La responsabilità oggettiva è una forma di responsabilità civile che prescinde dalla colpa del soggetto autore del fatto dannoso. In altre parole, chi provoca un danno è tenuto a risarcirlo anche se non ha agito con dolo o colpa. Si tratta di una deroga al principio generale della responsabilità civile, contenuto nell’art. 2043 c.c., secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Indice
1. Nozione e fondamento
Il fondamento della responsabilità oggettiva è riconducibile a esigenze di tutela del danneggiato e a una logica di rischio: chi trae beneficio da un’attività o da un bene è tenuto anche a sopportarne i rischi, compresi quelli che derivano da un uso diligente.
2. Caratteristiche principali
Le principali caratteristiche della responsabilità oggettiva sono:
- assenza di colpa: non è necessario dimostrare l’elemento soggettivo (dolo o colpa);
- inversione dell’onere della prova: in molti casi, spetta al convenuto dimostrare di non essere responsabile o di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- presunzione di responsabilità: spesso si configura come una responsabilità presunta, ma non assoluta (è possibile, in certi casi, fornire la prova liberatoria).
3. Le principali ipotesi nel codice civile
a) Danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.)
Chi ha la custodia di una cosa è responsabile del danno da essa cagionato, salvo che provi il caso fortuito. Non è richiesta la colpa del custode: basta il rapporto di custodia e la dimostrazione del nesso causale tra cosa e danno. La prova liberatoria è data dal caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile, esterno alla cosa).
b) Danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.)
Il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile dei danni da esso cagionati, anche se l’animale è fuggito o smarrito, salvo il caso fortuito. Si tratta di una responsabilità fondata sul rischio insito nella custodia dell’animale.
c) Danno da rovina di edificio (art. 2053 c.c.)
Il proprietario di un edificio è responsabile del danno derivante dalla sua rovina, totale o parziale, se questa dipende da difetto di manutenzione o da vizio di costruzione. In questo caso la responsabilità è oggettiva, ma solo se si dimostra il vizio o difetto.
d) Responsabilità del produttore (art. 114 ss. Codice del Consumo)
Il produttore è responsabile per i danni causati da difetti del prodotto, anche in assenza di colpa. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso causale. Il produttore può liberarsi provando, ad esempio, che il difetto non esisteva al momento della messa in circolazione del prodotto.
e) Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)
Chi esercita un’attività pericolosa per sua natura o per i mezzi usati è tenuto al risarcimento dei danni se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. È una forma di responsabilità oggettiva attenuata da una possibile prova liberatoria.
4. Responsabilità oggettiva in ambito contrattuale
Anche nel campo contrattuale si possono riscontrare forme di responsabilità oggettiva o para-oggettiva. Un esempio è la responsabilità del vettore (art. 1693 c.c.) per la perdita o l’avaria delle cose trasportate, che si esclude solo per caso fortuito o forza maggiore.
5. Responsabilità oggettiva nella giurisprudenza
La giurisprudenza italiana ha più volte ribadito la natura oggettiva delle ipotesi sopra citate, chiarendo il regime probatorio e i criteri per l’esclusione della responsabilità. Ad esempio, nel caso dell’art. 2051 c.c., ha specificato che anche la P.A. può esserne chiamata a rispondere, salvo provare l’imprevedibilità e inevitabilità dell’evento dannoso.
6. Criticità e dibattito dottrinale
La responsabilità oggettiva è oggetto di un vivace dibattito dottrinale, poiché costituisce una deroga al principio di colpevolezza, cardine del nostro ordinamento. Alcuni autori la considerano uno strumento di efficienza giuridica e tutela, altri vi vedono un rischio di deresponsabilizzazione del danneggiato e di eccessivo onere per il danneggiante.
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