La remotizzazione dei servizi informativi nel futuro (prossimo) del procedimento penale

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Una introduzione al processo penale telematico

Sommario: 1. Prologo. – 2. Origine, motivi e vicende del processo penale telematico. – 3. Il passaggio dal portale deposito atti penali al portale del processo penale telematico.  – 4. Le ulteriori forme di remotizzazione. – 5. Notazioni conclusive.

Prologo.

Con il d.m. 13 gennaio 2021, pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr.16 del 21 gennaio 2021, il Ministero della Giustizia è intervenuto sul tema del deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Il d.m. in questione – la cui entrata in vigore al quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è fissata, per l’effetto, al 5 febbraio 2021 – nell’unico articolo del quale si compone, non offre conto di alcun termine collegato o collegabile normativamente all’emergenza epidemiologica in atto. Ne deriva che il precetto normativo inerente agli assetti telematici per il deposito di atti, documenti e istanze, lungi dall’essere transitorio rinviene nell’emergenza epidemiologica una mera occasione; un’occasione per procedere, con una normativa stabile e tendenzialmente definitiva, nell’ulteriore inarrestabile marcia verso l’assestamento del processo penale telematico.

Il d.m. del 13 gennaio, rivolto strutturalmente e funzionalmente alle 139 procure della Repubblica italiane stabilisce che negl’uffici dei pubblici ministeri presso il tribunale il deposito da parte dei difensori dell’istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art.410([1]) c.p.p., della denuncia di cui all’art.333([2]) c.p.p., della querela di cui all’art.336([3]) c.p.p. e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art.107([4]) c.p.p., avviene esclusivamente mediante deposito telematico([5]) tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA).

L’aver così inciso sul sistema del procedimento penale italiano in linea col disposto costituzionale di cui all’art.110([6]) Cost. ha una valenza straordinaria per il vigente sistema processuale.

Come avremo modo di ribadire nelle conclusioni del presente scritto, a nostro avviso, non vi è dubbio che il 2021 sarà l’anno che vedrà il decollo del processo penale telematico italiano. È quindi opportuno ripercorrerne le tappe in attesa di verificare, a far data dal 5 di febbraio, l’indicata rivoluzione telematica voluta dal Ministero della Giustizia quali effetti produrrà nei sistemi organizzativi dell’amministrazione giudiziaria.

Origine, motivi e vicende del processo penale telematico.

L’epoca di straordinaria emergenza determinata dal diffondersi epidemiologico del covid-19 si è rivelata foriera di un considerevole impegno per i preposti uffici ministeriali, a partire dalla direzione generale dei servizi telematici per l’approntamento di uno strumentario ed informazione e comunicazione tecnologica – ICT – funzionale a rendere possibile la prosecuzione dell’attività giudiziaria ad onta del distanziamento sociale e della ridotta mobilità delle persone.

Con particolare riguardo all’ambito penale, di cui il presente scritto si occupa, va qui rammentato che nel solo mese di ottobre del 2019 era divenuto esecutivo il contratto per lo sviluppo del sistema informativo unitario telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell’area penale del Ministero della Giustizia e per i servizi cosiddetti correlati.

L’impegno ministeriale, oltre la necessaria manutenzione dei sistemi esistenti, erano dunque tutti focalizzati a consentire la partenza delle attività di progettazione e i primi sviluppi del processo penale telematico (PPT). Ciò che è accaduto dopo l’autunno del 2019 è a tutti noto: la sopravvenuta emergenza epidemiologica ha impresso una formidabile accelerazione alle attività in corso dall’ottobre del 2019.

L’incredibile spinta in avanti cagionata dalla diffusione virale in atto non ha consentito il dispiegarsi organico ed unitario del PPT in progettazione conseguendone, piuttosto, l’anticipazione – a far data dalla primavera 2020 – di alcune soluzioni sviluppate per venire incontro alle più prestanti esigenze degli utenti del sistema giustizia([7]).

L’azione della DGSIA nel prosieguo dei mesi successivi è giunta ad un punto di crinale. È ormai imminente l’installazione di diversi nuovi strumenti idonei ad accrescere il numero delle attività svolgibili da remoto sia per gli utenti interni che per gli utenti esterni qualificati, intendendosi con tale ultima espressione primariamente i difensori.

Il panorama delle novità sulla remotizzazione dei servizi che andranno a regime sin dal primo tri/quadrimestre del 2021 è variegato. Taluni degli strumenti in uso hanno, per altro, già manifestato qualche criticità.

Tappa fondamentale per un proficuo lavoro da remoto dei magistrati e personale amministrativo è l’accesso da remoto ad alcuni sistemi informativi che, fino all’esplodere dell’emergenza epidemiologica, erano utilizzabili esclusivamente tramite postazioni del lavoro collegate alla rete unitaria della giustizia: in acronimo RUG.

