La mancata indicazione in un offerta per un appalto di lavori, dei dati relativi alla Cassa Edile, ne comporta l’esclusione

Lazzini Sonia 25/11/10
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Siamo pertanto in una situazione di difetto di un requisito sostanziale per poter aspirare all’aggiudicazione del contratto, ma anche quale elusione di una dichiarazione espressamente richiesta a pena di esclusione

in base all’art. 118, commi 6 e 6 bis del d. lgs. n.163/2006 e all’art. 18, comma 7 della l. n. 55/90, le imprese esecutrici di lavori edili (quali quelli relativi alla categoria OG3, oggetto prevalente dell’appalto che ne occupa) hanno l’obbligo di iscrivere i propri lavoratori alla Cassa edile

né, in diverso senso, può essere richiamato il parere n. 6 del 21 aprile 2006 dell’Autorità di Vigilanza, il quale correttamente si limita a puntualizzare l’esenzione dall’obbligo di iscrizione alla Cassa per le imprese esercenti l’attività di impiantistica – essendo il rapporto con i dipendenti regolato, in tal caso, dal contratto dei metalmeccanici – ma è ben lungi dal prevedere l’esonero dall’iscrizione alla Cassa di tali imprese, le quanto volte, come appunto nel caso di specie, svolgano lavori edili: negli esatti termini, cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4248, non a caso espressamente richiamata dalla ordinanza cautelare resa in seconde cure, al preordinato fine di prefigurare la prospettica fondatezza del ricorso incidentale in esame

“indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono […]obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente” è anche la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 91 del 29 marzo 2007, resa a riscontro di un quesito posto proprio nel contesto di procedura concorsuale finalizzata alla realizzazione di lavori edili, nella quale una delle imprese concorrenti assumeva di non essere tenuta all’iscrizione perché i propri dipendenti erano inquadrati nel contratto di lavoro dei metalmeccanici

la lex specialis della procedura (e, segnatamente, il disciplinare di gara, al punto 4.1.1. del par. XII) formalmente richiedeva, tra le dichiarazioni a rendersi dalle imprese offerenti, la specificazione della matricola e del numero di iscrizione (nono solo all’INPS e all’INAIL, ma anche) alla Cassa edile, presidiando la prescrizione con espressa clausola espulsiva: con il che la dichiarazione, resa dalla ricorrente e dalla associanda, di essere esenti dall’obbligo di iscrizione deve essere acquisito non solo in termini di difetto di un requisito sostanziale per poter aspirare all’aggiudicazione del contratto, ma anche quale elusione di una dichiarazione espressamente richiesta a pena di esclusione

 

 

a cura di *************

 

riportiamo qui di seguito la sentenza numero 11812 del 18 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Campania, Salerno

 

N. 11812/2010 REG.SEN.

N. 00523/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 523 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ricorrente Srl, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI, rappresentato e difeso dall’avv. ************, con domicilio eletto presso ************ in Salerno, via S.Leonardo,26 c/o ******;

contro

Comune di Buonabitacolo, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso **********************. in Salerno, c.so V.E.,170/A c/o *******;

nei confronti di

Il Consorzio Nazionale Cooperative “**********************”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto in Salerno, alla via Dogana Vecchia, n.40

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) dei verbali di gara nn.1-2-3-4/09, relativi alla gara per l’affidamento dei lavori di ripristino, recupero e valorizzazione di piazza S. Pertini e vie di accesso nel centro storico di Buonabitacolo, b) della determinazione n. 3 del 12.2.2009, di aggiudicazione definitiva; c) del bando di gara, per quanto di ragione; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Buonabitacolo;

Visto l’atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Consorzio Nazionale Cooperative “**********************”, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso *******************. in Salerno, via Dogana Vecchia,40;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

CONSIDERATO che – con ricorso notificato in data 25 marzo 2009 e ritualmente depositato il 26 marzo successivo, integrato da motivi aggiunti notificati, in pendenza di lite, in data 10 aprile 2009 e in data 19 maggio 2009 – la società Ricorrente s.r.l. impugnava gli sfavorevoli esiti della procedura evidenziale indetta dal Comune di Buonabitacolo (con bando prot. n. 5458 del 15 ottobre 2008) per l’affidamento dei lavori di ripristino , recupero e valorizzazione della piazza S. Pertini e delle vie di accesso al centro storico urbano, censurando – sotto plurimo profilo – prima la ritenuta ammissibilità dell’offerta formulata dalla controinteressata ATI ********************** – Controinteressata due Service (a suo dire, per contro, gravemente carente sotto il profilo del rigoroso rispetto dei requisiti prefigurati dalla lex specialis di procedura) e, di conserva, l’aggiudicazione definitivamente disposta a favore di quest’ultima;

 

