La rilevanza della presupposizione e delle sopravvenienze sull’efficacia del contratto.

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La presupposizione è un ipotesi di scioglimento del contratto non prevista dalla legge, ma costruita dalla dottrina e accolta dalla giurisprudenza.
La presupposizione consiste in una situazione di fatto, comune ad entrambe le parti, che gli stessi hanno implicitamente assunto come motivo determinante del consenso al momento della stipulazione del contratto.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 14629/2001 “ la fattispecie della cosiddetta presupposizione è legittimamente configurabile tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all’esistenza di una data situazione di fatto considerata presupposto imprescindibile della volontà negoziale, la mancanza della quale comporta, per l’effetto, la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti e indipendentemente dalla volontà dei medesimi, non si sia compiuto, nell’atto negoziale, alcun riferimento.”
Si tratta, in sostanza, di una situazione di fatto presupposta che costituisce la ragione per la quale il contratto è stato concluso e che, se viene a mancare per circostanze estranee ed indipendenti dalla volontà dei contraenti, si ritiene che il contratto possa essere sciolto giacché le parti, se avessero immaginato che sarebbe venuta a mancare, mai avrebbero voluto dar vita al vincolo contrattuale.
La dottrina nel definire la presupposizione ha specificato che essa attiene “ a quelle situazioni di fatto o quelle circostanze che, pur non attenendo alla causa del contratto o al contenuto delle prestazioni, assumono un’importanza determinante ai fini della conservazione del vincolo contrattuale.”
È chiaro, infatti, che la presupposizione non può riferirsi a fatti che si pongono come presupposti stessi di realizzazione della causa del contratto. Se la causa non può in concreto realizzarsi, il contratto viene meno, perché l’interesse giuridicamente rilevante, posto a fondamento del vincolo contrattuale, non può realizzarsi.[1]
Ma quali situazioni di fatto possono incidere in maniera così determinante sull’efficacia del contratto? Se, infatti, una determinata situazione di fatto è posta addirittura a fondamento della volontà contrattuale perché non farne esplicito riferimento, magari inserendola come condizione di efficacia o di risoluzione del contratto?
La dottrina distingue tra presupposti generali, come le condizioni di mercato e della vita sociale che incidono sull’economia del contratto, e presupposti particolari, cioè quelle specifiche situazioni alle quali è condizionato il vincolo contrattuale. L’esempio classico è quello del “contratto di compravendita subordinato alla condizione implicita e conosciuta da entrambe le parti della possibilità di ottenere la concessione di un dato finanziamento da parte del compratore.[2]” È in questo secondo caso che le cose non sembrano quadrare: se infatti vi è una ragione oggettiva di impossibile inserimento nell’accordo contrattuale dei presupposti generali, ossia di quelle situazioni economico – sociali che giustificano il contratto e il cui venir meno può incidere sulla convenienza dell’affare, non si capisce, invece, perché, se una data situazione specifica è assunta come determinante e condizionante del contratto, le parti la lascino inespressa pur subordinando ad essa l’esistenza stessa del rapporto. Nel nostro ordinamento la rilevanza dei presupposti generali ha trovato un riconoscimento normativo nell’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta art. 1467 c.c.[3], anche se appare più corretto riferirsi ai principi della buona fede e della correttezza nel corso delle trattative e nella successiva esecuzione del contratto.
È con riferimento alle situazioni di fatto particolari, che non vi è unanimità di vedute in dottrina.
In realtà il problema della presupposizione non può essere risolto unitariamente e la sua rilevanza, ai fini della persistenza del vincolo contrattuale, va rimesso all’interpretazione del singolo caso. L’indagine volta a stabilire se una determinata situazione sia stata tenuta presente dai contraenti nella formulazione del consenso si colloca, pertanto, sul piano propriamente interpretativo del contratto, e costituisce, quindi, una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici ( Cass. civ. 14629/2001).
 È in particolare il criterio della buona fede che deve permettere di giudicare se nella specifica situazione, il venir meno di quella situazione di fatto che implicitamente si poneva, al momento di conclusione del negozio, come determinante per entrambe le parti, possa porsi come causa di scioglimento del contratto. Occorre ovviamente prudenza se non si vuol cadere nell’eccesso di considerare come determinanti del consenso tutti quei presupposti di scarsa rilevanza sotto il profilo sostanziale, che pur incidono, e non poco, per il soggetto contraente, sulla economicità dell’affare. Ogni rapporto contrattuale è una realtà complessa nel quale rientrano tutta una serie di valutazioni che influiscono sulla opportunità del rapporto.