Nella primavera dell’anno precorso – con provvedimento del 6 maggio – si è ulteriormente dilatato il sistema delle notifiche telematiche (SNT) giungendo a consentire al personale collocato in smart working di contribuire all’invio delle numerose notifiche causate dalla sospensione delle udienze penali([8]).

A cagione della seconda ondata pandemica, per altro dalla durata ancora incerta, la DGSIA ha approntato l’apertura da remoto di ulteriori sistemi penali in condizioni di sicurezza: si tratta dell’accesso da remoto ai sistemi penali noti SICP (Sistema informativo della cognizione penale) e del celeberrimo tiap-document@([9]).

L’attualità depone nel senso di abilitare l’accesso da remoto non solo in modalità di consultazione o deposito ma consentendo l’accesso ai dati dei registri, ciò che ha imposto in via preliminare la revisione delle politiche di sicurezza sottese al funzionamento dei sistemi informativi. Sono stati pertanto necessari interventi sulle infrastrutture, acquisti di hardware, riconfigurazione dei sistemi e modifiche di alcuni applicativi.

Si è proceduto altresì a modificare l’approccio sulle dotazioni informatiche del personale nella prospettiva di garantire a tutto il personale non più una postazione di lavoro fissa bensì mobile debitamente configurata e idonea a lavorare indifferentemente in ufficio o nelle forme previste dal cd. lavoro agile([10]).  

La direzione generale dei servizi informatici, nell’inarrestabile marcia verso il SICP prosegue nella realizzazione dei portali quale unico punto di accesso per i soggetti cc.dd. qualificati esterni: essi sono gli avvocati, le forze dell’ordine, i trascrittori, i periti e i consulenti.

Di tale istituzione – il portale – bisogna ritracciare i profili essenziali.

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Il passaggio dal portale deposito atti penali al portale del processo penale telematico.

Il primo rilascio del PDP ossia del portale deposito atti penali è avvenuto nel mese di maggio del 2020. Il PDP consentiva il deposito telematico con valore legale di memorie, documenti, richieste e istanze ex art.415-bis, co.3([11])cpp nelle procure della Repubblica che ne avessero fatto richiesta e fossero state a ciò abilitate con apposito d.m.([12]).

In virtù dell’art.24, co.1, del decreto-legge nr.137 del 2020, il valore legale del deposito dei predetti documenti per il tramite del portale del processo penale telematico è stato esteso ex lege a tutte le procure della Repubblica italiane([13]).

La pubblicazione del d.m. che ha originato il presente scritto è in linea con l’evoluzione del portale idoneo a consentire il deposito da parte di soggetti cosiddetti qualificati esterni difensori, con le medesime modalità del PDP di ulteriori tipologie di atti presso gli uffici del pubblico ministero. Si tratta di quelli richiamati nel prologo del presente lavoro. Nel prosieguo l’ampliamento dell’uso del portale processo penale telematico riguarderà gli uffici del dibattimento nei tribunali ordinari consentendone i depositi di costituzione di parte civile, liste testi, memorie e note, nomina, rinuncia e revoca al mandato([14]).

Il passaggio, su evidenziato dal portale deposito atti penali al portale processo penale telematico non costituisce un mero cambio di impegno linguistico ma funge da univoco indicatore di una volontà legislativa ed organizzativa determinata all’avvio del processo penale telematico.

Le ulteriori forme di remotizzazione.

Tutti gli atti, documenti e istanze, diversi da quelli di cui si è detto in precedenza, vedono consentito il loro deposito con valore legale se inviati dalla casella pec inserita nel ReGIndE e indirizzati alla casella pec dell’ufficio destinatario([15]).

Gli elementi che concorrono a determinare il deposito legale sono dunque due: la spedizione da parte di un avvocato mediante una casella pec che sia inserita nel ReGIndE e il deposito presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari.

La normativa prevede che il personale di segreteria e cancelleria annoti nel registro informatizzato la data di ricezione nella casella di posta certificata dell’ufficio. È altresì previsto che il personale inserisca l’atto nel fascicolo telematico e per adempiere potrà essere utilizzato il tiap-document@ in tutti gli uffici a cui è stato ad oggi rilasciato.

Dal tenore della disposizione normativa illustrata si evince come lo strumento della pec sia un mero utilizzo di notifica da utilizzarsi per il transito e non per la conservazione dell’atto depositato. Da tale ultima considerazione deriva la responsabilità in carico al titolare della casella di provvedere al monitoraggio della stessa al fine di mantenere accessibile e a procedere al suo svuotamento laddove necessario per garantirne l’accessibilità

Il deposito a mezzo pec con valore legale non esaurisce le forme di implementazione del sistema infotelematico prodromico all’avvio del processo penale telematico. Vanno sicuramente qui rammentati ed evidenziati altri strumenti funzionali all’avvento della giustizia digitale. La consultazione da remoto dei fascicoli processuali digitalizzati innanzitutto.

