083 c.c. su quella che è la possibilità dell’autorità giudiziaria di modificare o estinguere rapporti giuridici esistenti, oltre poi alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni. La richiesta di adempimento di quella che è l’obbligazione contrattuale comunque non esclude la successiva eventuale domanda di risoluzione dello stesso cosa che non può essere portata avanti in maniera inversa cioè non può esserci una richiesta di adempimento effettuata posticipatamente alla richiesta di risoluzione, com’è anche logico, rappresentando quest’ultima il passo finale e definitivo da porre in essere per terminare un rapporto contrattualistico.

E’ ovviamente implicito che alla data di richiesta di risoluzione la parte inadempiente non potrà più adempiere la propria obbligazione fino ad allora non eseguita. Prima di arrivare alla risoluzione può essere intimato alla parte inadempiente entro un ovvio congruo termine ed esclusivamente per iscritto di adempiere ai propri obblighi contrattuali indicando inoltre che passato inutilmente il termine comunicato necessariamente congruo all’adempimento predetto si avrà automatica risoluzione del contratto (come accade anche nei casi previsti dagli artt. 14824 c.c. – in merito al quale il compratore di cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli se ignaro al momento dell’acquisto, che deve essere quindi ovviamente effettuato in buona fede, può sospendere il pagamento e chiedere al giudice di fissare un termine alla scadenza del quale il contratto si intende risoluto, se non v’è stato adempimento, salvo pagamento dei danni causati – e 16625 c.c. – per ciò che riguarda la verifica nel corso di esecuzione dell’opera dove il committente ha il diritto di verificare lo svolgimento dei lavori e laddove questi non vengano eseguiti come stabilito fissare il termine entro il quale deve essere ripristinata o raggiunta la situazione richiesta dal contratto pena risoluzione dello stesso e richiesta risarcimento). Secondo quanto stabilito dall’art. 14546 c.c. il termine minimo per l’intimazione all’adempimento non può essere inferiore ai quindici giorni ma non va dimenticata la libertà delle parti in merito ad autonomia contrattuale (art. 13227 c.c.) per la quale norma esse sono libere di stabilire, nel momento in cui vanno a stipulare il contratto, diverso termine, quindi anche minore, volto a risolvere tali situazioni. Ovviamente strettamente collegato a quanto poc’anzi detto è l’art. 14558 c.c. riguardo quella che è l’importanza dell’inadempimento poiché non si può pretendere di risolvere il contratto se l’inadempimento in questione ha scarsa importanza nei confronti dell’altra parte e del contratto nella sua interezza. Tra gli esempi che potrebbero qui essere riportati e che servirebbero a fortificare il concetto dell’importanza poco fa discusso andiamo a nominare l’art. 15239 c.c. sulla vendita di beni con riserva della proprietà. In tal caso infatti, trattandosi della vendita di un bene con pagamento rateale e acquisizione della proprietà solo dopo il pagamento totale e quindi solo con il pagamento dell’ultima rata prevista, il mancato pagamento di una sola mensilità (in caso di pagamenti con cadenza mensile) non comporta la risoluzione del contratto di compravendita a meno che, come enunciato per quanto riguarda questo caso specifico dall’art. 152510 c.c., questa non superi un ottavo del prezzo totale pattuito. Stessa situazione ritroviamo in caso di mutuo. Il mutuo, come enunciato dall’art. 181311 c.c. è un contratto secondo il quale una parte consegna all’altra denaro o altro e quest’ultima si impegna a restituirne altrettante dello stesso tipo e il mutuatario deve obbligatoriamente, oltre a restituire l’intero (così come vi è la restituzione del bene da parte del compratore nel caso disciplinato dall’art. 1523 c.c.) qual’ora diventi inadempiente nel pagamento delle rate, pagare gli interessi preventivamente concordati pena richiesta di risoluzione del contratto da parte del mutuante. Per evitare perdite di tempo ed eventuali spese legali al fine di ottenere la eventuale risoluzione del contratto che si va a stipulare le parti possono porre in essere una clausola, detta clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 145612 c.c., con la quale stabiliscono che in caso di inadempimento, di qualunque grado di importanza, si arriverà immediatamente alla risoluzione di diritto (disciplinata dall’art. 151713 c.c.) eccezzion fatta per l’eventualità che la parte favorita da tale clausola non scelga di ottenere comunque l’esecuzione dell’obbligazione nonostante la scadenza del termine (in tal caso deve darne comunicazione all’altra parte entro tre giorni dalla scadenza). In mancanza di questa volontà il contratto si intende risoluto di diritto. Dei casi particolari relativi a questa parte del diritto sono rappresentati da eccezione di inadempimento, art. 146014 c.c., e mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, art. 146115 c.c.. Il primo di questi due articoli tratta in particolar modo il caso in cui una delle due parti si rifiuta di adempiere alla propria obbligazione se l’altra parte non adempie alla sua, comportamento lecito a meno che non sia stato diversamente stabilito in sede di stipula del contratto. Questo articolo, come anche il secondo sopra menzionato, garantisce una tutela della parte adempiente e in buona fede (concetto sempre basilare in tali situazioni) contro pregiudizi emergenti dal verificarsi di episodi o, per meglio dire, dal modificarsi di condizioni ritenute essenziali al momento della conclusione del contratto. Infatti anche l’art. 1461 c.c. si riferisce a questa eventualità neanche tanto remota e va ad inserirsi proprio nelle vicende relative al mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali dei contraenti. Più precisamente l’articolo in questione, ponendosi perfettamente in scia all’art. 1460 c.c., dice che una delle due parti contraenti può sospendere volontariamente l’adempimento della prestazione dovuta nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell’altra parte siano divenute tali da pregiudicare gravemente la corretta controprestazione che quest’ultima è tenuta ad effettuare a meno che non venga offerta, col fine di evitare la sospensione delle prestazioni pattuite, adeguata garanzia (che come recita l’art. 117916 c.c. può essere, se non concordata, reale o personale a scelta di colui che la deve offrire purchè idonea al caso cui si riferisce). Non resta, dopo aver parlato di quelle che sono le casistiche relative alla risoluzione dei contratti, che parlare degli effetti della risoluzione. Infatti la risoluzione di un contratto per inadempimento di una parte porta effetti retroattivi (vedi anche il caso dell’art. 1523 c.c. secondo cui il bene deve essere restituito alla parte venditrice che, però, a sua volta è tenuta a restituire la somma ricevuta dopo aver quantificato e trattenuto l’equivalente per i danni ed altre spese) a meno che non si tratti di una prestazione continuata e periodica, caso in cui non si vanno a considerare le prestazioni già eseguite ma solo quelle future, come si evince anche dall’art. 136017 c.c.. Nel caso di diritti acquistati da terzi, questi ovviamente non subiranno pregiudizievoli conseguenze dallo scioglimento del contratto per risoluzione e nel caso che il contratto non sia stato stipulato solo tra due parti ma si tratti di un contratto plurilaterale l’inadempimento di una sola obbligazione non comporta la risoluzione del contratto salvo che essa sia considerata essenziale come affermato anche dagli artt. 144618 e 146619 c.c..