Affinché una data circostanza rilevi come presupposizione è necessario in primo luogo che essa sia comune ad entrambe le parti, o che una parte abbia riconosciuto il valore determinante che quel presupposto assume per l’altra. In secondo luogo, è necessario che la rilevanza di tale circostanza possa oggettivamente desumersi in via interpretativa, e che, oggettivamente, il suo venir meno, rende quel determinato rapporto non più confacente alla originaria volontà delle parti. Il presupposto deve essere obiettivo, la sua esistenza e la sua verificazione devono cioè essere del tutto indipendenti dalla volontà delle parti.
Spesso si suole definire la presupposizione come condizione non sviluppata, ma è necessario non confondere la condizione con la presupposizione. Mentre la presupposizione incide sulla determinazione volitiva delle parti – si vuole una certa cosa perchè sussiste una determinata situazione di fatto – nel caso della condizione, si tratta di un evento futuro ed incerto, che diviene clausola del negozio e la cui apposizione limita espressamente l’efficacia del negozio nel suo sorgere o nel suo perdurare: voglio una determinata cosa se.
In altri termini, mentre la condizione opera automaticamente sull’efficacia del contratto poiché è inserita nell’assetto contrattuale, la mancanza o il venir meno della presupposizione, invece, deve essere fatta valere giudizialmente proprio perché, non essendo inserita espressamente nell’assetto contrattuale, non può operare ipso iure.
La presupposizione si pone, quindi, come integrazione necessaria della volontà anche se non sviluppata con clausola espressa. [4]
Una parte della dottrina ritiene che, se la situazione di fatto presupposta non sussiste già in occasione della stipulazione del contratto quest’ultimo è da ritenersi nullo per mancanza di causa. Tale orientamento non convince del tutto in quanto una determinata situazione di fatto può sì incidere sulla sussistenza del vincolo contrattuale, ma non può certo confondersi con la causa del contratto medesimo. Se, invece, la situazione presupposta esistente nel momento della conclusione del negozio viene meno nel corso della sua esecuzione, la sua mancanza può determinare la risoluzione del vincolo contrattuale se, in base a ragioni d’equità, la persistenza del rapporto senza quella determinata situazione fattuale non ha più ragione di esistere.
Dalla nozione di presupposizione vanno esclusi i motivi, intesi come interessi che restano estranei dal contenuto del contratto.
Parte della dottrina, però, partendo dall’art. 1345 c.c. ritiene che se viene data rilevanza al motivo illecito comune come causa di illiceità del contratto, non vi è ragione per non dare rilevanza ai motivi comuni leciti e da ciò deduce il fondamento della presupposizione intesa in quest’ottica come motivo comune determinante.
Forse si può sostenere che la tesi che inquadra la presupposizione nell’ambito della integrazione del contratto secondo buona fede sia quella più accreditabile. D’altra parte il ricorso alla presupposizione deve essere intesa come extrema ratio, quando determinate questioni non trovano una adeguata soluzione nell’ambito della disciplina giuridica, attraverso l’utilizzazione dei comuni strumenti regolarmente previsti dall’ordinamento.
Esemplare, a riguardo, è una pronuncia del Tribunale di Savona nella quale si accosta, in modo originale, la famiglia di fatto alla presupposizione.[5]
Con atto di citazione notificato in data 23/12/97 B.O. conveniva in giudizio C.E. per sentir dichiarare per vera ed autentica la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata in forza della quale quest’ultima costituiva diritto di usufrutto a favore dello stesso sull’immobile sito in Savona. Costituitasi regolarmente in giudizio la parte convenuta contesta integralmente la pretesa attrice e afferma che la scrittura privata oggetto di contestazione, se è intesa quale liberalità, è da ritenersi nulla per difetto di forma, se intesa quale contratto oneroso, è da intendersi parimenti nulla per difetto di causa e/o sinallagma.