Attraverso il portale del TDP sarà possibile per i soli difensori già costituiti, consultare da remoto gli atti dei fascicoli digitali presenti nel tiap-document@ nonché in un futuro decisamente prossimo i dati del registro relativi alle date di rinvio delle udienze dibattimentali nonché al deposito delle sentenze([16]).

Al fine accrescere il numero dei fascicoli presenti sul gestore documentale rendendo più ampia la possibilità di consultazione degli avvocati sono stati forniti dalla DGSIA agli uffici giudicanti criteri ed indirizzi precisi onde attivare l‘interoperabilità tra i vari sistemi. La consultazione da remoto si rivelerà ovviamente funzionale anche per i magistrati ed il personale amministrativo che lavorano in tali forme.

Un altro formidabile strumento telematico già a disposizione degli uffici del PM è inerente alla richiesta telematica dei certificati ex art.335([17]) c.p.p. Si tratta dei punti di accesso ai servizi per i cittadini: il cd. sistema P@ss che consente a pubbliche amministrazioni e difensori la possibilità di richiedere, con modalità telematiche, il certificato di iscrizione al registro delle notizie di reato ai sensi e per gli effetti dell’art.335 cit.([18]).

La novità introdotta nell’ambito degli uffici di sorveglianza, sperimentata presso i distretti di Corte di appello di Genova e Napoli asserisce al sistema SIUS (Sistema informatico uffici sorveglianza) e consente agli avvocati costituiti di accedere alla consultazione dei fascicoli di rispettiva competenza presso gli uffici di sorveglianza.

Ulteriori modalità telematiche di fruizione del sistema giustizia sono poi costituite dai pagamenti telematici e dalla presentazione telematica di istanze di liquidazione. Per quanto riguarda i primi basterà ricordare che, a far data dal mese di aprile 2020, per introdurre anche nel processo penale il pagamento telematico dei diritti di copia si è estesa alle procure della Repubblica e alla procure generali la possibilità di chiedere l’abilitazione al servizio. Per il deposito delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocino a spese dello Stato e al difensore di ufficio la DGSIA ha emanato apposito provvedimento, in data 6 ottobre 2020, in attuazione dell’art.37-bis del decreto-legge nr.76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge nr.120 del 11 settembre dello stesso anno. Tali richieste possono oggi essere effettuate telematicamente sull’apposito servizio accessibile attraverso il portale dei servizi telematici all’indirizzo https://pspgiustizia.it previa registrazione.

Il depositante ha a disposizione un’interfaccia web in cui può sia creare nuove istanze di liquidazione sia visualizzare le istanze già trasmesse e verificarne lo stato di lavorazione. Può altresì stampare la certificazione dei redditi a lui corrisposti dagli uffici giudiziari e, ai medesimi, attraverso l’apposita funzione la richiesta e gli allegati vengono trasmessi.

Attraverso l’apposita funzione il personale amministrativo gestisce le richieste e invia le successive comunicazioni al depositante all’indirizzo pec indicato nella procedura di registrazione([19]).

Per la presentazione telematica di istanze di liquidazione il personale amministrativo degli uffici giudiziari agisce tramite l’applicativo SIANN spese di giustizia.

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Notazioni conclusive.

 

Nel prendere le mosse dal decreto del Ministero della Giustizia pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21 gennaio 2021 che entrerà in vigore il prossimo 5 febbraio abbiamo ripercorso in termini diacronici e sincronici l’intera vicenda del processo penale telematico in Italia.

Dal passaggio del portale deposito atti penali al portale processo penale telematico abbiamo scrutinato i modi di accesso da remoto ai sistemi penali illustrando il deposito a mezzo pec con valore legale, la consultazione da remoto dei fascicoli processuali digitalizzati, la richiesta telematica dei certificati ex art.335 c.p.p., l’intervento degli avvocati negli uffici di sorveglianza, i pagamenti telematici e la presentazione telematica di istanze di liquidazione. L’attività informativa sulla remotizzazione dei servizi informativi è costante ed in continuo e progressivo crescendo.

Al fine di dare compiutezza informativa sui diversi sistemi infotelematici di cui abbiamo discorso nelle pagine che precedono, il Ministero della Giustizia, per il tramite della propria direzione dei servizi informatici, ha panificato una molteplicità di seminari online webinar – in collaborazione con l’ufficio II° della direzione generale del personale e della formazione del dipartimento organizzazione giudiziaria (D.O.G.). La calendarizzazione degli incontri, fissata tra il 20 di gennaio e il 28 di febbraio 2021, ha ad oggetto tutte le tematiche di cui si è detto nelle pagine che precedono.