 

 

De Filippis Marcello

 

1 Art. 1453 c.c. Risolubilità del contratto per inadempimento: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

2 Art. 2930 c.c. Esecuzione forzata per consegna o rilascio: Se non e adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile

3 Art. 2908 c.c. Effetti costitutivi delle sentenze: Nei casi previsti dalla legge, l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

4 Art. 1482 c.c. Cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli: Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati. Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell’art. 1479. Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.

5 Art. 1662 c.c. Verifica nel corso di esecuzione dell’opera: Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

6 Art. 1454 c.c. Diffida ad adempiere: Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

7 Art. 1322 c.c. Autonomia contrattuale: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

8 Art. 1455 c.c. Importanza dell’inadempimento: Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

9 Art. 1523 c.c. Passaggio della proprietà e dei rischi: Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

10 Art. 1525 c.c. Inadempimento del compratore: Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.

11 Art. 1813 c.c. Nozione: Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

12 Art. 1456 c.c. Clausola risolutiva espressa: I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

13 Art. 1517 c.c. Risoluzione di diritto: La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione.
La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l’accetta.
Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all’altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

14 Art. 1460 c.c. Eccezione d’inadempimento: Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

15 Art. 1461 c.c. Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti: Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

16 Art. 1179 c.c. Obbligo di garanzia: Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.

17 Art. 1360 c.c. Retroattività della condizione: Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

18 Art. 1446 c.c. Annullabilità nel contratto plurilaterale: Nei contratti indicati dall’art. 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

19 Art. 1466 c.c. Impossibilità nel contratto plurilaterale: Nei contratti indicati dall’Art. 1420 impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

De Filippis Marcello

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