Va, innanzitutto, specificato che all’epoca della costituzione del diritto di usufrutto di cui alla scrittura privata, le parti erano conviventi more uxorio. Ciò premesso, bisogna sottolineare che i contratti in forza dei quali i conviventi danno, in qualche modo, assetto al loro rapporto sono da ritenersi leciti e validi quali contratti atipici, sempre che non contrastino con norme di ordine pubblico, norme imperative e che non siano connotati da causa turpe. La scrittura privata recante costituzione di usufrutto sul bene immobile in esame va inquadrata, allora, nel complesso degli accordi che la parti hanno stretto per autoregolamentare il  loro rapporto di convivenza.
Nel corso del giudizio è emerso che nel corso del rapporto i due conviventi, anche se con apporti diversi, hanno contribuito al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della famiglia di fatto.
Tanto premesso, la domanda di nullità è, pertanto, respinta in quanto infondata perché, nella specie, il contratto di usufrutto è da ritenersi valido, trovando il proprio fondamento e presupposto nella convivenza more uxorio.
A diversa conclusione si sarebbe potuti arrivare se la parte convenuta avesse chiesto la risoluzione del contratto anziché la nullità.
Avrebbe potuto trovare applicazione l’istituto della presupposizione. È questa una categoria di carattere dottrinale con la quale si vuole far riferimento a una determinata situazione di fatto o di diritto, passata o futura, di carattere obiettivo, che i contraenti, pur senza menzionare, abbiano assunto come premessa implicita del proprio consenso.
Se tale situazione presupposta dovesse mancare fin dal momento di conclusione del contratto, questo è da ritenersi nullo per difetto di causa. Qualora tale situazione venga meno nella fase di esecuzione del contratto, di quest’ultimo può essere chiesta la risoluzione.
Nel caso di specie poteva essere chiesta la risoluzione del contratto di costituzione di usufrutto per il venir meno della convivenza more uxorio, assunta quale presupposto oggettivo che ha indotto le parti alla stipula del contratto.
 Il fatto oggettivo della convivenza funzionerebbe, nella specie, come un’implicita condizione risolutiva avveratasi. Ma la risoluzione non è stata domandata dalla parte convenuta e quindi il Giudice non può sul punto pronunciarsi”[6].      
La presupposizione viene spesso ricondotta nell’ambito delle sopravvenienze e, specificatamente, tra le sopravvenienze non codificate. Per sopravvenienze si intendono tutti quei fattori che sopravvengono rispetto al momento della stipulazione del contratto e che possono incidere in maniera significativa sull’assetto contrattuale e sull’equilibrio economico, così come appariva al momento dell’assunzione dell’impegno.
“ La sopravvenienza è un fenomeno diverso dalla patologia del contratto in senso tecnico. La patologia investe l’atto e non può non riguardare situazioni esistenti al momento della stipulazione contrattuale. La sopravvenienza invece riguarda l’attuazione del contratto, incide quindi sulla possibilità che il contratto, perfettamente valido in via originaria, possa continuare a produrre i suoi effetti. Riguarda pertanto il rapporto contrattuale.”[7]
Sotto il profilo classificatorio possiamo distinguere le sopravvenienze che rendono impossibile l’esecuzione del contratto, cioè quelle che impediscono materialmente di poter eseguire la prestazione: in questo caso troverà applicazione la disciplina della impossibilità sopravvenuta.
Una seconda tipologia di sopravvenienze riguarda le ipotesi in cui pur essendo le prestazioni ancora eseguibili, il sopraggiungere di situazioni nuove rispetto al momento della conclusione del contratto va ad incidere sull’equilibrio economico dell’affare, rendendo difficile o eccessivamente onerosa l’esecuzione di una prestazione rispetto all’altra, alterando il rapporto di sinallagmaticità originario. In tali casi potrà trovare applicazione la disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità.
La terza tipologia riguarda propriamente l’ipotesi della presupposizione, che ricomprende tutte quelle sopravvenienze non specificatamente disciplinate e che non trovano un’adeguata soluzione nell’ambito della disciplina normativa.[8]
Si pensi all’ipotesi del contratto di compravendita di un’area edificabile cui sopravvenga una variante del piano regolatore che rende l’area non edificabile, con conseguente rigetto dell’istanza di concessione edilizia, in funzione della quale l’immobile era stato acquistato.
