La ripetizione dell’assegno di mantenimento

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E’ possibile ottenere la restituzione dell’assegno di mantenimento riconosciuto nel giudizio di separazione e divorzio. Il diritto alla ripetizione delle somme spetta quando non vi siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento, ad esempio il riconoscimento dell’addebito

Indice

1. La recente sentenza della Cassazione sulla ripetizione dell’assegno di mantenimento

Secondo la Cassazione, nella recente sentenza a sezioni unite, è possibile ottenere la restituzione dell’assegno di mantenimento riconosciuto nel giudizio di separazione e divorzio. Il diritto alla ripetizione delle somme spetta quando non vi siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento, ad esempio il riconoscimento dell’addebito
Con la sentenza n. 32914 del 08-11-2022, le Sezioni Unite hanno stabilito che se viene esclusa l’esistenza dei presupposti dell’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di provvedimento provvisori, spetta il diritto alla restituzione di quanto corrisposto.
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Roma aveva condannata una donna alla restituzione delle somme percepite dall’ex marito. Sulla richiesta dell’assegno, i giudici avevano stabilito che “sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento”. Venivano, pertanto, revocati i provvedimenti provvisori adottati in primo grado. La ex moglie veniva quindi condannata alla restituzione delle somme già percepite. La pronuncia della Suprema Corte è importante perché esclude la irripetibilità delle somme che abbiano natura alimentare, allorquando sin dall’origine non esistevano i presupposti per l’assegno di mantenimento. Ad esempio nell’ipotesi del riconoscimento di addebito, il coniuge perde il diritto all’assegno inizialmente riconosciuto.
Secondo la sentenza, in relazione ai provvedimenti presidenziali, “non si tratterebbe di sancire l’obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo strettamente alimentare. In realtà si tratta di restituire somme di denaro sulla base di un supposto ed inesistente diritto al mantenimento”. La prestazione è invece a ritenersi irripetibile, sia se si procede ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente. In tale caso, non si avrà diritto alla restituzione applicandosi il principio della natura alimentare. Per meglio comprendere la portata della sentenza in questione occorre ripercorrere la disciplina nei suoi aspetti salienti e gli arresti giurisprudenziali antecedenti.
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2. Le regole sulla ripetizione dell’assegno di mantenimento

2.1. Quando non è dovuta la restituzione dell’assegno di mantenimento
Il principio di irrepetibilità, delle prestazioni alimentari (nelle quali rientra anche l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge o per i figli maggiorenni) implica che, laddove il giudice accolga la richiesta di revisione dell’assegno divorzile o di mantenimento, stabilendo un importo inferiore rispetto a quello versato, l’altro coniuge che nel frattempo ha percepito tali somme non dovrà restituire l’eccedenza.
Si può, dunque, ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento o divorzile quando mutano le condizioni di reddito di uno dei due ex coniugi (ad esempio, la moglie ottiene un nuovo lavoro o un aumento di stipendio; il marito riceve una promozione che gli consente di godere di un reddito più elevato; oppure, al contrario, l’uomo subisce una grave malattia con riduzione della capacità lavorativa oppure viene licenziato). Tali circostanze che si verificano dopo la prima sentenza che ha stabilito il mantenimento non determinano un mutamento o la cessazione dello stesso in automatico, ma solo a seguito di un accertamento del giudice. Con la conseguenza che la seconda sentenza – quella di rettifica del mantenimento – non potrà avere mai valore retroattivo, ma produce i suoi effetti a partire dalla data in cui diventa definitiva. In tali casi, come ha già chiarito la Cassazione (Cass. 4198/1998; Cass. 28987/2008, Cass. 6864/2009; Cass. 23441/2013; Cass. 21675/2012; Cass. 15186/2015.), in materia di separazione o divorzio, la sentenza che nega o riduce il contributo di mantenimento, non comporta la ripetizione delle somme corrisposte in virtù del precedente provvedimento non definitivo, dove per la loro non elevata entità, dette somme siano state destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge. Ciò in quanto l’assegno di mantenimento e quello di divorzio hanno natura solidaristica ed assistenziale: sono cioè destinati ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario.
2.2. Quando non si è tenuti a pagare gli arretrati del mantenimento
Chi non versa l’assegno fissato provvisoriamente dal Presidente del tribunale non deve più nulla all’ex in caso di successiva modifica delle condizioni della separazione. E ciò perché la pronuncia definitiva che cambia l’obbligo a carico del coniuge forte, è retroattiva. La Cassazione ha conciliato in tal modo il principio della normale retroattività della sentenza di riduzione del mantenimento fino al momento del deposito della domanda giudiziaria con il principio di irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento che abbiano natura alimentare. Pertanto la parte che ha ricevuto le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi non è più tenuto a corrispondere tali prestazioni in virtù del provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione.  
2.3 un caso di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento
C’è una interessante sentenza del tribunale di La Spezia (Trib. La Spezia, ord. del 20.06.2018) che individua un ulteriore caso in cui è invece dovuta la restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento. L’obbligo del pagamento dell’assegno di divorzio viene meno se il coniuge beneficiario si risposa. Questa causa di estinzione opera in automatico: non richiede cioè una pronuncia del giudice, pronuncia che interviene solo per accertare il verificarsi della mutata condizione e per liberare l’uomo dall’obbligo del pagamento. Proprio perché la norma è chiara nel dire che l’obbligo di versare il mantenimento finisce con l’inizio delle nuove nozze, la sua revoca ha effetto retroattivo, ossia decorre dalla data del nuovo matrimonio. La retroattività ha come immediato effetto l’obbligo di restituire il mantenimento versato dopo che si è verificata la causa di estinzione.