Non vi è dubbio che l’accelerazione di tale attività informativa sia dovuta proprio al d.m. 13 gennaio 2021 dal quale abbiamo preso le nostre per il presente lavoro.

L’indicato d.m. costituisce un indiscutibile punto di svolta nell’organizzazione dell’amministrazione giudiziaria del nostro Paese; punto di svolta nel tempo di un oltre passamento del crinale che condurrà in tempi certo non lunghi all’avvio del processo penale telematico italiano nel quadro dell’ormai irrinunciabile consolidarsi della cc.dd. giustizia digitale([20]).

 

 

([1]) C.p.p. art.410. Opposizione alla richiesta di archiviazione. – 1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente.

([2]) C.p.p. art.333. Denuncia da parte di privati. – 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.

([3]) C.p.p. art.336. Querela. 1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

([4]) C.p.p. art.107. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore. – 1. Il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente. 3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’articolo 108. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

([5]) Si tratta del deposito telematico di cui all’art.24, co.1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, nr.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, nr.176.

([6]) Cost. art.110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

([7]) In taluni casi l’accelerazione indicata nel testo ha assunto un moto retrogrado nel senso di derogare anziché implementare i sistemi telematici in atto. Ciò ad esempio è accaduto per il deposito di atti e istanze a mezzo pec.

([8]) Sospensione dovuta ai decreti-legge nrr.11 e 18 rispettivamente del 8 e del 17 marzo del 2020 su quali vedi ampiamente: S. Ricchitelli, Le attività di indagine preliminare ai tempi del coronavirus, 28.04.2020, www.diritto.it; La fase 2 della giustizia penale. La ripartenza dell’attività giudiziaria tra incertezze epidemiologiche e pluralità di fonti normative. Prospettive de jure condendo, 11.05.2020, www.diritto.it; Il processo penale ai tempi del coronavirus, Giapeto, Napoli, inserto Gazzetta Forense nr.6/2020.

([9]) Vedi amplius S. Ricchitelli, Il futuro prossimo del procedimento penale. Profili organizzativi del sistema documentale TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), Strumentario nr.1/2019, Ed. Dirittoitalia.it

([10]) La sperimentazione è già stata avviata presso talune procure della Repubblica, Milano, Napoli, Perugia e Roma, onde al termine della fase sperimentale il sistema andrà in esercizio per tutti gli uffici allocati sul territorio nazionale che utilizzano SICP e tiap-document@. L’obiettivo prefissosi dalla DGSIA è di ampliare l’accesso da remoto a tutti i sistemi penali, a cominciare da quelli collocati presso la Corte suprema di Cassazione.

([11])Art. 415-bis. Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari. – […]3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. […].

([12]) Il provvedimento a cui si fa riferimento è quello recante il protocollo 5477 del 11 maggio 2020, pubblicato sul portale dei servizi telematici il 12 maggio 2020.

([13]) L’estensione si è avuta con provvedimento nr.10667 del 4 novembre 2020 pubblicato sul portale dei servizi telematici il 4 novembre 2020. Alla data del 15 dicembre 2020 sono stati registrati un totale di 11.497 depositi a mezzo portale.

([14]) È in procinto a tal proposito di partire un breve periodo di sperimentazione presso il tribunale di Torino individuato quale sede pilota del portale TDP per l’avveniristico approdo al processo penale telematico nel nostro Paese.

([15]) Così come indicata con provvedimento recante nr.10971 del 9 novembre 2020 e nella medesima data pubblicato sul portale dei servizi telematici. Nel primo mese di esercizio del deposito a mezzo pec con valore legale si è registrato un totale di depositi pari a nr. 39.709.

([16]) La sperimentazione della consultazione da remoto dei fascicoli processuali digitalizzati è iniziata il 25 gennaio negli uffici dei distretti di Corte di appello di Milano e Palermo.

([17]) C.p.p. art.335. Registro delle notizie di reato. – 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

([18]) I difensori ricevono sulla pec censita su ReGIndE un link per scaricare dal sistema il certificato richiesto.

([19]) L’ulteriore evoluzione in corso di realizzazione prevede la possibilità per l’istante di autenticarsi con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) il rilascio è previsto per il mese di marzo 2021.

([20]) Sui temi della giustizia digitale e su tutto il corredo normativo ed organizzativo che le fa da sfondo vanno richiamati gli scritti di S. Ricchitelli citati nella nota nr.8, unitamente al lavoro di prossima pubblicazione: Il procedimento penale nella seconda ondata pandemica. Il giusto processo epidemiologico, su inserto 03/2021, Gazzetta Forense, Napoli.

Prof. Sergio Ricchitelli

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