“Con riguardo ad un preliminare  di compravendita di un terreno, la circostanza che il terreno medesimo, contrariamente alle aspettative del promissorio acquirente, risulti inedificabile, può abilitare quest’ultimo a chiedere la risoluzione a norma dell’art. 1467 c.c. del rapporto, in applicazione dell’istituto della c. d. presupposizione, se l’inedificabilità sia sopravvenuta alla conclusione del contratto e inoltre, se l’edificabilità sia stata tenuta presente da entrambi i contraenti quale presupposto oggettivo, ancorché inespresso, per la formazione del consenso.”[9] 
Secondo l’opinione tradizionale, le sopravvenienze non hanno alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del vincolo contrattuale, ad eccezione dell’ipotesi in cui si traducono nell’impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione. Più recentemente dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto di dar rilevanza almeno a quelle sopravvenienze che alterano significativamente l’equilibrio del contratto e le ragioni dell’operazione negoziale.[10]
Si è ancora sostenuto che il fondamento storico-giuridico della presupposizione risiederebbe nella clausola rebus sic stantibus. Si afferma che in ogni contratto, in particolare in quelli di durata, ci sarebbe una clausola implicita, la clausola rebus sic stantibus, che ricollega la sussistenza del contratto al permanere dei presupposti di fatto esistenti al momento della stipulazione.
Resta da affrontare un ultimo problema: quali sono i rimedi e le conseguenze che seguono una volta che sia stata data rilevanza, in via interpretativa, alla presupposizione ?
In primo luogo bisogna accertare se sia possibile la conservazione del rapporto contrattuale attraverso una modifica della prestazioni contrattuali, senza sacrificare oltre modo i contrapposti interessi delle parti.
Una seconda possibile soluzione ispirata al principio di buona fede impone di accertare se sussistono le condizioni per una possibile rinegoziazione.
Infine, se non sia possibile l’applicazione dei rimedi conservativi, si deve optare per la risoluzione del rapporto.[11]
In via conclusiva si può sostenere che la rilevanza della presupposizione vada accertata in base al criterio di buona fede, che deve permettere di valutare se, nel caso concreto, i mutamenti di fatto sopravvenuti abbiano o meno alterato, in maniera significativa, l’equilibrio contrattuale originariamente esistente .   
 
Indice bibliografico.
·        BIANCA M., Il contratto, manuale di diritto civile, vol. III, Giuffrè, Milano 2000
·        TRABUCCHI, Istituzioni di diritto privato, Cedam, Padova 2004
·        D’ANGELI, Tutela del convivente senza matrimonio, Torino 1995
·        DOGLIOTTI, nota alla sentenza del Tribunale di Savona 2001, in Fam. e Dir. 2001
·        AMBROSOLI M., LA sopravvenienza contrattuale, Milano 2002
·        CARINGELLA F., Studi di diritto civile, Tomo II, Milano 2005
              Indice giurisprudenziale.
·        Cass. civ. n. 14629/01
·        Tribunale di Savona 2001
·        Cass. civ. 17 dicembre 1991 n. 13578, in Mass. Giur. It., 1991
 
Dott. Arcangelo Giuseppe Annunziata
e-mail: arcangelo_oscar@libero.it
 


[1] BIANCA M. Il contratto,diritto civile vol. 3 , Giuffrè, Milano 2000.
[2] BIANCA, op. cit.
[3] BIANCA, op. cit
[4] TRABUCCHI, Istituzioni di diritto privato, Cedam, Padova, 2004 , p. 140 e ss
[5] TRIBUNALE DI SAVONA, 7 MARZO 2001, in Fam. e dir. 2001, con nota di DOGLIOTTI, p. 529 
[6] TRIBUNALE Di Savona 7/3/2001, con nota di DOGLIOTTI, in Fam. e Dir., 2001.
   Cfr. D’ANGELI, La tutela del convivente senza matrimonio, Torino 1995
[7] AMBROSOLI M., La sopravvenienza contrattuale, Milano, 2002
[8] CARINGELLA FRANCESCO, Studi di diritto civile, Tomo II, Milano 2005  
[9] Cass. civ., 17 dicembre 1991 n. 13578, in Mass. Giur. It., 1991
[10] CARINGELLA FRANCESCO, op. cit.
[11] CARINGELLA F., op. cit.

Annunziata Arcangelo Giuseppe

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