RITENUTO che – all’atto di costituirsi in giudizio per resistere all’avverso gravame – la controinteressata articolava ricorso incidentale, con il quale:

a) denunziava che – in violazione della normativa di settore – la ricorrente (e, con essa, la relativa mandante), non avessero compilato (pur essendovi in tesi tenute in quanto qualificate per la categoria OG3, prevista per le lavorazioni oggetto d’appalto) i dati relativi alla iscrizione alla Cassa Edile, giusta la dichiarazione di cui al punto 4.1.1 del disciplinare di gara;

b) lamentava che – sotto distinto e concorrente profilo critico – nessuno dei soggetti raggruppati nella costituenda ATI ricorrente avesse reso la prescritta dichiarazione in ordine alla permanenza della validità della allegata dichiarazione SOA;

c) concludeva nel senso che – fondate dovendosi ritenere, a suo dire, le censure così articolate incidenter – nessun interesse ad agire poteva prefigurarsi in capo alla ricorrente, auspicando consequenziale declaratoria di inammissibilità del gravame principale;

 

CONSIDERATO che – nell’ordine logico delle questioni sottoposte al Tribunale – la disamina dei motivi di censura formulata dal ricorrente principale appare subordinata alla delibazione del ricorso incidentale, la cui prospettica fondatezza ridonderebbe in automatica inammissibilità del primo (non avendo in tale evenienza parte ricorrente, già in abstracto,ragione per dolersi, comechessia, della mancata esclusione di altri concorrenti o dell’aggiudicazione a favore di terzi, dall’auspicato annullamento delle quali non potrebbe trarre alcun concreto vantaggio);

 

RITENUTO, nella descritta prospettiva, che il ricorso incidentale risulta fondato (dovendo trovare conferma – all’esito della compiuta acquisizione, a cognizione piena, della materia del contendere – la valutazione espressa, in esito alla incidentale fase cautelare, dal Consiglio di Stato, nell’ordinanza n. 3597, resa inter partes alla camera di consiglio del 14 luglio 2009);

 

RITENUTO, in particolare, che fondata (ed assorbente) risulta la doglianza con la quale parte resistente ha censurato (nella prospettata violazione della normativa generale di settore non meno che della lex specialis di procedura scolpita nel disciplinare di gara) la mancata indicazione, nell’offerta formulata dalla impresa ricorrente, dei dati relativi alla Cassa Edile, e ciò sull’assunto:

a) che, in base all’art. 118, commi 6 e 6 bis del d. lgs. n.163/2006 e all’art. 18, comma 7 della l. n. 55/90, le imprese esecutrici di lavori edili (quali quelli relativi alla categoria OG3, oggetto prevalente dell’appalto che ne occupa) hanno l’obbligo di iscrivere i propri lavoratori alla Cassa edile (né, in diverso senso, può essere richiamato il parere n. 6 del 21 aprile 2006 dell’Autorità di Vigilanza, il quale correttamente si limita a puntualizzare l’esenzione dall’obbligo di iscrizione alla Cassa per le imprese esercenti l’attività di impiantistica – essendo il rapporto con i dipendenti regolato, in tal caso, dal contratto dei metalmeccanici – ma è ben lungi dal prevedere l’esonero dall’iscrizione alla Cassa di tali imprese, le quanto volte, come appunto nel caso di specie, svolgano lavori edili: negli esatti termini, cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4248, non a caso espressamente richiamata dalla ordinanza cautelare resa in seconde cure, al preordinato fine di prefigurare la prospettica fondatezza del ricorso incidentale in esame);

b) che, del resto, nel senso che “indipendentemente dal comparto di riferimento, le imprese che eseguono appalti di lavori pubblici sono […]obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente” è anche la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 91 del 29 marzo 2007, resa a riscontro di un quesito posto proprio nel contesto di procedura concorsuale finalizzata alla realizzazione di lavori edili, nella quale una delle imprese concorrenti assumeva di non essere tenuta all’iscrizione perché i propri dipendenti erano inquadrati nel contratto di lavoro dei metalmeccanici);

c) che, peraltro, la lex specialis della procedura (e, segnatamente, il disciplinare di gara, al punto 4.1.1. del par. XII) formalmente richiedeva, tra le dichiarazioni a rendersi dalle imprese offerenti, la specificazione della matricola e del numero di iscrizione (nono solo all’INPS e all’INAIL, ma anche) alla Cassa edile, presidiando la prescrizione con espressa clausola espulsiva: con il che la dichiarazione, resa dalla ricorrente e dalla associanda, di essere esenti dall’obbligo di iscrizione deve essere acquisito non solo in termini di difetto di un requisito sostanziale per poter aspirare all’aggiudicazione del contratto, ma anche quale elusione di una dichiarazione espressamente richiesta a pena di esclusione;

 

RITENUTO che le esposte ragioni – implicando l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale – valgano ad assorbire ognuno degli altri profili criticamente prospettati, confermando l’inammissibilità, nei chiariti sensi, del gravame principale per carenza di interesse;

 

CONSIDERATO che sussistono giustificate ragioni – avuto eminente riguardo alla complessità , sotto il profilo tecnico, delle questioni sollevate e dibattute in corso di causa, quand’anche non decisive ai fini della definizione in rito della controversia – per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dalla Ricorrente Srl, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI, come in epigrafe individuato, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

***************, Presidente

********************, Consigliere

***************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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