La pena dell’ergastolo bocciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo

Redazione 17/07/13
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Anna Costagliola

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con un’importante sentenza depositata il 9 luglio scorso (caso Vinter e altri c. Regno Unito) e resa nell’ambito di un ricorso presentato da parte di tre britannici in carcere per omicidio, ha affermato il principio per cui l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l’impossibilità della scarcerazione è considerata un trattamento degradante e inumano contro il prigioniero, con conseguente violazione dell’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani. L’articolo suddetto specifica che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Secondo i giudici europei, l’ergastolo per essere compatibile con il menzionato art. 3, deve contemplare sia la possibilità della scarcerazione, sia la possibilità di una revisione dopo alcuni anni (circa 25) di sconto della pena.

La sentenza della Corte europea, al di là della soluzione della particolare questione sottoposta alla sua attenzione, è importante perché interviene sul tema delle pene detentive sine die e, in particolare, della compatibilità con l’ordinamento europeo (e, in particolare, con la Convenzione europea dei diritti umani) della pena dell’ergastolo.

In proposito, va ricordato come nel corso dei progetti di riforma del sistema della giustizia penale europea siano stati messi a punto sistemi che, pur non rinunciando al significato retributivo della pena, né alla deterrenza della stessa, tuttavia sono stati orientati verso una crescente limitazione della pena carceraria. In attuazione di una tale politica vanno menzionati: la Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, che contempla numerosi diritti antitetici rispetto all’esistenza dell’ergastolo, considerata una pena eccessivamente sproporzionata in senso peggiorativo rispetto ai livelli standard dei numerosi sistemi penali dell’Ue; la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, con il richiamato art. 3; la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che ribadisce come nessun individuo possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 5). Si tratta, in sostanza, di normative che impongono il divieto di pene inumane al pari dell’art. 27, co. 3, della nostra Costituzione, il quale reca l’affermazione di principio per cui «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione e al reinserimento del condannato». 

Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo più volte è stato ribadito il costante orientamento secondo cui la pena dell’ergastolo inflitta a carico di un reo adulto non è di per sé incompatibile con alcuna disposizione convenzionale, e in particolare con l’art. 3 CEDU, aggiungendosi tuttavia, anche qui in coerenza con il proprio consolidato pensiero, che, laddove non sussista alcuna prospettiva di liberazione anticipata l’inflizione della pena dell’ergastolo può sollevare un problema di compatibilità con tale garanzia convenzionale.

La sentenza del 9 luglio afferma a pieno titolo, e più incisivamente, che la condanna all’ergastolo senza possibilità di revisione della pena rappresenta, di per sé, una pena disumana che ha ripercussioni gravemente degradanti e che arriva a violare i diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti dalla stessa Cedu. Dunque, l’affermazione della Corte di Strasburgo concerne più precisamente la contrarietà all’art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo di un ergastolo quale pena realmente perpetua, ovvero senza alcuna possibilità per il condannato, trascorso un certo periodo di detenzione in carcere, di beneficiare della liberazione anticipata o condizionale. Una tale possibilità è invece normalmente inerente alla pena dell’ergastolo applicata nel nostro sistema penale, dove il condannato può aspirare alla liberazione condizionale una volta maturati 26 anni di detenzione, qualora abbia dato prova di ravvedimento, oltre a poter accedere ai cd. benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione).

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