3. La portata innovativa della sentenza della Cassazione

Nella sentenza 32914 del 2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione viene affrontata una annosa questione, delle più controverse in materia di separazione e divorzio, ovvero se l’assegno di mantenimento per il coniuge in origine ritenuto dovuto, sia ripetibile ove l’originario provvedimento venga modificato. La  Corte osserva come nel nostro ordinamento non sussiste una disposizione che, sul piano sostanziale, sancisce l’irripetibilità dell’assegno propriamente alimentare provvisoriamente disposto a favore dell’alimentando: l’art. 447 c.c. si occupa di disciplinare la cessione del credito alimentare e la sua compensazione con un controcredito dell’obbligato, ma non ne sancisce l’irripetibilità; gli artt. 545 e 671 c.p.c. contemplano l’impignorabilità (non assoluta, essendo pignorabili i crediti a loro volta alimentari, a condizione dell’autorizzazione del giudice) e l’insequestrabilità dei crediti alimentari. Le stesse disposizioni specifiche degli artt.440 e 446 c.c. non escludono la possibilità del ricorso al generale rimedio dell’azione di ripetizione di indebito, nelle ipotesi di riduzione dell’assegno alimentare fissato in via cautelare e provvisoria dal Presidente del Tribunale o di esclusione del diritto con il provvedimento definitivo. Sul piano prettamente normativo pertanto non può negarsi l’efficacia caducatoria e ripristinatoria dello status quo ante e dunque sostitutiva della sentenza impugnata propria della sentenza emessa in esito al successivo grado di giudizio, sulla base del semplice riferimento alla disciplina dettata per gli alimenti in senso proprio. Tuttavia la Corte evidenzia che occorre ….. “operare un necessario bilanciamento tra l’esigenza – di legalità e prevedibilità delle decisioni e l’esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto”. Nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia – prosegue la Corte ….” è necessario dare il giusto rilievo alle esigenze equitative-solidaristiche, in un’ottica di temperamento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (art.2033 c.c.), nel quadro di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della stessa”. Alla luce di tali principi, l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite ai sensi dell’art. 2033 c.c. sorge nel caso in cui si accerti «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) l’insussistenza del presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell’accezione più propria dell’assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare. Non sorge invece a favore del coniuge separato o dell’ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l’assegno stabilito in sede presidenziale venga rimodulato «al ribasso».  Secondo la Cassazione ciò si giustifica in “considerazione della tutela di quella solidarietà post familiare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l’esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica”. Si deve infatti ragionevolmente presumere, “in rapporto all’entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole”. Per la Corte si tratta oltretutto di una regola anche di esperienza pratica, in quanto il denaro, nell’ambito di cifre di modesta entità, percepito in funzione del necessario sostentamento del coniuge, è da presumere che sia stato speso a quel fine, con conseguente esclusione di ogni, inutile, azione di ripetizione. L’entità, necessariamente, modesta di tale somma di denaro “non può essere determinata in maniera fissa ed astratta, considerato che il legislatore non ha fissato in maniera rigida la misura ed il contenuto neppure della prestazione alimentare in senso proprio, essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto: la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il contesto socio-economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti”.
 

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  1. [1]

    Restituzione Assegno di mantenimento – La Legge per tutti – 17.09.2019

  2. [2]

    E’ ripetibile l’assegno di mantenimento in ambito familiare? – Iolanda Spagnolo –  Salvis iuribus -12.11.2022

  3. [3]

    Presupposti per la restituzione dell’assegno di mantenimento – Da Studio legale Di Caprio – 8.11.2022.

Avv. Cristina Vanni

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